Azione di sindacato, Giudice Ceccarini

Azione di sindacato, Giudice Ceccarini

Questa mattina il Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, Dott. Tito Masi, a mente dell’articolo 8, secondo comma, della Legge Costituzionale n.144/2003, ha consegnato al Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, Prof. Angelo Piazza, la delibera per l’attivazione dell’azione di sindacato nei confronti del Commissario della Legge Avv. Vittorio Ceccarini.

Tale atto fa seguito a quanto deciso ieri dalla Commissione dopo l’esame del riferimento sull’attività del Commissario Ceccarini, predisposto dal Magistrato Dirigente in adempimento alla richiesta deliberata dalla stessa Commissione nella seduta del 20 febbraio 2009. La Commissione, nel prendere atto dei contenuti e delle conclusioni del suddetto riferimento, valutata la gravità degli atti che risultano compiuti e dei comportamenti attribuiti al Commissario della Legge Ceccarini, ha, infatti, all’unanimità dei membri presenti, deciso di promuovere nei confronti dello stesso la suddetta azione.


Ora, a seguito della odierna trasmissione dell’atto introduttivo del giudizio di sindacato, a mente del articolo 8 sopra citato, il Presidente del Collegio Garante provvederà ad assegnare l’istanza ad un membro del Collegio medesimo per le procedure di accertamento. In questa fase istruttoria il Magistrato nei cui confronti è promossa l’azione di sindacato ha diritto ad essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore speciale e ad esercitare la propria difesa nelle forme previste dalla legge. Il membro del Collegio assegnatario, ascoltate tutte le parti interessate, dovrà quindi – entro tre mesi – deliberare sull’ammissibilità e la fondatezza della domanda.

Se l’azione verrà dichiarata inammissibile, il procedimento sarà archiviato; qualora invece fosse dichiarata ammissibile il magistrato dell’accertamento disporrà la prosecuzione del processo, trasmettendo gli atti al Presidente del Collegio il quale designerà un altro membro del Collegio medesimo per la fase decidente.
Quest’ultima, in cui sono previsti termini di prova, di controprova e per le memorie conclusionali, si concluderà con sentenza che dovrà essere adottata nei successivi tre mesi.

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