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Titolo iII
dei
soggetti del
trust
CAPO II
Del beneficiario
Articolo 52
rinuncia, differimento dell'attribuzione ed estinzione del trust per
volontà dei beneficiari
1. Il beneficiario può rinunciare in tutto o in parte alla propria
posizione giuridica con atto compiuto nelle forme previste per l'atto
istitutivo del trust. La rinuncia ha effetto ed è irrevocabile dal
momento in cui perviene al trustee.
2. Salvo diversa disposizione dell’atto istitutivo, il beneficiario
può richiedere per iscritto al trustee di differire il trasferimento in
proprio favore dei beni in trust, oppure può pretendere che sia
eseguito a favore del soggetto che egli indica.
3. Se tutti i beneficiari sono maggiorenni e capaci di agire essi
possono, con decisione unanime, pretendere l'estinzione del trust e il
trasferimento dei beni in trust in proprio favore.
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