Antonio Fabbri – L’informazione: Emiliani rigetta il ricorso. Gatti resta in carcere

Antonio Fabbri – L’informazione: Emiliani rigetta il ricorso. Gatti resta in carcere

L’informazione di San Marino

Emiliani rigetta il ricorso. Gatti resta in carcere

La difesa: impugneremo nelle sedi internazionali

Antonio Fabbri –

SAN MARINO. Il giudice Lamberto Emiliani ha depositato ieri la sentenza di terza istanza con la quale ha rigettato il ricorso presentato per conto di Gabriele Gatti, dai suoi avvocati Filippo Cocco e Paride Bugli. 

Confermata, dunque, la custodia cautelare in carcere, permanendo sia la gravità degli indizi di colpevolezza – sui quali
secondo il giudice, nonostante
l’interrogatorio, non sono emersi
elementi nuovi tali da fare venire
meno il fumus di reato – sia le esigenze cautelari che sono alla base della custodia cautelare, in particolare il pericolo di inquinamento delle prove. 

Una sentenza di 21 pagine, quella depositata ieri, nella quale Emiliani valuta le argomentazioni della difesa giudicando, alla fine, il ricorso infondato. Una sentenza di 21 pagine,
quella depositata ieri, nella quale
Emiliani valuta le argomentazioni
della difesa giudicando, alla
fine, il ricorso infondato.

Gli stralci dell’interrogatorio
di Gabriele Gatti

Questo ricorso in terza istanza,
il secondo, giunge dopo che
Gabriele Gatti era stato sottoposto
a interrogatorio. I giudici
inquirenti avevano respinto
questa seconda richiesta di scarcerazione,
dichiarando il “non
luogo a provvedere”. Decisione
confermata in Appello e giunta
quindi in Terza Istanza lo scorso
primo febbraio.
Nell’interrogatorio, secondo la
difesa, Gatti aveva dato spiegazioni
e risposte sufficienti, tali
da far venir meno le esigenze
cautelari. Non così per gli iquirenti
prima, per il giudice delle
appellazioni, poi, e, oggi, per il
giudice Emiliani, che nella sentenza
evidenzia “la volontà dei
difensori di fornire una lettura
acritica delle condotte e delle
circostanze indicate come favorevoli
a Gatti: essi attribuiscono
a ciascuna di esse un significato
utile all’indagato, ma trascurano
sia l’indicazione della reale
consistenza sia l’analisi critica,
motivazionale, dei fatti”.
E’ in questa parte della sentenza
che Emiliani riporta stralci
dell’interrogatorio di Gatti, non
noti fino ad ora.

Giustificazioni generiche
Il giudice di Terza Istanza
riporta le frasi rese a verbale di
interrogatorio da Gatti e quelle
contenute nelle memorie a firma
dell’ex segretario agli esteri
che sono state consegnate agli
inquirenti, sottolineando che
“emergono non già ‘condotte
idonee a ridurre se non annullare
le invocate esigenze cautelari
a suo carico’, ma piuttosto affermazioni
difensive che, senza
riscontri oggettivi, non consentono
verifiche e non assumono
efficacia istruttoria”.

Quindi Emiliani riporta le
frasi di Gatti: “io non ho mai
sollecitato contributi da parte di
imprenditori o di altre persone
e perciò non ho mai avuto obblighi
di riconoscenza verso questo
o quell’imprenditore”; “sono a
conoscenza, ma solo perché ne
ho sentito parlare, che in taluni
casi esponenti politici partecipavano
a operazioni immobiliari
e operazioni commerciali facendosi
riconoscere una percentuale
da eventuali guadagni,
ma sono estraneo a questo tipo
di attività di cui ho solo sentito
parlare”. E ancora: “non ho
mai partecipato, direttamente o
indirettamente, a iniziative come
la creazione di nuove banche”.
Affermazioni che, però, Emiliani
ritiene non assumano efficacia
istruttoria come elementi nuovi,
ma siano piuttosto inquadrabili
come “considerazioni autoreferenziali
generiche”.

La sentenza
riporta anche giudizi su altre
persone espressi da Gatti: “le
affermazioni di Stolfi a proposito
di Banca Commerciale e
FinProject sono assurde, false
e prive di ogni fondamento”.
Giudizi che per il giudice di
Terza Istanza sono “tanto severi
quanto immotivati”.

E ancora
il giudice Emiliani parla di
“versioni giustificative improbabili”
da parte di Gatti, “per più
versi contraddittorie, riguardanti
vicende quali: Facchi-
Grey&Grey-Rossini- Centro
Uffici (“per il Governo l’operazione
era seguita da Clelio
Galassi, non ho ricevuto contributi
da Facchi, non ho ricevuto
pagamenti e non mi risultano
contributi da parte di Rossini”),
Wondelfood (“qui effettivamente
mi venne riconosciuto un
contributo, ma solo da parte di
Moretti perché era stato Moretti
a fare da mediatore nell’operazione
di compravendita che gli
avevo segnalato; non ho mai
avuto offerte di pagamenti da
parte dei Valli, neppure ho mai
sollecitato loro pagamenti”),
Euro Commerciai Bank (“escludo
di aver ricevuto contributi da
Gerani o comunque contributi
connessi al rilascio di autorizzazioni
a favore di ECB”), la
questione delle licenze rilasciate
a professionisti che poi le
collocavano sul mercato (“era
fatto noto che le licenze fossero
oggetto di vendita e che i Segretari
competenti ne traessero
vantaggi, ma personalmente non
ho mai avuto utilità in questo
genere di operazioni”).

Quindi Emiliani riporta altre
frasi dell’interrogatorio Gatti,
che però ad avviso del giudice
resterebbero sempre generiche e
non comprovanti, come era invece
avviso della difesa, elementi
nuovi.
“Appare ricorrente – scrive
Emiliani nella sentenza depositata
ieri – l’asserzione di
una indimostrata ‘copertura’
onnicomprensiva” e riporta ancora
le parole di Gatti: “alcuni
imprenditori e professionisti
sammarinesi mi riconoscevano
piccoli contributi per sostenere
la mia attività politica […]
nell’arco di un triennio, dal
1986 al 1989, avrò ricevuto all‘incirca un centinaio di milioni
di lire; non sapendoli gestire li
affidai all’avv. Nicolini (Marino,
ndr.) che di volta in volta me
li dava in base alle mie necessità;
non ricordo come Nicolini
mi gestisse questi fondi e non
rammentavo che avesse aperto
un libretto; […] la quasi totalità
dei contributi mi pervenne per
tramite dell’avv. Nicolini, non
so come Nicolini si curasse di
raccogliere questi fondi”. Poi –
dice ironizzando Emiliani – la
soluzione geniale: “non sapevo
neppure chi fossero le persone
che fornissero i contributi”.

Valutazioni opposte
Insomma, mentre per i difensori
le condotte e le dichiarazioni
rese da Gatti sono idonee per la
revoca o, quanto meno, l’attenuazione
della misura cautelare,
non è così per Emiliani.
“Al contrario di quanto ritengono
i difensori – dice infatti
il giudice – i più significativi
elementi di prova attestano
esistenza e gravità sia dei reati
sia del pericolo d’inquinamento
probatorio”.
Dunque, il Giudice di Terza
istanza ritenendo “ineccepibile
il richiamo del Procuratore del
Fisco all ‘indubbia necessità di
ulteriori indagini e accertamenti
riguardanti l’origine criminosa
delle somme pervenute a
Gatti, ed anche alla necessità
che tali indagini non siano inquinate
dalla possibile interferenza
del prevenuto se sottoposto
a misura meno restrittiva”,
conferma anche il permanere
dell’esigenza cautelare legata
al pericolo di inquinamento
probatorio.


“Il non luogo a provvedere”
Il giudice Emiliani, che conferma
il provvedimento dei
Commissari della Legge e il
successivo avallo della stessa
decisione da parte del Giudice
delle Appellazioni, muove tuttavia
un appunto sulla formula
utilizzata per rigettare l’istanza
della difesa. La formula del
“non luogo a provvedere”.

“Affermata e ribadita la
legittimità del provvedimento
commissariale – dice Emiliani
– resta da dire che non sembra
appropriato l’uso della formula
“non luogo a provvedere rispetto
all’istanza difensiva” anziché
di altra formula, più vicina a
regole e prassi della nostra
procedura e più adeguata ad
una decisione (perché
di decisione in definitiva si
tratta) riguardante la libertà di
persona costretta in carcere”,
dice Emiliani.

Ed è su questa “non appropriatezza” che si
sofferma la replica dell’avvocato
difensore di Gatti, Filippo
Cocco, contenuta in una nota
diramata ieri pomeriggio.

“Auspico che i rimedi
internazionali
facciano giustizia”

“La sentenza verrà impugnata
nelle sedi competenti al fine
di fare emergere la legittimità
della richiesta di scarcerazione
del Dott. Gabriele Gatti
– esordisce l’avvocato Filippo
Cocco – Fermo restando che le
sentenze non si commentano ma
si impugnano, debbo rilevare
che questa pronuncia costituisce
l’ennesimo epilogo di una vicenda
dolorosa, non solo per il
Dott. Gabriele Gatti, ma anche
per lo Stato di San Marino, che
vede ingiustamente carcerato
un uomo politico il cui valore
è stato apprezzato ai più alti
livelli in tutto il mondo.

La gravità
della situazione giustifica
quantomeno un rilievo: persino
il Giudice di terza istanza, dopo
avere speso oltre venti pagine
nella strenua, ed a mio avviso
non condivisibile, difesa della
legittimità del provvedimento
di incarcerazione assunto dagli
inquirenti, calandosi a più
riprese in giudizi e valutazioni
di merito circa le condotte
ascritte al Dott. Gabriele Gatti,
ha dovuto, infine, riconoscere la
non appropriatezza del provvedimento
medesimo ove ha
disposto il non luogo a provvedere.
Sarà compito di questa
difesa spiegare nelle opportune
sedi di impugnazione, alla luce
di universali principi di diritto,
che il concetto di non appropriatezza
non corrisponde ad
alcun canone giuridico; onde,
non può che concludersi che
il provvedimento, che financo
il Giudice ha ritenuto non
appropriato, altro non è se non
un provvedimento illegittimo.

Auspico che i rimedi internazionali
facciano giustizia in questa
vicenda, restituendo non solo
la libertà ma anche la dignità al
Dott. Gabriele Gatti;
riconoscendo, mi sia concesso,
anche il rispetto dovuto al lavoro
di questa difesa”, conclude l’avvocato
Cocco.

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