Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Truffa alle assicurazioni depositata la sentenza Oddone

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Truffa alle assicurazioni depositata la sentenza Oddone

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: A metà agosto depositate le motivazioni della condanna del giornalista a 2 anni e 5 mesi per due episodi di raggiro / Truffa alle assicurazioni depositata la sentenza Oddone / Per il giudice Roberto Battaglino “irragionevoli” alcune considerazioni della difesa. Ora si attende l’appello

La truffa ci fu, due episodi nella medesima via e con protagonisti, a parte qualche variazione, i medesimi soggetti. Il raggiro andò a danno delle assicurazioni costituite parte civile e sono da rigettare le eccezioni dei difensori relative all’istruttoria e alla presunta violazione del diritto di difesa. Così il giudice Roberto Battaglino nelle motivazioni della sentenza, depositate il 19 agosto, che ha visto condannato a maggio scorso David Oddone (caporedattore de La Tribuna Sammarinese) per truffa alle assicurazioni assieme ai suoi genitori, all’amico Alessandro Pecci e ad altri due, Jessica Leone e Davide Giuliani.

Le contestazioni delle difese. Le difese degli imputati – avvocati Rossano Fabbri e Filippo Cocco -avevano contestato principalmente tre circostanze: la competenza territoriale sammarinese, mettendo in dubbio che il fatto fosse avvenuto sul Titano e addirittura mettendo in dubbio che l’incidente fosse effettivamente avvenuto. In secondo luogo contestavano come non genuine le testimonianze dei coimputati, sostenendo presunte pressioni della polizia civile dovute a cause di inimicizia tra alcuni agenti del corpo e Oddone. Poi contestavano la violazione del diritto alla difesa. Tutte posizioni che il giudice ha rigettato. (…)

Tesi difensive
non condivisibili

“Le considerazioni predette
– scrive il giudice Roberto
Battaglino – non sono in alcun
modo condivisibili perché dal
capo d’imputazione si comprende
molto bene che agli imputati
è stato contestato di essersi
messi d’accordo per ottenere il
risarcimento da alcune compagnie
assicurative facendo
credere alle predette di essere
rimasti coinvolti in un incidente
stradale, come conseguenza
della violazione del codice della
strada o comunque di comuni
regole cautelari, quando in
realtà nulla del genere si era
verificato. Per questo motivo
risultano irragionevoli le considerazioni

sull’urto (ci fu o no?),
sulle lesioni (furono riportate o
no?), sul coinvolgimento di altri
soggetti (ad esempio i medici
rispetto ad attestazioni circa
lesioni inesistenti). Tali considerazioni
risultano irragionevoli
perché ciò che contraddistingue
la presente truffa – e dal capo
d’imputazione lo si comprende
chiaramente – è il fatto di aver
camuffato un evento voluto
per colposo”. Poi il giudice
argomenta ancora che “gli
assicurati, lungi dal denunciare
alle compagnie assicurative di
essersi urtati volontariamente
– sempre poi che i danni e le
lesioni non siano addirittura ricollegabili
ad episodi precedenti
– rappresentarono appunto, di
aver riportato tali conseguenze
in occasione di un sinistro
stradale (dunque colposo),
così ingannando le compagnie
assicurative, impedendo loro di
esercitare l’azione di regresso”.

Il raggiro avvenne
a San Marino

Sul fatto che gli episodi contestati
(ottobre 2009 e settembre
2011) e quindi il raggiro,
avvennero a San Marino il
giudice non ha dubbi rileva che
“è parimenti indubbio che l’accertatore
Calabrò si recò in via
Ordelaffi per incontrarsi una
prima volta con Giuliani Davide
e una seconda volta con Oddone
David e infine che quest’ultimo
effettuò almeno due visite mediche
presso la Fisio Medica, in
territorio sammarinese”.

I tabulati telefonici
Per quanto riguarda le confessioni
dei coimputati, il giudice
sottolinea che non sono state queste l’unico elemento alla
base della condanna e del
rinvio a giudizio. “La confessione
dei predetti potrà anche
aver agevolato l’istruttoria,
ma certamente non ha rappresentato
l’unico elemento
dell’istruttoria. Basti dire che
il Giudice Inquirente, lungi dal
procedere ad un immediato
rinvio a giudizio si preoccupò
di acquisire ulteriore elementi
(il riferimento è all’acquisizione
dei tabulati telefonici). Rispetto
all’acquisizione dei tabulati
telefonici (la cui rilevanza è
stata ben compresa dai difensori
degli imputati) sono state
mosse alcune eccezioni che non
possono essere accolte”. La
rilevanza dei tabulati telefonici
è sottolineata dal giudice perché
indica come alcuni protagonisti
degli incidenti avevano avuto
contatti frequenti prima dei
finti scontri, a testimonianza
che tra loro si conoscevano. Le
obiezioni sull’acquisizione dei
tabulati erano relative a presunte
violazioni di direttive della
Corte europea in materia. Violazioni
che, tuttavia, il giudice
non ha ravvisato, considerato la
non invasività sulla vita privata
dell’acquisizione dei tabulati e
il fatto che siano stati richiesti
nell’ambito di u procedimento
per truffa aggravata, che avrebbe
addirittura potuto consentire
le intercettazioni telefoniche.

La condanna
Rigettate in toto dal giudice
Battaglino le tesi difensive e
accolte le richieste delle parti civili
(avvocati Antonella Bonelli,
Giampaolo Pasquali e Michele
Gnudi, Matteo Lonfernini e
Paolo Maria Chersevani, Gloria Giardi e Gianni Frisoni), è stata
stabilita la condanna: “Quanto
a Oddone David e Lombardozzi
Anna, riconosciuta la continuazione
tra i reati di cui ai
capi d’imputazione, condanna
Lombardozzi Anna a due anni
e due mesi di prigionia e a un
anno e due mesi di interdizione
dai pubblici uffici e dai diritti
politici, Oddone David a due
anni e cinque mesi di prigionia
e a un anno e cinque mesi di
interdizione dai pubblici uffici
e dai diritti politici. Concede
entrambi i benefici di legge a
Leone Jessica Antonella, Pecci
Alessandro e a Oddone Maurizio.
Concede il beneficio della
non menzione a Lombardozzi
Anna e a Oddone David, mentre
quanto alla sospensione questa
potrà riguardare solamente
l’interdizione ai sensi dell’art.6l
del codice penale. Da’ atto
che ai sensi dell’art.l06 bis del
codice penale Oddone David
e Lombardozzi Anna potranno
richiedere al Giudice dell’Esecuzione
di essere affidati al
servizio sociale. Condanna gli
imputati in solido al pagamento
delle spese del procedimento.
Condanna inoltre in solido gli
imputati Leone Jessica Antonella,
Pecci Alessandro, Lombardozzi
Anna e Oddone David al
pagamento delle spese e onorari
relativi alla costituzione e assistenza
delle parti civili Unipolsai
Assicurazioni s.p.a. e Zurich
Insurance PLC oltre al risarcimento
del danno subito, da
liquidare in sede civile, con liquidazione
di una provvisionale
pari a 24.000 euro per Unipolsai
Assicurazioni s.p.a. e 5.000
euro per Zurich Insurance PLC.
Condanna infine in solido gli
imputati Oddone Maurizio, Giuliani
Davide, Lombardozzi Anna
e Oddone David al pagamento
della spese e onorari relativi
alla costituzione e assistenza
della parti civili Generali italia
Spa e Cattolica Assicurazione
con la liquidazione di una provvisionale
peri a 12.000 euro per
Cattolica assicurazioni e 7,600
per Generali Italia spa”.
Si attende ora l’appello.

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