Antonio Fabbri – L’informazione: Misura cautelare Gatti, ecco le motivazioni del ‘no’ alla revoca

Antonio Fabbri – L’informazione: Misura cautelare Gatti, ecco le motivazioni del ‘no’ alla revoca

L’informazione di San Marino

Il giudice Lamberto Emiliani ha depositato la sentenza con cui ha rigettato il ricorso. “Il quadro indiziario sembra aggravarsi”

Misura cautelare Gatti, ecco le motivazioni del “no” alla revoca

Depositate a fine agosto dal Giudice di terza istanza Lamberto Emiliani le motivazioni della sentenza con la quale il 14 luglio scorso ha rigettato il ricorso con cui i legali chiedevano la revoca della misura cautelare del divieto di espatrio, unito ad una serie di prescrizioni, che ancora permane a carico di Gabriele Gatti. Nell’udienza del 14 luglio gli avvocati
di Gatti, Filippo Cocco e
Paride Bugli, avevano sostenuto
essere “illegittima l’applicazione
di misure che non sono previste
dalla legge”.
Inoltre, avevano aggiunto, “le
esigenze cautelari non sussistono
e viene contestato in modo
retroattivo un reato che all’epoca
dei fatti non era previsto”, il
riciclaggio.
Anche Gabriele Gatti in quella
sede era intervenuto affermando:
“Non ho neanche un euro
all’estero”, motivando così la
richiesta di revoca della misura
cautelare che si basa, invece, sul
fatto che gli inquirenti ritengono
ci siano capitali all’estero e con
essi il rischio di reiterazione del
reato e inquinamento di prove.

La particolarità
della misura cautelare

Una delle contestazioni dei legali
di Gatti è che, in seguito alla
scarcerazione, gli inquirenti,
oltre al divieto di espatrio, abbiano
però stabilito una serie di
prescrizioni particolari, come il
divieto di ricevere persone a casa
o di intrattenersi con terzi in
conversazioni legate alla materia
oggetto di indagine. Prescrizioni
che i legali ritengono debbano
essere dichiarate illegittime, perché
non esplicitamente previste
dalla legge.

Ebbene, su tale punto, Emiliani,
dopo aver ricostruito, sulla base
delle norme e di precedenti giurisprudenziali,
il quadro in cui si
muove la giustizia sammarinese,
afferma che “le decisioni del
magistrato inquirente, giudicate
illegittime dai difensori, sono
invece conformi alle norme
vigenti, a principi, a facoltà
anche discrezionali, a limitazioni
della libertà personale, stabilite
per legge a garanzia del buon esito del processo, per fini di
giustizia”.

Il fumus di reato
Altra contestazione delle difese
è che alla base del provvedimento
cautelare, ma anche nel
merito delle contestazioni mosse,
non ci sia il fumus di reato. Le
accuse degli inquirenti, cioè,
non avrebbero alcun fondamento
per la difesa. Non è dello stesso
avviso il giudice Emiliani, che
ritiene giustificata “la decisione
di mantenere invariata la misura
cautelare, di fronte ad un quadro
indiziario che lungi dall’attenuarsi
sembra piuttosto aggravarsi.
Il Giudice inquirente – si
legge nella sentenza – ha fornito
validissimo compendio delle prove,
delle argomentazioni logiche
e considerazioni in diritto, delle
condotte interdipendenti e delle
complicità fra gli imputati, delle
presumibili connivenze di terzi,
di un ricorrente pervicace abuso
di potere: cioè la summa di tutto
ciò che, allo stato degli atti,
induce a ritenere (a) che i diversi
misfatti ipotizzati siano stati
effettivamente commessi e che
l’indagato sia da considerare
fra i responsabili di tali misfatti;
(b) che esistenza e gravità del
pericolo d’inquinamento probatorio
ben possono desumersi
dall’indole e gravità dei fatti di
reato per cui si procede; (c) che
la custodia cautelare in carcere
sia stata misura necessaria
e proporzionata alle esigenze
specifiche del caso; (d) che solo(…)le acquisizioni probatorie già
effettuate abbiano consentito la
remissione in libertà; (e) che tuttavia
l’adozione di cautele e di
prescrizioni personali si imponga
al fine di preservare l’intero
tessuto probatorio dal rischio
di inquinamento ad opera del
prevenuto o di altri per lui, e
per impedire la reiterazione del
reato mediante ulteriori atti di
trasferimento, sostituzione e
occultamento di fondi di origine
criminosa; (j) che, come già detto,
le prescrizioni imposte siano
state modulate a misura della
persona, delle sue capacità, delle
vicende vissute, delle relazioni
di cui ancora dispone, dell’indole
e gravità dei reati. Emerge
dunque il pericolo giuridicamente
rilevante di compromissione
del processo”

L’associazione a delinquere contestata fino a tempi recentissimi. A Gabriele Gatti sono contestati dagli inquirenti, per i noti fatti legati alle vicende del Centro uffici dei Tavolucci e ad altri casi, il riciclaggio e l’associazione a delinquere assieme a Clelio Galassi e Paride Andreoli. La difesa rigetta l’accusa sollevandone “l’erronea contestazione”. In tale caso Emiliani ha dichiarato inammissibili e infondate le richieste difensive, in quanto attinenti al merito che non può essere esaminato in terza istanza. In tale contesto, però, Emiliani pone in evidenza, tra gli altri, un aspetto: quello della durata dell’associazione a delinquere secondo le contestazioni prospettate dai magistrati inquirenti. “L’inquirente, nel provvedimento 25 aprile 2016, tenuto conto delle operazioni accertate ed ivi minutamente descritte, contesta ai prevenuti il reato di associazione a delinquere protrattosi sino alla data del 17 ottobre 2015, inoltre il concorso in reato continuato di riciclaggio sino alla stessa data del 17 ottobre 2015 e, per taluni aspetti, sino all’aprile 2016. Pertanto, sarà
necessario svolgere un’approfondita
analisi dei fatti sui quali
l’inquirente basa il convincimento
dell’essersi i reati protratti nel
tempo predetto: analisi di merito,
che non pertiene al giudizio
di legittimità in terza istanza ma
può e deve essere svolta nelle
sedi e nelle occasioni processuali
a ciò preordinate per legge.
Basti qui aggiungere che detta
analisi riguarda il momento
della condotta o delle plurime
condotte, mentre sono del tutto
irrilevanti la data di commissione
dei reati presupposto, la data
e le modalità
di acquisizione dei di versi beni
oggetto del provvedimento di
sequestro”.

In sostanza Emiliani, a fronte
di contestazioni sul tempo di
commissione del reato, dice che
questo è argomento attinente
al merito che in terza istanza,
giudizio di legittimità, non
può essere trattato approfonditamente.
Sottolinea tuttavia
che la condotta contestata di
associazione a delinquere per la
quale gli inquirenti hanno posto
sotto inchiesta Gatti, Galassi
e Andreoli, arriva fino a tempi
recentissimi, 17 ottobre 2015
– data dell’arresto di Gabriele
Gatti – e per alcuni aspetti legati
al riciclaggio, arriva addirittura
fino ad aprile 2016.
Posto che si tratta ancora di una
accusa che andrà confermata in
un eventuale rinvio a giudizio e,
in caso, verificata nel processo,
la contestazione mossa dà conto
di una trasversalità di rapporti e
interessi fino a tempi recentissimi,
già emersa in altri casi e che
anche in questa vicenda viene
rilevata dagli inquirenti.

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