1919-06-10
Legge sulla tutela e coservazione dei momunumenti, dei musei, degli scavi e degli oggetti di antichità e d’arte. Tutte le cose immobili e mobili che rientrano in tali categorie sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a Confraternite, a Enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura.