Coronavirus: Decreto legge 8 marzo 2020 n.44, misure urgenti di contenimento del contagio

Coronavirus: Decreto legge 8 marzo 2020 n.44, misure urgenti di contenimento del contagio

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO – LEGGE 8 marzo 2020 n.44

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente: – tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; – viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate; – preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi nella Repubblica di San Marino; – considerate le dimensioni del fenomeno epidemico, il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio italiano e le disposizioni emanate dal Ministro della Salute Italiano di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna; – al fine di gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; – ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio; vista l’Ordinanza n. 3 dell’1 marzo 2020; visto il Decreto – Legge 5 marzo 2020 n.43; vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta dell’8 marzo 2020 Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Repubblica)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Repubblica nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute o per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando l’apposito numero 0549.994001 istituito presso l’ISS. E’ fatto obbligo a tutti i datori di lavoro di fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni sulle misure di sicurezza da adottare per evitare il contagio ed in caso di presenza di sintomi. Ad ogni datore di lavoro è fortemente raccomandato di valutare i processi aziendali al fine di porre in essere le misure ritenute necessarie alla mitigazione dei rischi di contagio in misura proporzionale alla dimensione aziendale; c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. In tali casi l’assenza dal domicilio è punita con sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.000,00 (duemila/00), oltre all’avvio delle procedure penali previste; d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato. Resta, comunque, consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, previa autorizzazione da parte dei genitori nel caso si tratti di minorenni, di interesse nazionale o che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le Associazioni, gli Organizzatori, le Società e Federazioni Sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e dei permessi o recuperi orari previsti dalle rispettive normative di settore, anche in deroga alle prescrizioni relative alle ordinarie modalità di godimento dello stesse vigenti nel Settore Pubblico Allargato. Per i dipendenti del Settore Pubblico Allargato il cui servizio non sia ritenuto strategico a seguito di delibera del Congresso di Stato su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica è possibile usufruire di permessi di assenza non retribuiti per la durata dell’emergenza. Laddove tecnicamente possibile in virtù delle varie tipologie di lavoro, può essere applicata la modalità di “lavoro dal domicilio”, in riferimento ad ogni rapporto di lavoro subordinato, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell’accordo alle realtà datoriali e sindacali, all’Ufficio Attività Economiche (UAE), al Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro (CFP-UPAL) ed all’Ufficio Attività di Controllo (UAC), esclusivamente e limitatamente al periodo contingente all’emergenza sanitaria. Chi accede al lavoro dal domicilio in tale situazione di emergenza, non può beneficiare dell’Indennità di Cassa Integrazione Guadagni come previsto dall’articolo 11 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 e successive modifiche; f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, i convegni, i congressi, i meeting nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere sociale, culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. La violazione delle sospensioni previste dalla presente lettera è punita con sanzione pecuniaria amministrativa di euro 2.000,00 (duemila/00) e con la sospensione della licenza di esercizio per giorni 30 (trenta); g) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’Allegato 1, lettera d), ed evitando assembramenti. Le superiori disposizioni si applicano anche a tutte le riunione assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie; h) con riferimento al settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dell’istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale, si adottano le seguenti misure: 1) sono sospesi i servizi socio educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, e ogni attività didattica della Scuola dell’Infanzia. Con riferimento alla Scuola dell’Infanzia, il termine dell’anno scolastico verrà posticipato con provvedimento del Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, tenendo conto dell’effettivo periodo di sospensione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020; 2) fatto salvo quanto indicato nel punto 1), sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e nel CFP-UPAL. E’, altresì, sospesa la frequenza a corsi professionali, master, corsi di istruzione universitaria, corsi dell’Istituto Musicale Sammarinese (IMS), corsi dell’Università degli Studi (compresi quelli per anziani), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività didattiche, curriculari, formative a distanza, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 3) al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; 4) sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza; i) le scuole di ogni ordine e grado, il CFP-UPAL, l’Università degli Studi, l’IMS, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico o formativo; l) le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; m) i competenti organi dell’Amministrazione, fatto salvo quanto indicato nel presente decretolegge, concordano con le Organizzazioni Sindacali ulteriori modalità e termini di gestione dei periodi di assenza dal lavoro del personale docente e non docente, tenendo conto della riduzione dei servizi resi e, conseguentemente, delle esigenze di personale in servizio; n) i dirigenti scolastici delle Scuole Elementari, Medie Inferiori e Secondaria Superiore ed il Dirigente del CFP-UPAL attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Tali modalità dovranno essere definite e verificate nell’ambito del competente Consiglio del Dipartimento Istruzione, da convocarsi con la partecipazione del Dirigente del CFP-UPAL; o) in deroga alla vigente normativa in materia, le modifiche al calendario scolastico di cui alla lettera h) punto 1) nonché le ulteriori eventuali modifiche al calendario scolastico 2019/2020 ed il calendario scolastico 2020/2021 sono proposti dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, senza necessità del parere della Consulta per l’Istruzione; p) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Sono altresì sospese tutte le trasferte fuori confine di personale dipendente della Pubblica Amministrazione allargata, qualora non sia indispensabile per motivi sanitari, diplomatici o inderogabili esigenze di servizio; q) fermo restando quanto previsto dalle superiori lettere h) e i), la riammissione nei servizi socio educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado dovrà avvenire dietro presentazione di certificato medico nel solo caso in cui durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il minore abbia sofferto di malattie infettive sottoposte a notifica
obbligatoria. Per evitare assembramenti presso i locali della pediatria, ove possibile tale certificazione dovrà venire richiesta dai genitori tramite e-mail o lettera al reparto di pediatria; r) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’Allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; s) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura; t) sono consentite le attività di ristorazione e bar, ivi comprese le consegne a domicilio e i catering, dalle ore 6,00 alle ore 18,00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’Allegato 1, lettera d), con sanzione pecuniaria amministrativa di euro 2.000,00 (duemila/00) unitamente alla sospensione della licenza di esercizio per giorni 30 (trenta). Le associazioni di categoria sono tenute a segnalare l’obbligo di affissione delle misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 1 e gli orari e le condizioni di apertura delle attività stesse. Per quanto riguarda mense e self-service, dovranno essere adottate misure idonee ad evitare assembramenti e tali da garantire nella fase di accesso la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i clienti. Relativamente alla mensa sita presso l’Ospedale di Stato, l’accesso è da intendersi riservato al solo personale in servizio presso l’ISS e con modalità tali da non prevedere la presenza contemporanea di personale ospedaliero e personale amministrativo; u) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera t), a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’Allegato 1, lettera d), tra i visitatori. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La violazione della presente disposizione è punita con la sospensione della licenza di esercizio per giorni 30 e una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00); v) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico ritenuto indispensabile dalla Direzione dell’ISS, nonché del personale le cui funzioni siano necessarie a gestire le attività richieste dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie; z) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, come definite all’articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’Allegato 1, lettera d). In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’Allegato 1, lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’Allegato 1, lettera d). Sono altresì sospesi i mercati all’aperto. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente lettera sono punite con la sospensione della licenza di esercizio per giorni 30 e una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00); aa) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; bb) sono sospesi gli esami di idoneità per l’abilitazione a condurre veicoli ad eccezione di quelli richiesti per motivi di lavoro. In favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove
d’esame in ragione della predetta sospensione è disposta la proroga dei termini di scadenza delle relative abilitazioni a condurre fino al termine dello stato di emergenza dichiarata con delibera del Congresso di Stato. Fino al termine del predetto stato di emergenza è altresì disposta la proroga dei termini di scadenza del rinnovo delle patenti di guida; cc) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e del Pronto Soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; dd) l’accesso di parenti e visitatori a strutture pubbliche e private di ospitalità, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. È fatto divieto, per personale che non abbia un contratto di lavoro con l’ISS, di permanere all’interno dei reparti ospedalieri al di fuori degli orari di visita. Negli orari di visita è ammessa la presenza contemporanea di non più di un solo visitatore. Parimenti, sono stabilite limitazioni all’accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno; ee) gli organi di informazione promuovono la puntuale diffusione delle informazioni inerenti le misure di prevenzione igienico sanitarie previste e diramate dalle Autorità internazionali e nazionali; ff) obbligo di registrazione, per le strutture ricettive sammarinesi, dei pernottamenti nell’applicativo “web alloggiati” immediatamente al momento del check-in anziché entro le 24 ore previste ordinariamente; gg) le disposizioni sanitarie del presente decreto per il contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19 saranno applicate ai nuovi ingressi nella struttura carceraria, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dalle zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nonché dalle zone indicate nell’Allegato 2, sino al termine dello stato di emergenza; hh) in attesa di adottare ulteriori misure per contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria del Tribunale della Repubblica di San Marino, si dispone un periodo di ferie giudiziarie straordinario decorrente dal 9 marzo al 6 aprile 2020, applicabile ad ogni causa, ricorso e procedimento penale, amministrativo e civile, anche di volontaria giurisdizione e di esecuzione, pendente o da instaurare, fatte salve le ragioni d’urgenza e qualora si tratti di decidere sulla libertà provvisoria, con gli effetti previsti dalla legge, in particolare, dagli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dall’articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102. Per il periodo di efficacia della sospensione di cui al precedente periodo, è in ogni caso sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza delle azioni, ricorsi ed impugnazioni che, ove vengano a scadenza in tale periodo, sono prorogati al giorno feriale o giuridico immediatamente successivo alla scadenza. La sospensione si applica anche ai termini di cui all’articolo 6 Legge 17 giugno 2008 n. 93. L’attività di cancelleria, gli orari d’ufficio, la regolamentazione degli accessi al Tribunale e agli sportelli saranno disciplinati, dal 9 marzo al 6 aprile 2020, in forza delle attribuzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 10 Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dell’articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e successive modifiche e integrazioni, mediante disposizioni del Dirigente del Tribunale in conformità alle disposizioni generali adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica. Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze ed ogni altro incombente, la cui data sia già stata fissata e ricada nel periodo tra il 9 marzo e il 6 aprile 2020, fatta salva la valutazione del giudice in relazione all’urgenza. Sono escluse dalla sospensione tutte le attività che, per disposizione del giudice, possono svolgersi con la modalità di videoconferenza o comunque mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

Art. 2 (Misure di informazione e prevenzione in Repubblica)

1. Si applicano altresì le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie; b) in considerazione dei fattori di rischio rilevati è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane e a tutte le persone affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d); c) nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’università, negli uffici della Pubblica Amministrazione allargata e in quelli dell’ISS, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’Allegato 1; d) i Capitani di Castello e le Associazioni di Categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali; e) negli ambienti aperti al pubblico afferenti alla pubblica amministrazione e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe gratuitamente a disposizione degli addetti e degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani; f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; g) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto-legge, abbia fatto ingresso in Repubblica dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e chiunque abbia avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, deve comunicare tale circostanza al numero telefonico 0549-888888 nonché al numero 0549994001. 2. Gli addetti competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1) lettera g), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, gli addetti competenti informano inoltre il medico di base o il pediatra da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione dello stato di malattia; d) in caso di necessità di certificazione per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’ISS, al datore di lavoro e al medico di base e/o al pediatra in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine. 3. Gli addetti sanitari competenti devono inoltre: a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera). 4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; b) divieto di contatti sociali; c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a) avvertire immediatamente gli addetti sanitari competenti al numero 0549-994001; b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 6. Gli addetti sanitari competenti provvedono a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, gli addetti sanitari competenti procedono secondo quanto previsto dalle procedure di verifica della positività. 7. Su tutto il territorio della Repubblica è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’Allegato 1.

Art. 3 (Requisizioni immobili)

1. Nel contesto dell’emergenza COVID-19, il Commissario Straordinario del Coordinamento delle emergenze sanitarie, incarica il Capo della Protezione Civile di individuare sul territorio strutture adatte ad accogliere soggetti destinati ad una “quarantena” precauzionale che per motivazioni differenti potrebbe essere difficile monitorare o contenere presso il proprio domicilio con facoltà di definire con le proprietà private interessate accordi finalizzati ad ottenere la disponibilità immediata delle predette strutture. 2. Il Coordinamento per la Protezione Civile, nell’ambito dei poteri di ordinanza di cui ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto 3) della Legge 27 gennaio 2006 n.21, ricorrendone i presupposti, provvede a requisire sul territorio per il tempo necessario le strutture individuate ai sensi del comma 1. Al proprietario è dovuto un congruo indennizzo la cui modalità viene disciplinata con successivo provvedimento. 3. Resta salva la facoltà di definire con le proprietà private interessate accordi finalizzati ad ottenere la disponibilità immediata delle predette strutture.

Art. 4 (Monitoraggio delle misure)

1. I Corpi di Polizia monitorano l’attuazione delle misure indicate dal presente decreto-legge.

Art. 5 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, a partire dalle ore 12 del giorno 9 marzo 2020 e fino alle ore 24 del giorno 6 aprile 2020. 2. I dati personali raccolti nell’ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti nonché nell’ambito delle attività del Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie, ivi comprese le attività di polizia ed ogni altra ad esso connesse vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n.171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto. 3. Il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto-Legge, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie amministrative di cui agli articoli precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’articolo 259 del Codice Penale. 4. E’ abrogato il Decreto-Legge 5 marzo 2020 n.43.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 marzo 2020/1719 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI Luca Boschi – Mariella Mularoni

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Elena Tonnini

ALLEGATO 1 (al Decreto – Legge 8 marzo 2020 n.44)

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva; f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

ALLEGATO 2 (al Decreto – Legge 8 marzo 2020 n.44)
Zone italiane:

1) La regione Lombardia.

2) Le province di: a) Modena b) Parma c) Piacenza d) Reggio nell’Emilia e) Rimini f) Pesaro e Urbino g) Alessandria h) Asti i) Novara l) Verbano-Cusio-Ossola m) Vercelli n) Padova o) Treviso p) Venezia

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