Altre restrizioni per Paesi black list. IlSole24Ore

Altre restrizioni per Paesi black list. IlSole24Ore

Sole 24 Ore

Comunicazioni black list senza sconti oltre confine

Matteo Mantovani e Benedetto Santacroce

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I chiarimenti delle Entrate. Risoluzione dell’Agenzia sull’obbligo di segnalazione Nella rete anche le operazioni della stabile organizzazione
Anche le operazioni effettuate dalla stabile organizzazione di un soggetto nazionale nei confronti di operatori insediati in territori a fiscalità privilegiata vanno riepilogate negli elenchi black list. Con questo principio, formalizzato nella risoluzione 121/E di ieri, le Entrate ribadiscono il carattere sostanzialmente onnicomprensivo dell’obbligo di comunicazione, secondo un orientamento già emerso nella circolare 53/E del ottobre scorso. Già in quella circolare si era affermata, in sostanza, la natura di soggetto “trasparente” della stabile organizzazione, così che gli scambi di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto stabilito in Italia nei confronti della stabile organizzazione di un operatore economico black list vanno sempre segnalate, anche qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese a fiscalità ordinaria. La risoluzione 121/E, in modo esattamente speculare, riserva il medesimo trattamento alla stabile di un soggetto italiano all’estero: le operazioni che intrattiene con un soggetto black list devono essere incluse negli elenchi riepilogativi presentati dalla casa madre. Questo perché, sostiene l’amministrazione, motivazioni connesse al rispetto della realtà economica e giuridica sostanziale impongono di considerare la stabile organizzazione come un’articolazione della casa madre e non un soggetto distinto. Una visione dei fatti di questo tipo stride, però, con il sistema dell’Iva, nell’ambito del quale l’obbligo in discussione (in teoria) si colloca dove alla stabile è riconosciuta, quando agisce autonomamente, una propria identità nel luogo di insediamento. Nell’ottica antifrode del fisco, invece, nella valutazione circa la qualificazione soggettiva prevale sempre lo status “a monte” di operatore black list, per cui la stabile (come il rappresentante fiscale) è vista quale soggetto “trasparente”, laddove ai fini Iva a essa, quando agisce autonomamente, è riconosciuta un’autonoma soggettività passiva nel luogo di insediamento. Nonostante l’impostazione “totalizzante” che permea la circolare 53/E, si era manifestato l’avviso (si veda n Sole 24 Ore del 30ottobre), in linea con la circolare Assonime 35 del 27 ottobre, che le stabili organizzazioni all’estero di soggetti nazionali dovessero rimanere fuori dall’obbligo di comunicazione in quanto, sotto l’aspetto territoriale, non sono soggetti passivi all’Iva in Italia -bensì nel luogo di insediamento – presupposto, invece, considerato essenziale dall’articolo i del Dl 40/2010 perché si sia tenuti .all’adempimento. L’amministrazione confuta questa ipotesi osservando come non si possa ignorare l’essenza del rapporto fra stabile e casa madre, ove la prima agisce nell’interesse della seconda, soggetto passivo d’imposta in Italia. Questo status, in sostanza, si espande anche alla stabile organizzazione all’estero, che così, per ragioni connesse alla prevenzione al contrasto delle frodi, viene “attratta” dalla normativa nazionale sugli elenchi black list. La posizione delle Entrate, sebbene per certi versi prevedibile, non è tuttavia indolore: conferma la necessità per gli operatori di monitorare le operazioni poste in essere dalle proprie stabili estere, anche se insediate in territori a fiscalità ordinaria, al fine di segnalare le operazioni che svolgono con soggetti black list.

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