Circolare della Banca d’Italia sui rapporti di banche italiane con soggetti sammarinesi

Circolare della Banca d’Italia sui rapporti di banche italiane con soggetti sammarinesi

Oggetto: antiricilaggio. Rapporti con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino

Negli ultimi mesi sono state rilevate, anche nel corso di verifiche ispettive condotte da questo Istituto, aree di criticità nell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio sanciti dal d.lgs. n. 231/07 nei rapporti con istituzioni bancarie e finanziarie sammarinesi. Allo scopo di eliminare ogni incertezza sul quadro regolamentare di riferimento e di fornire riscontro a talune questioni applicative sollevate, si ripercorrono le principali tappe della recente evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio, con specifico riguardo alla posizione della Repubblica di San Marino.

1. L’Assemblea Plenaria del Moneyvall, nella riunione tenutasi a Strasburgo dal 31 marzo al 4 aprile 2008, ha sottoposto a valutazione il sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo della Repubblica di San Marino, segnalando carenze nell’attuazione, tra l’altro, delle Raccomandazioni del GAFI in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di informazioni che devono accompagnare i bonifici. La Repubblica di San Marino è stata, pertanto, sottoposta a una procedura rafforzata di osservazione.

Nel contesto ditale procedura, il Moneyval dall’8 al 12 dicembre u.s. ha nuovamente esaminato la posizione di San Marino, anche alla luce della nuova normativa sammarinese antiriciclaggio nel frattempo emanata; la valutazione non si è conclusa positivamente, soprattutto in ragione dell’impossibilità di formulare un giudizio sull’effettività di numerose disposizioni appena emanate e di residui profili di criticità ravvisati in alcune soluzioni normative adottate.Un nuovo esame del Moneyval è previsto nel mese di settembre 2009.

2. L’Unione Europea, in applicazione della Direttiva 2005/60/CE (c.d. terza direttiva antiriciclaggio), ha stilato una lista dei paesi extra UE che applicano normative di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle comunitarie. La Repubblica di San Marino considerato anche il giudizio reso da Moneyval non è stata inclusa nella lista.

A norma dell’art. 25 del d.igs. n. 231J07, il Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato, in data 12 agosto 2008, un decreto che individua gli Stati extracomunitari che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva; il decreto ha riproposto senza modifiche la lista comunitaria.

Su un piano operativo, la mancata inclusione della Repubblica di San Marino nella lista dei Paesi equivalenti comporta che:

– gli intermediari bancari e finanziari italiani, nei rapporti con controparti anche bancarie sammarinesi, sono tenuti alla rigorosa osservanza degli ordinari obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 18, 19 e 20 d. Igs. n. 231/07) e alla conseguente registrazione dei relativi dati nell’archivio unico informatico (art. 36 d.igs. 231/07);

– gli intermediari italiani non possano avvalersi, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (artt. 30 e ss d. Igs. n. 231/07), degli intermediari sammarinesi. Ai sensi di tali disposizioni, infatti, gli obblighi di adeguata verifica si considerano assolti pur in assenza del cliente, solo quando è fornita idonea attestazione da parte, tra l’altro, di intermediari situati in uno Stato extracomunitario che applichi misure equivalenti di adeguata verifica e conservazione dei dati (artt. 30 e 32 d.igs. 231/07).

3. Nel mese di giugno u.s. in relazione a dubbi interpretativi, la Banca d’Italia ha già chiarito agli intermediari vigilati che i rapporti tra intermediari nazionali e istituzioni finanziarie sammarinesi sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dal d.Igs. 231/07.

Inoltre, nell’ambito del progetto di riforma della matrice dei conti, con comunicazione del luglio 2008, è stato rappresentato agli intermediari che, a far tempo dalle rilevazioni riferite al 31 dicembre 2008, i rapporti intrattenuti con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino vanno censiti, nelle segnalazioni di vigilanza, statistiche e di Centrale dei rischi, come rapporti verso soggetti “residenti in Paesi non appartenenti all’Unione europea” e classificati secondo il pertinente sottogruppo di attività economica (banche, società finanziarie, ecc).

Nel settembre u.s., di seguito a tale comunicazione, sono state fornite al sistema istruzioni in materia di Archivio Unico Informatico antiriciclaggio con le quali è stato rappresentato che i rapporti con soggetti sammarinesi devono essere classificati utilizzando i codici del settore “Resto del mondo. Istituzioni finanziarie monetarie Sistema bancario dei Paesi non UE”.

4. La valutazione a fini anti riciclaggio della Repubblica di 5. Marino riverbera effetti anche in relazione ad alcuni servizi di pagamento svolti da banche italiane con banche sammarinesi. Ci si riferisce in particolare alle convenzioni stipulate da banche italiane con banche sammarinesi al fine dell’emissione di propri assegni circolari nella Repubblica di San Marino e alla negoziazione di assegni circolari e bancari da parte di banche sammarinesi successivamente gestiti nell’ambito dei sistemi di pagamento nazionali nonché ai trasferimenti elettronici di fondi.

E’ stato constatato che talune prassi invalse nello svolgimento di tali attività non prevedono l’acquisizione, da parte delle banche italiane, dei dati relativi alla clientela delle banche sammarinesi necessari ai fini dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In proposito, si ribadisce la necessità che le banche italiane dispongano anche mediante accesso diretto di tutte le informazioni sulla clientela delle banche sammarinesi necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio. In caso contrario, le vigenti disposizioni (art. 23 e 41 d.igs. 231/07) non consentono l’instaurazione o la prosecuzione di relazioni d’affari e impongono di valutare la sussistenza dei presupposti per 1 ‘inoltro di segnalazioni di operazioni sospette.

Con specifico riferimento ai trasferimenti elettronici di fondi si richiama quanto previsto dal Regolamento CE 1781/2006, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, in base al quale i messaggi di pagamento con Paesi extra-UE tra i quali è da ricomprendersi ai fini in considerazione anche San Marino non possono essere gestiti sulla base di un codice identificativo, ma richiedono l’inserimento di complete informazioni relative ali’ordinante il pagamento. Tale Regolamento attua a livello comunitario quanto prescritto dalla Raccomandazione Speciale VII del GAFI. In proposito, già con Circolare ABI dell’11.4.2007 era stato chiarito al sistema che “per quanto concerne l’applicazione del Regolamento ai pagamenti scambiati fra banche italiane e banche di San Marino gli stessi debbono essere considerati come trasferimenti di fondi da/a paese esterno alla Comunità”.

Nella partecipazione indiretta di intermediari stabiliti a San Marino a sistemi di pagamento nazionali, il partecipante diretto deve garantire che 1 ‘operatività non sia in contrasto con alcuna disposizione di legge o di regolamento, ivi comprese quelle in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

Va da sé che il regime semplificato di adeguata verifica, potrà trovare attuazione in futuro a seguito dell’eventuale inclusione con decreto ministeriale di San Marino nella più volte menzionata lista dei Paesi equivalenti.

La Banca d’Italia si attende una scrupolosa osservanza da parte degli intermediari vigilati delle indicazioni che precedono, le quali formeranno oggetto di verifica nell’ambito dell’attività di controllo.

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