San Marino, scambio ‘automatico’ delle informazioni. Anna De Martino, NQRimini San Marino

San Marino, scambio ‘automatico’ delle informazioni. Anna De Martino, NQRimini San Marino

Anna De Martino di NQRimini San Marino ha titolato: La legge blindata verrà portata in consiglio grande e generale il prossimo 20 luglio per la seconda lettura / Ok allo scambio di informazioni / Passa
in commissione Finanza la proposta del Psd con 15 sì e due astenuti Upr
Felici: “Anche in assenza di accordo, il Clo potrà soddisfare le
richieste estere”

SAN MARINO – San Marino dà il via libera al progetto di legge che introduce lo scambio di informazioni unilaterale su richiesta in materia fiscale anche in assenza di accordi bilaterali. Il progetto di legge presentato dal partito dei socialisti e dei democratici (Psd), dopo mesi di confronto con i partiti della maggioranza di governo, passa in commissione Finanza con 15 voti favorevoli, nessun contrario e due astenuti dell’Unione per la Repubblica. Il testo, di fatto blindato perché il regolamento consiliare non prevede la presentazione di emendamenti una volta incassata l’approvazione in commissione, sarà portato in Consiglio grande e generale per la seconda lettura, il prossimo 20 luglio. “San Marino con questa legge – spiega il capogruppo Psd, Claudio Felici, relatore della legge – ammette anche in assenza di accordi lo scambio di informazione su richiesta e unilaterale. Per quanto riguarda lo scambio automatico, come da direttiva europea del 2011, la legge impegna il Governo a negoziare e sottoscrivere accordi che contemplino forme di assistenza amministrativa su base spontanea”. Le imposte oggetto dello scambio di informazioni secondo le disposizioni della legge appena approvata dalla commissione Finanza di San Marino, “sono le imposte prelevate dallo Stato richiedente sulla base delle leggi in esso in vigore in quel momento”. E’ l’ufficio centrale di collegamento (Clo) a ricevere le richieste di informazione da uno Stato estero. In caso di richiesta valida e completa, il Clo procede all’acquisizione delle informazioni ai fini dello scambio. La legge prevede all’articolo 9 che le informazioni scambiate attraverso il Clo “includono le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione all’accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all’applicazione dei crediti di imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale”. Elencate nella legge anche le particolari situazioni in cui il Clo può rifiutare l’invio delle informazioni. Si va dalla certezza che lo Stato richiedente non abbia già fatto le tutte le possibili verifiche interne, ad una richiesta non verosimile oppure contro l’ordine pubblico. Un altro caso di opposizione è previsto qualora la richiesta non sia stata circostanziata e sia solo un tentativo indiscriminato di richiedere informazioni. Inoltre non possono essere inviate informazioni che contengono segreti commerciali e industriali, o che rivelerebbero informazioni riservate tra cliente e avvocato, procuratore legale o altro rappresentante legale. 

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