Benedetto Santacroce, IlSole 24 Ore, Black list in cerca di istruzioni

Benedetto Santacroce, IlSole 24 Ore, Black list in cerca di istruzioni

Sole 24 Ore

Black list in cerca di istruzioni

Benedetto Santacroce

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Paradisi fiscali. Ancora numerosi gli elementi di incertezza a meno di un mese dalla prima presentazione dei modelli

Non è chiaro se alcuni Stati obbligano senza riserve alla comunicazione

Elenchi back list in cerca di certezze. Nonostante l’obbligo di monitoraggio delle operazioni sia ufficialmente scattato il 1° luglio e sia ormai incombente la data di prima presentazione dei modelli, prevista per il 2 novembre, gli operatori devono confrontarsi con una situazione ancora in divenire.

Gli stati della lista

Sul fronte delle certezze, va segnalato che il Dm 5 agosto 2010 ha incluso, tra i dati da trasmettere, le prestazioni di servizi che non si considerano effettuate in Italia per carenza del requisito territoriale poste in essere con operatori black list. Ma qui subentra un primo problema, ossia l’individuazione esatta di questi Paesi. Posto il rinvio operato dal Dl 40/2010 ai decreti del 1999 e del 2001 (relativi, rispettivamente, alle persone fisiche e alle Cfc), resta da capire se, ai fini della comunicazione, gli Stati nominati in quest’ultimo Dm (e non anche in quello del’99) debbano intendersi black list senza riserve, ovvero siano da considerare tali solo al sussistere delle particolari condizioni fissate dalla disposizione. A favore di questa applicazione “attenuata” della normativa deporrebbe – come fa notare anche Abi nella circolare 21 del17 settembre – il dossier 217 del 2010 del servizio studi del Senato, dove, a commento dell’articolo 1 del Dl 40/2010, si legge che, quanto al Dm del 2001, i Paesi di cui all’articolo 3 sono considerati black list ‘limitatamente alle condizioni specificatamente individuate per ciascuno di essi’. Se così fosse, il Lussemburgo, per rimanere in ambito Ue, sarebbe interessato dall’obbligo solo relativamente alle operazioni compiute con le holding del 1929 (peraltro dichiarate incompatibili con l’ordinamento comunitario). Tuttavia, in via ufficiosa, l’amministrazione parrebbe orientata in senso diverso, per cui i Paesi nominati nei decreti sarebbero black list tout court, senza eccezioni.

L’elemento oggettivo

Passando al piano oggettivo dell’obbligo, sembra certo che negli elenchi siano da includere solo le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva in quanto cessioni di beni o prestazioni di servizi. Resta pertanto fermo che tutte le operazioni non qualificabili come tali in base, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del Dpr 633/1972 (come le somme pagate a titolo di risarcimento) sono escluse dalla comunicazione in quanto prive del requisito oggettivo. In quest’ottica, l’obbligo di riepilogare anche le operazioni ‘non soggette agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto’, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f) del Dm 30 marzo 2010, va interpretato come riferito alle operazioni comunque dotate del predetto requisito oggettivo (ma, ad esempio, carenti del presupposto territoriale).

L’elemento soggettivo

Quanto all’elemento soggettivo, andrebbe chiarito il trattamento delle operazioni poste in essere con il rappresentante fiscale in un Paese non black list di un soggetto passivo black list. In base all’articolo i del Dm 30 marzo 2010, sono soggette a comunicazioni le operazioni intrattenute con ‘operatori economici aventi sede, residenza o domicilio’ in territori black list. E inoltre pacifico che la nomina di un rappresentante fiscale non attribuisce al soggetto passivo non residente lo status di operatore stabilito (sentenza della Corte Ue C-1/08, Athesia Druck). Da ciò deriva che le operazioni poste in essere con il rappresentante fiscale in un Paese non black list di un soggetto passivo con ‘sede, residenza o domicilio’ in un Paese black list dovrebbero essere riepilogate negli elenchi. Ma questa impostazione conduce a ricomprendere nell’obbligo anche le operazioni svolte interamente in Italia – ad esempio la cessione effettuata da un italiano nei confronti del rappresentate fiscale in Italia di un soggetto black list (quindi cessione Italia su Italia) – andando ad appesantire l’applicazione di una norma nata per contrastare le frodi architettate a livello internazionale. Condividere questa impostazione porterebbe altresì a che la cessione effettuata da un operatore nazionale nei confronti del rappresentante fiscale in uno Stato Ue (ad esempio la Francia) di un soggetto con residenza black list andrebbe segnalata negli elenchi, sebbene, sul piano formale, il rapporto non riguardi alcun soggetto black list. Cambiando la prospettiva di analisi, obbligato sarebbe anche il rappresentante fiscale in Italia di un soggetto non stabilito che effettua operazioni con soggetti black list. Infatti, il rappresentante è un’emanazione diretta della soggettività passiva nel territorio dello Stato dgl rappresentato e, considerato anche che la ratio della normativa è combattere le frodi, questa casistica non avrebbe motivo di rimanere esclusa dalla comunicazione.

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