Black list, ancora correzione alla normativa. IlSole24Ore

Black list, ancora correzione alla normativa. IlSole24Ore

Sole 24 Ore

Comunicazioni black list con correzioni a ostacoli

Mantovani Matteo – Santacroce Benedetto


Adempimenti fiscali. Difficile partenza per l’invio dei dati
all’amministrazione Nel modello spunta un’«integrativa» su misura

Correzioni a ostacoli per le comunicazioni black list.
L’avvio dell’operazione per inviare i dati si rivela più difficile del
previsto. Al di là dei rinvii diventa complesso anche integrare le
comunicazioni in quanto l’integrazione sembrerebbe limitata a un termine
ristretto di 30 giorni dalla scadenza ordinaria. Il problema è tanto rilevante
che le Entrate lo avrebbero già all’ordine del giorno. Nel frontespizio del
modello, nel campo ‘tipo di comunicazione’,accanto alla casella ‘correttiva nei
termini’, è prevista infatti la casella ‘comunicazione integrativa’. Ma non si
tratta di un’integrativa tout court: nelle istruzioni si legge che l’opzione va
spuntata ‘soltanto quando, scaduti i termini di presentazione della
comunicazione, il contribuente intende rettificare o integrare la stessa
presentando, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del
termine perla presentazione della comunicazione originaria, una nuova
comunicazione completa di tutte le sue parti’.

L’integrazione La modulistica introduce una particolare
tipologia di comunicazione che si pone quale fattispecie autonoma rispetto sia
alla “correttiva nei termini”, sia alla comunicazione integrativa
trasmessa oltre l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine
per la presentazione della comunicazione originaria. Sfugge la ragione di
questo “terzo tipo” di comunicazione, visto che non esiste alcuna
norma per l’applicazione di una sanzione mitigata rispetto a quella ordinaria,
disposta (con rinvio) dall’articolo i, comma 3 del Dl 40/10.

Il nodo sanzioni Questa previsione sembra riecheggiarel’esimente
dalle sanzioni di cui all’abrogato comma 3, dell’articolo 34 del Dl 41/95, che
in materia di Intrastat escludeva la punibilità del contribuente che avesse
spontaneamente rettificato i modelli entro i 3o giorni successivi alla
presentazione. Tuttavia, per gli elenchi black list un’analoga ipotesi non è
contemplata. Si deve ritenere che la “comunicazione integrativa”
prevista nella modulistica non possa che sottostare al normale regime
sanzionatorio del Dl 40, che non prevede gradazione della pena – a parte il ravvedimento
– in relazione al tempo trascorso fra l’inoltro del modello
“infedele” e la correzione dell’errore, con l’applicazione
“secca” della sanzione inbase all’articolo u, comma 1 del Dlgs 471/97
elevata al doppio, senza riconoscimento del cumulo giuridico. Ma una tale
conclusione, obbligata dal sistema, rende oscuro il motivo della previsione di
una autonoma comunicazione integrativa caratterizzata dal fatto di essere
presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine
per la presentazione della comunicazione originaria, che in nulla pare
differenziarsi, anche in termini sanzionatori, da una comunicazione integrativa
trasmessa oltre questo momento: in entrambi i casi si applica la pena prevista
dall’articolo i, comma 3 del Dl 40/10, eventualmente rawedibile alla luce
dell’articolo 13 del Dlgs 472/97. Inoltre, se conformemente alle istruzioni ai
modelli, la casella “comunicazione integrativa” deve essere barrata
solo in relazione a presentazioni che avvengono entro il lasso temporale indicato,
il frontespizio sembra carente di una casella volta a segnalare l’inoltro diana comunicazione
integrativa inviata oltre detto termine, che, dunque, è riconoscibile solo
implicitamente dall’indicazione di un “periodo di riferimento”
diverso da quello di competenza. Non solo. Per come sono strutturati i modelli
– che, a differenza degli Intrastat, non prevedono un intercalare per le
correzioni – l’unico modo per dar conto delle variazioni apportate a elenchi di
periodi precedenti consiste nel ripresentare un modello completo di tutti
ivalori, e non solo di quelli modificati. Analoghi limiti sono riscontrabili
per le comunicazioni tardive (omesse alla scadenza), per le quali manca una
casella da spuntare, sicché l’aspetto della tardività pub emergere (anche qui)
solo dall’esposizione di un “periodo di riferimento” precedente,
senza possibilità di distinzione rispetto ad una integrativa oltre i termini.
Certamente i modelli guadagnerebbero in completezza se nel frontespizio fossero
previste caselle per la designazione delle comunicazioni integrative oltre il
termine e delle tardive.

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