Antonio Fabbri – L’informazione: processo Mazzini. Parti civili, ammessi lo Stato e la Dc / Esclusa banca centrale

Antonio Fabbri – L’informazione: processo Mazzini. Parti civili, ammessi lo Stato e la Dc / Esclusa banca centrale

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Seconda giornata del  Primo colpo di scena / Parti civili, ammessi lo Stato e la Dc / Esclusa banca centrale

SAN MARINO. Nella seconda giornata del processo “Mazzini”, il giudice ha deciso sulle costituzioni di parte civile. Ammesse quelle dello Stato tramite l’Eccellentissima Camera e della Democrazia Cristiana, in entrambi i casi per il risarcimento del danno non patrimoniale (di immagine, prestigio e reputazione) derivante dal reato. 

Rigettata, invece, la costituzione di Banca Centrale.

Questo il succo della decisione
molto articolata, per la cui lettura
sono stati necessari quasi 40
minuti, relativamente alle istanze
di costituzione di parte civile.

Una decisione che ha esaminato e distinto responsabilità, tempi e ruoli contestati agli imputati. Il provvedimento è stato letto
dal giudice Gilberto Felici poco
dopo le 15 di ieri pomeriggio.
Dopo che al mattino si era concluso
il giro delle controrepliche,
l’udienza era stata sospesa e il
giudice si era ritirato in camera
di consiglio.

Le controrepliche del mattino
La mattinata è stata dedicata alle
controrepliche degli avvocati difensori
sulla costituzione di parte
civile.

Nella sostanza le contestazioni che gli avvocati muovo alle istanze sono un paio. Una sul merito dei reati contestati. L’altra sulla titolarità dei diritti. Si contesta a banca centrale di non essere titolare del diritto, che invece è in capo all’Eccellentissima Camera, legato all’offensività sociale dei reati di Associazione a delinquere e riciclaggio.

Sul danno patrimoniale – cioè la
tangente per l’acquisto della sede
di Via del Voltone – gli avvocati
contestano che il processo in
corso non è per corruzione, ma
per reati diversi, associazione a
delinquere e riciclaggio. Perciò,
secondo le difese, non si può legare
la richiesta di costituzione
di parte civile a quella dazione
di denaro.

“Bcsm non legittimata”
Ha iniziato l’avvocato Pier Luigi
Bacciocchi, legale di Pier Marino
Mularoni – ieri mattina unico
imputato presente in aula – oltre
che di Moris Fetanini, Stefano
Macina e Claudio Felici. “Le
delucidazioni dei colleghi, patroni
di Banca centrale, non hanno
convinto e confermiamo la nostra
posizione che non possano
essere parte civile in questo processo
– ha detto Bacciocchi – Se
l’associazione a delinquere lede
l’ordine pubblico, soggetto passivo
può essere soltanto lo Stato.
Per il riciclaggio pure. L’articolo
10 della nostra dichiarazione
dei diritti sancisce che allo stato
spetta la tutela dell’economia
di questa Repubblica. Della costituzione
della Dc, non ne ravvisiamo
la legalità. I fatti cui fa
riferimento la Democrazia cristiana,
non possono essere altro
che prescritti, al di là dell’opportunità.
Queste persone fanno
parte della Dc fino al 2006 e
quei fatti non sono più oggetto
di questo procedimento. Chiedo
pertanto di nom ammettere Bcsm
e Dc come parte civile”.
Anche l’avvocato Alfredo Nicolini,
che con Moreno Maresi
difende Luigi Moretti e Marziano
Guidi, ha chiesto il rigetto
della costituzione di Bcsm,
ma anche dell’Eccellentissima
Camera. “Ci troviamo di fronte
ad una duplicazione di richiesta
risarcitoria. Abbiamo due
enti di diritto pubblico: Eccellentissima
Camera, che sta in
alto e Banca centrale, che sta
un po’ più in basso. Lo Stato ha
creato un ente che ha funzione
di contrastare un certo tipo di
criminalità. Invece Stato e Bcsm
avanzano stessa richiesta, negli
stessi termini e negli stessi modi,
tanto che hanno ingaggiato gli
stessi avvocati, colleghi italiani.
Sul piano civile uno dei due soggetti
si potrebbe rischiare la lite
temeraria. Riteniamo vadano
entrambe estromesse”.


Completo rigetto di Bcsm come
parte civile, richiesto anche
dall’avvocato Maria Antonietta
Pari che difende Gian Luca
Bruscoli. “Bcsm è di proprietà
al 67% è dell’Eccellentissima
Camera. Se poi si aggiunge che
essa stessa doveva vigilare, probabilmente
quello che richiede è
un danno che si è auto causata.
Per questo chiedo il completo rigetto
della costituzione di parte
civile di Banca Centrale”.
Dello stesso avviso anche l’avvocato
Martina Mazza, difensore
d’ufficio di Stefanos Papadopoulos:
“Banca centrale e
Dc si sono costituite in maniera
generica verso tutte le parti senza
specificare capi e soggetti dai
quali pretendono risarcimento”,
ha detto chiedendo il rigetto delle
costituzioni. Stessa richiesta
dall’altro legale d’ufficio, Daniele
Cherubini, che difende le
società Casati, RP, Altamarea e
Penta. “Nelle istanze di costituzione di parte civile – ha detto
– c’è una duplicazione della
pretesa risarcitoria”.

Ulteriore riflessione è stata fatta
dall’avvocato Francesco Mazza
che, assieme ad Alberto Selva,
difende Giuseppe Moretti. “Se
il provento dell’attività illecita
lo incamero tramite la confisca,
cos’altro devo incamerare? Non
c’è alcun tipo di interesse tutelabile
in via civilistica in questa
sede. In realtà – ha evidenziato
l’avvocato Mazza – l’interesse
sottostante è di natura diversa:
una azione netta di dissociazione
dagli episodi in discussione.
Una azione indistinta, ma non
attinente al processo che si sta
celebrando. Per questo chiedo
estromissione dal giudizio di tutte
le parti civili”.
L’avvocato Federico Fabbri
Ercolani, difensore di Mirella
Frisoni, è tornato sul rapporto di
causalità. “Non c’è nesso di causalità
tra le richieste risarcitorie
e l’attività della mia assistita. I
danni pretesi dagli enti non sono
collegabili a Mirella Frisoni e
alla sua condotta. Pertanto chiedo
non venga ammessa Banca
Centrale”.
Al termine delle controrepliche
il giudice Gilberto Felici ha sospeso
l’udienza, ripresa nel pomeriggio
con la decisione sulla
costituzione delle parti civili.

Ammessa
l’Eccellentissima Camera

Dopo una premessa sul quadro
normativo di riferimento e
i precedenti in merito, il giudice
Gilberto Felici ha disposto,
per ogni richiesta di parte civile,
l’ammissione o meno. Lo Stato, attraverso l’Eccellentissima
camera, è stato ammesso
come parte civile per il danno
non patrimoniale. Vale a dire il
danno di immagine e prestigio
arrecato alle istituzioni dello stato.
Il giudice ha valutato che la
richiesta di questo danno possa
essere richiesta a tutti gli accusati
di associazione a delinquere,
posto ovviamente che arrivi sentenza
di condanna, ma anche a
quei soggetti, esponenti che sono
stati delle istituzioni, accusati di
riciclaggio. Il giudice ha infatti
evidenziato che la “lesione della
dignità statuale, nella ripulitura
e occultamento del denaro
illecito, è lesa se il soggetto che
pone in essere la condotta è un
rappresentante dello stato”
Così l’Eccellentissima Camera
è stata ammessa come parte civile,
per il danno non patrimoniale,
nei confronti di Claudio
Podeschi, Fiorenzo Stolfi, Pier
Marino Menicucci, Pier Marino
Mularoni, Gian Marco
Marcucci e Giovanni Lonfernini.

Oltre agli esponenti politici,
ammessa la costituzione di
parte civile anche nei confronti
degli altri facenti parte della
contestata associazione a delinquere,
che della qualifica politica
dei sodali erano ovviamente al
corrente, ha rilevato il giudice.
Quindi del danno non patrimoniale
derivante da reato dovranno
rispondere anche Luigi
Moretti, Gian Luca Bruscoli,
Pietro Silva, Nicola Tortorella
e Giuseppe Roberti. Anche per
il danno non patrimoniale derivante
dai singoli reati di riciclaggio
contestati ai soggetti politici,
lo Stato è ammesso a chiedere i
danni. Così, oltre agli ex membri
delle istituzioni già citati, la parte
civile potrà rivalersi pure su
Claudio Felici e Stefano Macina,
per gli episodi di riciclaggio che
sono loro contestati, dopo che nel
corso del procedimento sia stata
verificata la loro rappresentanza
istituzionale nei periodi dei fatti
contestati. Non dovranno rispondere
per danni allo stato, invece,
gli altri imputati: Biljana Baruca,
Giuseppe Moretti, Mirella
Frisoni, Romano Lenzi, Moris
Faetanini, Stefanos Papadopoulos
e Stefanos Balafoutis e
le società coinvolte nel processo.


La Dc ammessa parte civile
Il giudice ha rilevato che nei confronti
della Dc, dai reati contestati,
è astrattamente configurabile,
qualora si giungesse a condanna,
una lesione all’immagine, al
prestigio e alla reputazione del
partito politico. Questo in considerazione
anche dello statuto del
Pdcs, che ha visto lesi i propri
principi ispiratori dai soggetti
imputati che hanno ricoperto
incarichi istituzionali sempre di
maggior prestigio in ragione della
appartenenza al partito.
Così il giudice ha affermato che
va di sicuro ritenuta ammissibile
la costituzione di parte civile nei
confronti di Podeschi che, “senza
soluzione di continuità”, è
stato appartenente al partito fino
a quando non sia scoppiato il
caso della tangentopoli sammarinese.
Nei confronti degli altri
ex democristiani – Menicucci,
Marcucci, Lonfernini e Mularoni
– che effettivamente avevano
lasciato il partito nel periodo dei
fatti contstati, il giudice ha sottolineato,
però, che nel proseguo
del processo andrà valutata, in
funzione della partecipazione
alla contestata associazione a
delinquere assieme a Podeschi, la loro eventuale responsabilità
in danno della Dc relativamente
alla loro partecipazione
all’associazione a delinquere e
da valutare per i singoli fatti di
riciclaggio contestati.
Felici ha, nel provvedimento,
anche risposto all’avvocato di
Podeschi, Stefano Pagliai, che
nella replica aveva affermato
come dovesse essere la Dc ad
essere tra gli imputati. Felici ha
spiegato a Pagliai che, seppure
l’affermazione possa essere suggestiva
sul piano politico, per la
legge sammarinese possono essere
tratti in giudizio enti “che
esercitino una attività economica
e nei limiti della stessa”. Non
vi rientrano, quindi, i partiti politici
il cui ruolo costituzionale
previsto dalle norme è quello di
“ente aperto a qualsiasi cittadino
che voglia partecipare alla
vita politica”.
Esclusa Banca Centrale
Relativamente alla Banca Centrale
il giudice Felici ha rilevato
che l’unica fattispecie di
danno patrimoniale verso Via
del Voltone che si riscontra nel
procedimento, è quella della
tangente per l’acquisto della
sede. Ha però rilevato Felici
che, quell’episodio corruttivo,
non è oggetto del procedimento,
ma lo è il riciclaggio. Il danno
patrimoniale patito non è però
immediatamente riconducibile
a questa imputazione, alle condotte,
cioè, mirate a nascondere
la provenienza di quel denaro.
Questa attività di nascondimento,
ha detto il giudice, “è il post
factum”. Quindi non si ravvisa
per il giudice il nesso diretto tra
la condotta di riciclaggio contestata
e il danno patrimoniale.
Anche il danno non patrimoniale,
per il giudice, non può essere
reclamato dalla Banca Centrale,
non essendo l’ente titolare bene
giudico tutelato come era stato
rilevato da diversi avvocati che
avevano evidenziato, stante anche
la proprietà al 67% di Bcsm
in capo all’Eccellentissima camera,
una “duplicazione di pretesa
risarcitoria”.

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