Comunicato Stampa UPR no profit Giovanni Lonfernini

Comunicato Stampa UPR no profit Giovanni Lonfernini

COMUNICATO
STAMPA

Il
complesso di attività senza scopi di lucro, rappresenta un fenomeno
difficilmente dimensionabile con esattezza, ma che sta
progressivamente aumentando, con crescita esponenziale, data anche
dalla crescita delle strutture dovuta al numero crescente di addetti
in termini di lavoratori impiegati. 

Si
tratta dei soggetti costituiti in forma di associazioni o di
fondazioni che vengono comunemente indicati come “unità del
Terzo settore”.

Negli
ultimi anni il 
non-profit
è andato e sta andando in netta controtendenza rispetto alla crisi
economica mondiale, che non ne ha frenato la crescita, ma che anzi ha
prodotto una spinta rinnovata verso quella richiesta di coesione
sociale e di solidarietà che sono alla base di questo modello di
“nuova economia sociale” che riafferma il primato dell’individuo
sulle logiche classiche del profitto. 

Ad
oggi, il nostro Ordinamento, almeno sino al 2010, si limitava alla
scarna disciplina dettata
 all’art.4
della Legge 13 giugno 1990, N.68

Con
la  legge 23 luglio 2010, N.129, trovano ingresso, agli articoli
37 e 38, parziali risposte che, però, non 
possono
ritenersi davvero esaustive di
 una
soluzione compiuta su tutte le problematiche che una materia così
articolata propone. 

La
legge, secondo le prospettive organiche che si propone, è necessaria
anche per dare – finalmente – soluzione alle richieste più volte
reiterate dagli organismi euoropei, Moneyval e GAFI su tutti. 

Comprendere
come lo sforzo di formare una galassia tanto variegata possa
risultare tutt’altro che agevole. 
Nel
2009 a San Marino risultavano iscritte 286 fra associazioni ed altri
enti non lucrativi. A questi bisognerebbe aggiungere il dato
riferito alle associazioni non riconosciute che – attraverso
l’istituzione di un Registro dedicato e l’obbligo di iscrizione –
si spera di censire, se non in tutto almeno in buona
parte. L’approccio metodologico che si è inteso privilegiare
poggia su alcune scelte di fondo con i necessari pesi e contrappesi,
ma tutto nel presupposto di  coniugare esigenze di certezza di
diritto con una disciplina improntata alla maggiore agilità e
sobrietà possibile, ma anche a una imprescindibile compiutezza.

Alcuni
punti principali:

1)    Pieno
riconoscimento e tutela della Repubblica verso la libertà di
organizzazione individuale e privata in attività di volontariato
puro e di utilità sociale non lucrativa.

2)    Libertà
nella scelta giuridica sulle forme di aggregazione: le associazioni
potranno chiedere il riconoscimento giuridico oppure svolgere le
proprie attività come associazioni non riconosciute. A tutte però
incombe l’obbligo di richiesta di iscrizione in un Registro di
pertinenza in modo da tenere un’anagrafe degli enti non-profit
sempre aggiornata. La tipologia e la tipizzazione degli enti vale sia
come punto di riferimento ben preciso per la gamma di attività
solidaristiche, sia nei riguardi dei requisiti obiettivi ed
organizzativi richiesti per il riconoscimento dello status di ONLUS.

3)    Obbligo
per le fondazioni di dotarsi di un patrimonio minimo e di poter
ottenere un riconoscimento giuridico;

4)    Individuazione
del “principio di attività ed operosità” per tutti gli enti e
soprattutto per le Fondazioni, in modo che rappresentino occasioni di
crescita sociale del Paese e non parcheggi privati per posizioni di
rendita (siano esse di capitali o di proprietà immobiliari). Il
vincolo assoluto e indissolubile che lega il patrimonio posto in
fondazione con le finalità sociali, solidaristiche e senza scopi di
lucro pone non solo una netta distinzione fra il negozio di
fondazione e quello propriamente gestorio del trust, ma mette anche
la parola fine a certi malintesi utilizzi di comodo di patrimoni
personali o familiari.

5)    Obbligo
di devoluzione del patrimonio residuo a seguito dello scioglimento,
volontario o coattivo, dei vari enti. E’ un principio cardine
nel 
terzo settore,
peraltro largamente condiviso dalla quasi totalità degli Stati
europei, Italia compresa.

6)    Possibilità
di attribuzione ad associazioni riconosciute e fondazioni dello
status di “ONLUS”, con relativo accesso ad estesi benefici
fiscali.

7)    Istituzione
di un’autorità centrale, che prende il nome di “Autorità per il
Terzo Settore” (ATS), con poteri e competenze amministrative e di
sorveglianza. Costituirà il 
ganglo
principale attraverso cui lo
Stato centrale concederà i riconoscimenti giuridici, controllerà la
provenienza dei finanziamenti e dei conferimenti per un certo
ammontare, la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per
godere di particolari benefici, l’effettiva operatività degli
enti, le ipotesi di scioglimento, la devoluzione dei beni che
residuano a seguito di scioglimento e liquidazione.

L
’A.t.s. si avvarrà di
strutture e di forze lavoro già presenti all’interno del Tribunale
e, pertanto, non comporterà alcun costo particolare.

8)    Delega
a successiva decretazione e a disciplina amministrativa secondaria in
alcune materie come le attività economiche non prevalenti o quella
di miglior favore fiscale. La raccomandazione e l’auspicio sono di
non appesantire i profili operativi e  “sburocratizzare” al
massimo i diversi passaggi (ad es., per una raccolta fondi o per
un’iniziativa commerciale diretta a finanziare l’attività
caratteristica), pena il mettere a rischio, se non a vanificare, lo
sforzo che viene reso nell’attività volontaristica.

9)    Esclusioni
dalla disciplina della legge:

a) delle “associazioni sportive
dilettantistiche”, per l’assenza di un movimento sportivo
professionistico che faccia da contraltare, col risultato che tutto
lo sport sammarinese rientrerebbe nelle forme associative del
non-profit;

b) delle c.d. “fondazioni bancarie”
che si ritiene necessitino di un intervento concertato con
l’Amministrazione Finanziaria e la Banca Centrale;

c) degli enti ecclesiastici, dei lasciti
e delle fondazioni religiose in quanto attualmente sottoposte ad un
regime particolare, frutto di accordo pattizio fra San Marino e Santa
Sede (ratificato col Decreto 30 giugno 1992, N.47) e che pertanto
dovrà trovare risoluzione concordata nelle medesime forme
istituzionali.

A
seguito del deposito del progetto di legge, l’ Unione Per la
Repubblica darà corso a una intensa serie di incontri con le
rappresentanze dell’associazionismo e delle fondazioni, in modo da
raccogliere osservazioni e suggerimenti, giacchè l’evidente
intento del legislatore che si è accinto a redigere la disciplina
normativa è stato quello di fare una legge
“per”,
non certo una legge
“contro”.

Unione
Per la Repubblica

San
Marino, 3 febbraio 2014

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