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L'istituto del trust nella legislazione sammarinese |
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ARTICOLI 3-Ambito di applicazione della legge 4-Legge regolatrice e riconoscimento dei trust esteri 5-Giurisdizione della Repubblica di San Marino in materia di trust 8-Estratto dell’atto istitutivo 9-Registro dei trust della Repubblica di San Marino 13-Separazione patrimoniale e vincolo di destinazione 14-Modifica dell’atto istitutivo del trust 17-Distribuzione di beni in trust 18-Dell'accettazione e del rifiuto della nomina nell'ufficio di trustee 19-Trustee autorizzati e trustee qualificati 21-Buona fede e diligenza nell'adempimento 22-Tutela dell’integrità dei beni in trust 24-Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale 26-Obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi 30-Adempimenti a fini di pubblicità 35-Forma e contenuto dell’atto di delega 36-Potere di depositare i beni in trust 37-Potere di assicurare i beni in trust 38-Potere di effettuare anticipazioni a favore del beneficiario 39-Potere di accumulare frutti e proventi 40-Compenso, costi e spese del trustee 41-Cessazione del trustee dall'ufficio 42-Trasferimento dei beni in trust 43-Consegna di atti e documenti 44-Inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dell’atto istitutivo 45-Responsabilità dei co-trustee 46-Responsabilità solidale del beneficiario 48-Prescrizione 49-Responsabilità del trustee per le obbligazioni contratte verso i terzi 52-Rinuncia, differimento dell’attribuzione ed estinzione del trust per volontà dei beneficiari 53-Atti di disposizione della posizione giuridica di beneficiario a favore di terzi 59-Esercizio abusivo dell’ufficio di trustee 60-Sottrazione o distrazione di beni in trust 62-Violazione dell’obbligo di rendicontazione 63-Falsità nelle scritture contabili relative al trust 64-Adempimenti relativi alla registrazione e al deposito di atti |
LEGGE 17 marzo 2005 n.37 |
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Titolo iII dei soggetti del trust CAPO 1 De trestee Sezione 1 Della nomina e dell'autorizzazione all'esercizio dell'ufficio Articolo 19 trustee autorizzati e trustee qualificati
1. L’esercizio dell’ufficio di trustee richiede l’autorizzazione da parte dell' Autorità di Vigilanza, ed è assoggettato alla vigilanza della medesima Autorità. 2. L’autorizzazione è rilasciata esclusivamente alle società bancarie, finanziarie e fiduciarie, la cui compagine sociale sia identificata dall’Autorità di Vigilanza, aventi la sede legale e la sede dell’amministrazione nella Repubblica di San Marino. 3. L'Autorità di Vigilanza stabilisce con proprio provvedimento: a) le condizioni e le modalità per ottenere l’autorizzazione; b) i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società che esercitano l’ufficio di trustee; c) i requisiti di onorabilità dei soggetti che partecipano al capitale sociale delle società che esercitano l’ufficio di trustee; d) le disposizioni sulla vigilanza delle società che esercitano l’ufficio di trustee, gli obblighi di comunicazione, anche in relazione alla delega di funzioni; e) le modalità di rinuncia all’autorizzazione; f) le cause di revoca e di sospensione dell’autorizzazione; g) le modalità di tenuta e di consultazione dell’albo dei trustee autorizzati. 4. Se nessuno tra i beneficiari, il disponente o il guardiano del trust ha la residenza, il domicilio, la cittadinanza o la sede legale nella Repubblica di San Marino, o se lo scopo del trust non deve ivi attuarsi, il compimento in San Marino di atti o operazioni inerenti a trust è inoltre consentito solo ai seguenti soggetti, aventi la sede legale e la sede dell’amministrazione fuori dal territorio della Repubbblica, operanti in regime di reciprocità: a) banche; b) società fiduciarie; c) altre imprese di investimento; purché · soggette a vigilanza prudenziale; · tenute al rispetto delle normative antiriciclaggio; · non costituite o amministrate in Paesi individuati in un apposito provvedimento dell’Autorità di Vigilanza. 5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, se il trust ha una pluralità di trustee ed almeno uno di essi è un trustee autorizzato, oppure, ricorrendone i presupposti, un trustee qualificato, l'ufficio di trustee può anche essere ricoperto da una persona fisica. In tal caso, i trustee prendono le proprie deliberazioni all'unanimità e operano congiuntamente. |
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