Banca Centrale della Repubblica di San Marino: Fondo di garanzia per i depositanti, regolamento

Banca Centrale della Repubblica di San Marino: Fondo di garanzia per i depositanti, regolamento

Emanazione Regolamento n.2016-01
La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica di avere emanato il Regolamento n. 2016-01 “Regolamento sul fondo di garanzia dei depositanti” destinato ad entrare in vigore il 31 agosto c.m..
Il Provvedimento, adottato al termine della procedura di pubblica consultazione svoltasi dal 20 giugno al 20 luglio 2016:
•dà attuazione all’articolo 100 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, nonché del Decreto Delegato n. 111/2011, così come modificato dall’articolo 56 della Legge n. 189/2015;
•ridefinisce la disciplina vigente in materia abrogando il Regolamento BCSM n. 2011-07;
•allinea, nel rispetto della Convenzione Monetaria e nei termini ivi previsti, la disciplina interna in materia di garanzia dei depositi a quella dell’Unione Europea di cui alla Direttiva 2014/49/UE, rappresentando un significativo avanzamento nel sistema di tutela dei depositanti prestato dal sistema bancario sammarinese e rafforzandone la stabilità.
Data: 31/08/2016

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REGOLAMENTO
SUL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI
anno 2016 / numero 01

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Articolo III.I.3 – Livello di copertura

1. Il livello di copertura massimo per ciascun DEPOSITANTE è pari a 100.000 euro.
2. Il FONDO garantisce i seguenti DEPOSITI oltre al limite stabilito al precedente comma nei nove mesi successivi al
loro accredito o dal momento in cui tali DEPOSITI diventano disponibili:
a) i DEPOSITI di persone fisiche derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali
private;
b) i DEPOSITI che soddisfano talune esigenze di carattere sociale e che sono collegati a particolari eventi della
vita di un DEPOSITANTE quali il matrimonio, il divorzio, il pensionamento, il licenziamento, l’esubero,
l’invalidità o il decesso;
c) i DEPOSITI che sono basati sul pagamento di prestazioni assicurative o indennizzi per lesioni personali
dolose o ingiusta condanna.
3. Ciascun soggetto aderente è tenuto a dare specifica evidenza dell’eventuale inclusione del DEPOSITO in una delle
categorie di cui al precedente comma nell’ambito del contrassegno per i DEPOSITI AMMISSIBILI di cui all’articolo
III.I.2, comma 2.
Articolo III.I.4 – Determinazione dell’importo rimborsabile
1. Il limite di cui al precedente articolo, comma 1, si applica al cumulo dei DEPOSITI presso la stessa banca,
qualunque sia il numero dei DEPOSITI, la valuta e la SUCCURSALE in cui sono ubicati.
2. La quota spettante a ciascun DEPOSITANTE su un CONTO COINTESTATO è computata nel calcolo del limite
previsto di 100.000 euro in proporzioni eguali tra i DEPOSITANTI. Nel caso di DEPOSITI intestati a società di
persone, associazioni o altri enti collettivi privi di personalità giuridica e quindi di autonomia patrimoniale rispetto
ai propri soci o associati, si applicano analogicamente le disposizioni sul CONTO COINTESTATO, fatta salva la
possibile applicazione di quote non paritetiche.
3. La data di riferimento per il calcolo dell’importo rimborsabile è la data in cui si producono gli effetti della
LIQUIDAZIONE COATTA, ai sensi dell’articolo 87 della LISF.
4. Nei casi in cui il DEPOSITANTE non abbia pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha
pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata prima della data in cui la LIQUIDAZIONE
COATTA produce i suoi effetti, ai sensi dell’articolo 87 della LISF. Qualora una pluralità di persone ne abbia pieno
diritto, la quota spettante a ciascuna di esse in virtù delle disposizioni sul CONTO COINTESTATO è presa in
considerazione nel calcolo del limite previsto di 100.000 euro.
5. Le passività del DEPOSITANTE nei confronti della banca sono prese in considerazione nel calcolo dell’importo
rimborsabile se le stesse sono esigibili alla data in cui la LIQUIDAZIONE COATTA produce i suoi effetti, ai sensi
dell’articolo 87 della LISF, e nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni vigenti e
delle previsioni contrattuali. Prima della conclusione del contratto la banca è tenuta a informare i DEPOSITANTI,
con le modalità di cui all’articolo III.III.3, che le loro passività nei confronti della banca, al concorrere delle
condizioni di cui sopra, sono prese in considerazione nel calcolo dell’importo rimborsabile.
6. Gli interessi maturati sui DEPOSITI AMMISSIBILI, ma non ancora accreditati alla data in cui la LIQUIDAZIONE
COATTA produce i suoi effetti, sono computati nel calcolo del limite di cui all’articolo III.I.3.
7. I soggetti aderenti autorizzati a operare sotto diversi marchi di impresa sono tenuti a informare i DEPOSITANTI,
con le modalità di cui all’articolo III.III.3, del fatto che la banca operi sotto diversi marchi e che il livello di
copertura di cui al precedente articolo III.I.3 si applichi al cumulo dei DEPOSITI detenuti dal DEPOSITANTE presso
la banca.

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