|
parte
iI
vigilanza sulle attività riservate
Titolo i
strumenti e ambiti della vigilanza
capo
iiI
vigilanza consolidata
Articolo 55
Società di partecipazione capogruppo
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso la società di partecipazione capogruppo si applicano le
disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità
e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime
funzioni presso le imprese del gruppo.
2. Alla società di partecipazione capogruppo si applicano gli obblighi
di comunicazione di cui all’articolo 41, terzo, quarto e quinto comma.
3. Alla società di partecipazione capogruppo si applicano le
disposizioni di cui alla Parte I, Titolo VI, ai fini della redazione del
bilancio consolidato.
4. In materia di partecipazioni in società di partecipazione capogruppo
si applicano le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo IV.
5. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo e dei
titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti
all’autorità di vigilanza i poteri previsti dall’articolo 23.
6. L’autorità di vigilanza accerta che
lo statuto dell’impresa capogruppo non contrasti con la sana e prudente
gestione del gruppo, ovvero non contrasti con le norme della presente
legge e dei provvedimenti di attuazione, ovvero risulti di ostacolo
all’esercizio della vigilanza.
|