Autorità garante per la protezione dei dati personali, disponibili i moduli per inoltrare richieste

Autorità garante per la protezione dei dati personali, disponibili i moduli per inoltrare richieste

Autorità garante per la protezione dei dati personali,

disponibili i moduli per inoltrare richieste

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, istituita con Legge 21 dicembre 2018 n. 171, comunica che sono disponibili presso l’Ufficio dell’Autorità, sito in San Marino- Scale Bonetti, 2 i seguenti moduli:

  • Modulo per comunicare i dati del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).

In base all’articolo 38, comma 7, della Legge 171/2018 “Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali”.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera e) della Legge 171/2018, il Responsabile della Protezione dei Dati funge “da punto di contatto con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 37, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione”.

  • Modulo per Richiesta consultazione preventiva ex art. 37, Legge 171/2018

Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, può consultare l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, a norma dell’articolo 36, indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all’articolo 59. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all’ottenimento da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali delle informazioni richieste ai fini della consultazione.

  • Modulo per la notifica della violazione dei dati personali

I titolari del trattamento dei dati personali sono tenuti a notificare all’Autorità  Garante le violazioni dei dati personali (data breach) che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modificazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, anche nell’ambito delle comunicazioni elettroniche, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

 

Autorità garante per la protezione dei dati personali

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