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Leggi e accordi internazionali che forniscono opportunità economicheItalia Doppia imposizione Italia Acc. cooperazione ECOFIN Redditi risparmio UE Acc. doganaleRegistro navale Registro aeronautico Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi TrustMarchi e Brevetti Legge sulle società Banche Finanziarie Commercialisti |
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Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi (L.17 novembre 2005 n.165)
REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DISCIPLINA FISCALE E SOCIETA’ DI GESTIONE DI DIRITTO SAMMARINESE |
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Parti del regolamento PARTE I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI Articolo 1 — Definizioni Articolo 2 —
Disposizioni generali sui procedimenti autorizzativi della
BANCA CENTRALE PARTE II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SG TITOLO I ATTIVITÀ’ ESERCITABILI (artt. 3-4) TITOLO II AUTORIZZAZIONE DELLE SG (artt.5-16) TITOLO III PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE SG (artt.17-24) TITOLO IV ESPONENTI AZIENDALI DELLE SG (artt.25-34) TITOLO V PARTECIPAZIONI DETENIBILI E LIMITI ALLA RACCOLTA DEL RISPARMIO (artt. 35- 38) TITOLO VI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO (artt. 39-44 ) TITOLO VII BILANCIO DI ESERCIZIO (art. 45) TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI (artt. 46-58 ) TITOLO IX OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SG (artt. 59- 62) TITOLO X VIGILANZA INFORMATI VA (artt. 63-69) TITOLO XI VIGILANZA ISPETTIVA (artt. 70- 71)
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Regolamento in materia di servizi di investimento collettivo emanato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino In vigore dal 15 novembre 2006 ________________________ parte VI OPERATIVITA' TRASFRONTALIERA Titolo II Offerta nella repubblica di san marino di parti di oic esteri Artt. 163 - 168
Articolo 163 — Obbligo di comunicazione.
1. L’offerta nella Repubblica di San Nianno,
in qualsiasi forma rivolta alla generalità del pubblico, di PARTI
2. Le disposizioni del presente Titolo non si
applicano ai casi esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina
in materia di sollecitazione all’investimento. Articolo 164 — Contenuto della comunicazione alla BANCA CENTRALE.
1. La comunicazione deve essere presentata
alla BANCA CENTRALE — Coordinamento della Vigilanza dall’o fferente e
deve indicare:
2. La comunicazione è corredata dei documenti
di seguito elencati: 3) l’ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicate;
4)
indicazione delle fonti dove vengono pubblicati il valore delle PARTI
DELL’OIC e gli avvisi relativi alle modifiche dei regolamenti di
gestione e all’esercizio di diritti connessi alla partecipazione all’OIC
(quali, a titolo indicativo, convocazione di assemblee, modalità di
pagamento di proventi). Articolo 165 — Provvedimenti della Banca Centrale
1. La BANCA CENTRALE valuta che:
2. Decorsi sessanta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, l’offerta può essere effettuata se la
BANCA CENTRALE non ha chiesto ulteriori informazioni o non l’ha
espressamente vietata. Si applicano le disposizioni in materia di
interruzione e sospensione dei termini di cui all’articolo 2.
Articolo 166 —
Provvedimenti successivi.
Articolo 167 — Obblighi dell’offerente. 1. L’offerente deve: a) curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso; b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti; c) inviare al cliente conferma dell’investimento dalla quale risulti l’importo lordo versato, l’importo netto investito, le PARTI DI OIC sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione e la data di sottoscrizione; d) consegnare prima della sottoscrizione i documenti informativi richiesti dalla normativa in materia di sollecitazione all’investimento;
e) informare i partecipanti all’OIC delle
modifiche apportate ai regolamenti di gestione degli OIC sottoscritti;
Articolo 168
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Modifiche ai documenti
inviati alla BANCA CENTRALE.
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Parti del regolamento PARTE III DISPOSIZIONI RELATIVE AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO TITOLO I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (artt. 72-78)
TITOLO II
CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI FONDI COMUNI DI
TITOLO III
CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE
TITOLO IV
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI DI
TITOLO V
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL TITOLO VI PROCEDURE DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI (artt. 136-142 ) TITOLO VII CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI (artt. 143-145 )
TITOLO VIII
CONDIZIONI PER L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA E TITOLO IX PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (artt. 154-155) TITOLO X REGOLE DI COMPORTAMENTO (artt. 156-160)
PARTE IV OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA TITOLO II OFFERTA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DI PARTI DI OIC ESTERI (artt. 163-168) |
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Clausola di esclusione della responsabilità Non si può garantire che il testo riportato riproduca esattamente quello ufficiale. Solo il testo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino è da considerarsi autentico. Il sito www.libertas.sm non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell’utilizzazione del testo pubblicato. |
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