Circolare esplicativa per il Decreto-Legge n. 68 sullo spostamento delle persone

Circolare esplicativa per il Decreto-Legge n. 68 sullo spostamento delle persone

DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE
SPOSTAMENTO DELLE PERSONE IN TERRITORIO E FUORI TERRITORIO SAMMARINESE

Articolo 1

“Spostamenti in territorio ex art. 1 del Decreto-Legge 3 maggio 2020 n. 68”

1. Ai sensi del Decreto-Legge 3 maggio 2020 n. 68 è consentito lo spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio purché ciò avvenga nel rispetto delle misure igienicosanitarie indicate all’Allegato n. 1 lett. a) del Decreto-Legge n. 68/2020.

2. È interdetto l’utilizzo dei giochi, degli attrezzi ginnici, delle panchine e di ogni altra struttura che presuppone un uso promiscuo collocati nelle aree gioco in parchi, giardini, luoghi pubblici in generale.

3. In ragione di quanto previsto al precedente comma 1, ai fini dello spostamento e fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli, resta ferma la possibilità per le forze dell’ordine, nell’ambito dell’attività di controllo, di richiedere e raccogliere informazioni sullo spostamento e sulle condizioni di idoneità allo spostamento previste all’articolo 1 del Decreto – Legge 68/2020 (a titolo esemplificativo: non assoggettamento a quarantena, assenza di sintomi febbrili, ecc..). Tale acquisizione delle informazioni può avvenire anche mediante la richiesta di compilazione di apposite autocertificazioni così come previsto per le finalità di controllo del rispetto delle disposizioni dei successivi articoli 4, 5, 6 e 7.

4. Durante gli spostamenti e l’attività motoria di cui ai successivi commi è fatto obbligo di dotarsi dei presidi di cui all’allegato 1 lettera a) del Decreto 68/2020 (mascherine, guanti e/o gel igienizzante) e di utilizzarli, fatte salve le regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento, ogni qual volta si:
a) entri in contatto con altre persone;
b) utilizzino oggetti in comune con altre persone;
c) entri in contatto con superfici (a titolo esemplificativo: ringhiere, maniglie, porte, corrimano, citofoni);
d) entri in locali chiusi di qualunque genere.

5. l’attività motoria e sportiva è ammessa solo in forma individuale e solo all’aperto. A tale proposito:
a) deve essere sempre rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di 4 metri anche presso centri o impianti sportivi gestiti dal CONS o dalle singole Federazioni e nel rispetto delle regole di accesso da questi definite. Nel caso della disciplina del ciclismo la distanza è estesa a 20 metri;
b) è ammesso l’accompagnamento di minori o persone non autosufficienti nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva;
c) rientra nell’ambito di applicazione delle attività ammesse dal presente comma anche la caccia di selezione e l’addestramento dei cani;
d) l’attività sportiva in forma individuale presso gli impianti sportivi anche al chiuso (palestre, piscine e similari) gestiti dal CONS o dalle singole Federazioni è ammessa esclusivamente per gli atleti agonisti e di interesse nazionale indicati dal CONS e dalle Federazioni. In ogni caso l’attività sportiva potrà essere effettuata solo nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 1 comma 1 lettera h) del Decreto-Legge n. 68/2020 integrate da quelle di accesso previste dal CONS o dalle singole Federazioni;
e) le passeggiate all’aperto sono ammesse anche in forma collettiva solo per gli appartenenti allo stesso nucleo famigliare o persone tra loro stabilmente conviventi e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4.

6. L’accesso ai cimiteri è consentito a partire da domenica 10 maggio 2020 nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e utilizzo dei presidi di protezione di cui all’allegato 1 lettera a) del Decreto Legge 68/2020 nonché delle disposizioni indicate all’ingresso dei cimiteri.

7. Resta l’obbligo per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37°C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando l’apposito numero 0549.994001 istituito presso l’ISS; resta altresì il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus. In tali casi l’assenza dal domicilio e la sosta nelle aree comuni dei plessi condominiali è punita con sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’articolo 15 del presente decreto-legge.

Articolo 2

“Spostamenti fuori territorio ex art. 2 del Decreto-Legge 3 maggio 2020 n. 68”

1. Ai sensi del Decreto-Legge 3 maggio 2020 n. 68 è consentito, nel rispetto delle disposizioni del luogo di transito e di destinazione, lo spostamento dal territorio di San Marino ad altro territorio oltre confine solo per:
a) comprovate esigenze di lavoro subordinato o altre esigenze lavorative quali, prestazioni professionali o di servizi o consegna di merci;
b) far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
c) comprovati motivi di salute.

2. Lo spostamento dal territorio di San Marino verso le regioni italiane dell’Emilia Romagna e delle Marche, nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti, è consentito oltre che per motivi di cui al precedente comma 1 (lavoro, rientro e salute) anche per far visita ai propri congiunti dovendosi intendere per tali:
– i coniugi;
– i partner conviventi;
– i partner delle unioni civili;
– le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo (fidanzati);
– i parenti fino al sesto grado (ad esempio fino ai figli dei cugini tra loro);
– gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Le visite a congiunti ospiti di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali devono intendersi ammesse solo nel rispetto delle regole di accesso previste dalle normative vigenti nei predetti territori e strutture.

3. Gli spostamenti fuori territorio sono da intendersi ammessi solo in forma individuale tranne che per:
a) visite a congiunti da parte di persone tra loro stabilmente conviventi oppure appartenenti allo stesso nucleo famigliare purché congiunti con la persona visitata; tale possibilità deve intendersi ammessa limitatamente ad un massimo di due persone e fatte salve le disposizioni vigenti nei territori di cui al precedente comma 2.
b) esigenze di accompagnamento nei casi di spostamento per motivi di salute.

4. Lo spostamento dal territorio di San Marino verso le sole province di Rimini e PesaroUrbino, nel rispetto delle norme ivi vigenti, è consentito, oltre che per i motivi già menzionati ai precedenti commi 1 e 2, per:
a) raggiungere seconde case, camper, roulotte o imbarcazioni di proprietà e solo per fini manutentivi e di riparazione necessari per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione di residenza;
b) attività di allevamento o addestramento di animali e cura di orti o terreni di proprietà in base alle disposizioni vigenti nei predetti territori;
c) svolgere attività motoria e sportiva come già specificato nell’articolo 1 comma 5 ad esclusione della possibilità di effettuare passeggiate non rientranti nei motivi di necessità.

5. Non sono ammessi in nessun caso, in quanto non rientranti fra i motivi di necessità, gli spostamenti fuori territorio per finalità di acquisto di beni o servizi presso negozi, supermercati o esercizi commerciali o artigianali in genere.

Articolo 3

“Spostamenti da fuori confine nel territorio sammarinese ex art. 2 del Decreto-Legge 3 maggio 2020 n. 68”

1. I non residenti e i non soggiornanti in San Marino possono spostarsi nel territorio sammarinese, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto-Legge 3 maggio 2020 n. 68, solo per:
a) comprovate esigenze di lavoro subordinato o altre esigenze lavorative quali, prestazioni professionali o di servizi o consegna di merci;
b) far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
c) comprovati motivi di salute.

2. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, i non residenti e i non soggiornanti in San Marino delle sole regioni Emilia Romagna e Marche possono spostarsi nel territorio di San Marino, oltre che per i motivi di cui al comma 1 anche per far visita ai propri congiunti, intendendosi per tali i medesimi di cui al precedente articolo 2 comma 2 e nelle stesse modalità di cui al successivo comma 3 dell’articolo 2.

3. I non residenti e i non soggiornanti in San Marino delle sole province di Rimini e PesaroUrbino, possono spostarsi nel territorio di San Marino, oltre che per i motivi di cui al comma 1) e comma 2), anche per:
a) raggiungere seconde case, camper, roulotte ai fini manutentivi e di riparazione necessari per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione di residenza;
b) attività di allevamento o addestramento di animali e cura di orti o terreni di proprietà;
c) svolgere attività motoria e sportiva come già specificato nell’art. 1 comma 5) ad esclusione della possibilità di effettuare passeggiate non rientranti nei motivi di necessità.

4. Non sono ammessi in nessun caso, in quanto non rientranti fra i motivi di necessità, gli spostamenti verso il territorio sammarinese per finalità di acquisto di beni o servizi presso negozi, supermercati o esercizi commerciali o artigianali in genere. A parziale deroga di quanto precede, i soli residenti dei comuni limitrofi possono spostarsi verso il territorio di San Marino, oltre che per i motivi ai commi 1, 2, 3 del presente articolo 3, anche per l’acquisto di generi alimentari, carburante e altri generi di prima necessità, solo se autorizzati dalle rispettive amministrazioni locali, così come indicato nell’articolo 2 comma 5 del Decreto – Legge 3 maggio 2020 n. 68.

Articolo 4

“Sanzioni”

Fatto salvo che non costituiscano reato, le violazioni alle disposizioni precedenti sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1000,00 (mille/00) da applicarsi immediatamente all’atto dell’accertamento, con possibilità di oblazione volontaria.

Articolo 5

“Disposizioni Finali”

1. Le presenti disposizioni devono intendersi:
– valevoli fino al prossimo 31 maggio 2020;
– suscettibili di eventuali ulteriori integrazioni e specifiche adottabili sulla base dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento;
– integrate dai chiarimenti che ogni Segreteria di Stato potrà adottare per le materie di propria competenza.

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