Antonio Fabbri – L’informazione: Riciclaggio, assolto in appello l’avvocato Luca Della Balda

Antonio Fabbri – L’informazione: Riciclaggio, assolto in appello l’avvocato Luca Della Balda

L’informazione di San Marino

Manca il dolo, il fatto non sussiste. Il legale: “Ero fiducioso, sono felice”. In primo grado era stato condannato a 4 anni e 10 giorni

Riciclaggio, assolto in appello l’avvocato Luca Della Balda

Antonio Fabbri

Assolto perché il fatto non sussiste. Resta tuttavia la confisca di oltre un milione di euro perché ritenuti di provenienza illecita.

L’avvocato Luca Della Balda, ieri mattina presente in aula alla lettura della sentenza da parte del giudice Roberto Battaglino, si è visto ribaltare la decisione di primo grado che lo aveva condannato per riciclaggio a 4 anni e 10 giorni. Una parziale riforma, dunque, della decisione che in primo grado era stata emessa il 22 dicembre 2014. Alla lettura della sentenza, ieri mattina, c’è stato un principio di battito di mani, poi frenato per rispetto dell’aula, ma l’emozione e la soddisfazione erano incontenibili, tanto che, poco dopo l’avvocato Della Balda assieme alle persone che lo accompagnavano tra cui il suo legale, Mario Vadalà, sono dovuti uscire seppure fosse ancora in corso la lettura di altre sentenze. 

Cosa vuole che dica – ha commentato
a caldo Della Balda –
Sono contento, felice. Ero fiducioso
del procedimento, anche
perché a mio avviso e dei miei
legali non c’erano i presupposti
per la condanna. Fortunatamente
il giudice Brunelli che è
un fine giurista ha valutato con
serenità e imparzialità i fatti”.
Resta la confisca. “Questo non
me lo aspettavo, vista l’assoluzione
con formula piena. Attendo
di leggere le motivazioni, ma
ipotizzo possa essere legata alla
non accertata liceità della somma.
Mi importa relativamente,
devo dire, ciò che conta è che io
sia stato riabilitato
”.
Lo Stato, dal canto suo, incamererà
un milione e 2500 euro, la
somma, cioè, che era stata posta
sotto sequestro e della quale ora è
stata confermata la confisca.

Il primo grado
Nel processo di primo grado
l’avvocato Della Balda era stato
condannato a 4 anni e 10 giorni
per riciclaggio dal giudice Battaglino.
Era accusato di avere
movimentato e distratto i soldi di
“nonno eroina”, Gino Biscardi,
che aveva precedenti per spaccio
di stupefacenti. Biscardi, che poi aveva revocato il mandato a
Della Balda, è deceduto prima
dell’inizio del processo.
Negli anni novanta aveva portato
i suoi soldi sul Titano versandoli
su un libretto al portatore presso
il Cis. Quando il libretto era stato
estinto, la banca aveva posto delle
difficoltà per la restituzione dei
denari, tanto che Biscardi, tramite
l’avvocato Della Balda aveva
intentato una causa civile che si
concluse con la restituzione dei
soldi. Questi furono in parte prelevati
e in parte destinati a due polizze
assicurative presso la Csa.
Passaggi per i quali era scattata
la segnalazione all’Aif e, di seguito,
quella all’Autorità giudiziaria.
In un primo momento il fascicolo
fu archiviato in funzione di una
sentenza del tribunale di Ferrara
che, a sua volta, dissequestrava
il famoso libretto che la polizia
aveva ritrovato durante un perquisizione
a casa di Biscardi. Per
i tribunale di Ferrara quei soldi
non erano ritenuti legati al reato
per il quale si stava procedendo.
Tuttavia la Procura fiscale aveva
rilevato che, pur non provenendo
da quel reato, Biscardi non aveva altre entrate nella vita salvo quelle,
ingenti, della sua attività illecita.
Pertanto quei denari da questa
dovevano provenire. Si riaprì
il caso e ci fu il rinvio a giudizio.
Poi la condanna in primo grado
e, ieri, l’assoluzione dell’avvocato
Della Balda per il riciclaggio,
ma, comunque, il riconoscimento
dell’illiceità delle somme.

La decisione di appello
Il Giudice delle Appellazioni,
David Brunelli, dopo aver ricostruito
il lungo iter del caso,
incentra la sua decisione su due
punti principali: uno la mancanza
del dolo specifico dell’avvocato
Della Balda relativamente
agli atti contestati per occultare
o trasferire la somma; l’altro la
conferma della illiceità del denaro,
la cui provenienza da reato è
sufficiente sia provata tramite argomentazione
logica.
Sul tema del riciclaggio il giudice
Brunelli fissa alcuni principi.
Afferma che “non ogni sostituzione
o trasferimento di denaro
di provenienza da misfatto viene
punita, bensì quelle condotte
così rubricate che si presentino
per la loro oggettiva consistenza
come idonee a creare un ostacolo
all’accertamento della reale
provenienza del compendio
”.

Quindi se per Brunelli non vi è
dubbio che le condotte –retrocessione
del denaro a Biscardi e
stipula di due polizze intestate a
soggetto diverso dal titolare delle
somme– siano obiettivamente
percepibili come idonee a rendere
più difficile la riconducibilità
al titolare effettivo e all’origine
illecita
”, tuttavia questo non è
sufficiente. Per il Giudice delle
Appellazioni è infatti necessario
che le condotte siano state
realizzate nell’ambito di un disegno
che avesse proprio lo scopo
di ostacolare “l’originaria provenienza
illecita delle somme
”.
Condotte che siano cioè strumentali
all’obiettivo di “laundering”,
di lavaggio del denaro.

La mancanza di cautela
dell’avvocato

Quindi, da un lato per Brunelli
l’avvocato Della Balda ha
esibito nell’intera vicenda una
totale mancanza di cautela nello
svolgimento della professione,
sottovalutando i rischi che potevano
derivargli dal rapporto con
un simile cliente, forse stimolato
dalla prospettiva di ricevere un
giorno un insperato compenso
”.
Dall’altro “tale inavvedutezza e
superficialità non bastano per
ritenere integrato il misfatto di
riciclaggio, anzi sono incompatibili
per esso
”.
In sostanza è come se fosse necessario
un doppio dolo: l’uno
relativo alla conoscenza della
illiceità della provenienza del
denaro; l’altro attinente alla percezione
che le condotte di trasferimento
siano di ostacolo per risalire
all’origine illecita dei soldi.
Così, la carenza del dolo, “inteso
come mancata percezione della
idoneità delle condotte poste in
essere ad ostacolare l’accertamento
della provenienza illecita
e conseguente mancata volontà
di realizzare un simile fatto, impone
di escludere nella specie la
stessa sussistenza del fatto
”. Di
qui l’assoluzione perché il fatto
non sussiste.

La conferma della confisca
Nonostante l’assoluzione la confisca
del denaro viene confermata.
In questo contesto Brunelli
ribadisce un concetto già fissato
in altre sentenze secondo cui la
prova del reato presupposto si
basa su “ragionamenti logici ed
induttivi, impiega massime di
esperienza e, inevitabilmente, si
presta a conclusioni apparentemente
opinabili. Del resto, come
altre volte osservato, l’avere il
legislatore (non solo sammarinese)
sganciato la condotta di
riciclaggio dal presupposto della
commissione di uno specifico
reato discende dalla necessità di
svincolarsi dalla visione di tale
misfatto come mero sviluppo criminoso
di un iter già intrapreso,
per approdare all’incriminazione
di condotte del tutto autonome
”.
Il riciclaggio, appunto.
Quindi, essendo rimasto accertato
che le somme confluite originariamente
sul libretto “Gino
2006”, 1.002.500 euro, sono di
provenienza illecita, verranno
confiscate e andranno allo Stato.

 

 

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy