Pubblicato ieri 27 aprile alle 18:24. Segue aggiornamento
San Marino, operazione Torre d’Avorio. I dati di cui si serve la Guardia di Finanza Italiana per le lettere inviate ai residenti nella Repubblica di San Marino, sono quelli giacenti presso l’Icbpi, Istituto Centrale Banche Popolari Italiane.
Lo ha rivelato il Segretario di Stato alle Finanze, Gian Carlo Capicchioni, poco fa in Consiglio.
Detti rapporti con l’Icbpi sono stati attivati nel 2009 fra i due Stati.
L’Icbpi era stata scelto come banca tramitante per tutti gli istituti bancari della Repubblica di San Marino.
Icbpi, agli Istituti sammarinesi, aveva imposto condizioni capestro non solo sotto l’aspetto economico.
La situazione a San Marino in quel periodo era difficilissima. L’Italia aveva imposto, attraverso la Banca d’Italia, agli istituti finanziari italiani, di considerare, dal 1° gennaio 2009, gli istituti finanziari sammarinesi enti di uno Stato extra Unione Europea. In pratica si era davanti a un attacco alla Repubblica di San Marino. Cominciò da allora la demolizione del sistema bancario e finanziario sammarinese: dodici banche e cinquantotto finanziarie.
Le prime avvisaglie si erano avute esattamente un anno prima con gli arresti legati alla vicenda denominata Re Nero.
Nel novembre del 2009 fu firmato l’atto di resa definitivo, con l’accordo di collaborazione finanziaria.
Aggiornamento che si basa su quanto portato alla luce in Consiglio da Luca Lazzari, Federico Pedini Amati e Movimento Rete
I dati del sistema bancario sammarinese al suddetto Istituto tramitante vengono inviati dalla Vigilanza di Banca Centrale in base al decreto 65/2009 del 14 maggio 2009/1708 d.F.R, entrato in vigore il 20 maggio successivo. L’articolo 9 (Disposizione finale) del suddetto decreto recita: “A tutte le attività di raccolta, elaborazione, trasmissione – anche fuori territorio – e
conservazione di dati personali da parte delle banche sammarinesi, dell’Autorità di Vigilanza e delle banche tramitanti, connesse con l’attuazione dal presente decreto, non si applica la disciplina di cui alla Legge 23 maggio 1995 n. 70“.
La legge 70/1995 (RIFORMA DELLA LEGGE 1 MARZO 1983 N.27 CHE REGOLAMENTA LA RACCOLTA INFORMATIZZATA DEI DATI PERSONALI), fra l’altro, imponeva la riservatezza.