Anna De Martino di NQRimini San Marino ha titolato: La legge blindata verrà portata in consiglio grande e generale il prossimo 20 luglio per la seconda lettura / Ok allo scambio di informazioni / Passa
in commissione Finanza la proposta del Psd con 15 sì e due astenuti Upr
! Felici: “Anche in assenza di accordo, il Clo potrà soddisfare le
richieste estere”
Le imposte oggetto dello scambio di informazioni secondo le disposizioni della legge appena approvata dalla commissione Finanza di San Marino, “sono le imposte prelevate dallo Stato richiedente sulla base delle leggi in esso in vigore in quel momento”. E’ l’ufficio centrale di collegamento (Clo) a ricevere le richieste di informazione da uno Stato estero. In caso di richiesta valida e completa, il Clo procede all’acquisizione delle informazioni ai fini dello scambio.
La legge prevede all’articolo 9 che le informazioni scambiate attraverso il Clo “includono le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione all’accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all’applicazione dei crediti di imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale”.
Elencate nella legge anche le particolari situazioni in cui il Clo può rifiutare l’invio delle informazioni.
Si va dalla certezza che lo Stato richiedente non abbia già fatto le tutte le possibili verifiche interne, ad una richiesta non verosimile oppure contro l’ordine pubblico.
Un altro caso di opposizione è previsto qualora la richiesta non sia stata circostanziata e sia solo un tentativo indiscriminato di richiedere informazioni.
Inoltre non possono essere inviate informazioni che contengono segreti commerciali e industriali, o che rivelerebbero informazioni riservate tra cliente e avvocato, procuratore legale o altro rappresentante legale.
Leggi l’articolo di Anna De Martino, NQRimini San Marino
Vedi il testo
della legge approvata dalla Commissione Finanze
Accadde oggi, pillola di
storia