Art. 37 della Manovra correttiva, Gazzatta Ufficiale 31 maggio 2010

Art. 37 della Manovra correttiva, Gazzatta Ufficiale 31 maggio 2010

MANOVRA CORRETTIVA
Art. 37

(Disposizioni antiriciclaggio)

1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in
paesi cosi’ detti black list di cui al decreto del Ministro delle
Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre
2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e
integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell’economia e delle finanze, secondo le modalita’ stabilite con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il rilascio di tale autorizzazione e’ subordinato alla previa
individuazione dell’operatore economico, individuale o collettivo,
mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi
titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di
societa’ controllanti e per il tramite di societa’ fiduciarie; alla
identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli
amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilita’ previsti
dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche
in deroga ad accordi bilaterali siglati con l’Italia, che consentano
la partecipazione alle procedure per l’aggiudicazione dei contratti
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di
parita’ e reciprocita’.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ escludere con
proprio decreto di natura non regolamentare l’obbligo di cui al comma
1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di
attivita’ svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine
di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale,
l’obbligo puo’ essere inoltre esteso anche a paesi cosi’ detti non
black list nonche’ a specifici settori di attivita’ e a particolari
tipologie di soggetti.

Commento di IlSole24Ore
Articolo 37
Gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi nelle black list sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l’Italia.

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