Comunicato USGI

Comunicato USGI

L’Unione Sammarinese giornalisti prende atto con rammarico dell’approvazione dell’articolo 16 della legge cosiddetta sul “giusto processo” da parte della preposta Commissione consiliare.
Una norma che, imponendo il divieto di pubblicazione pena la prigionia, viola il fondamentale diritto di cronaca e di informazione, sancito peraltro dalla Carta dei Diritti dell’Uomo alla quale anche l’ordinamento sammarinese si richiama.
L’articolo 10 di detta Carta, infatti, cita: “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere”.
Non essendo più emendabile tale articolo in sede di seconda lettura, è da ritenersi così approvato nella sua versione definitiva che, nonostante le ripetute richieste da parte dell’Unione giornalisti affinché venissero apportate modifiche rendendolo più consono ai principi di uno Stato democratico, prevede addirittura la prigionia per la pubblicazione di notizie, seppure vere e verificate, ma coperte da segreto istruttorio o da segreto speciale, che viene posto a totale discrezionalità del giudice.
Tale norma configura, dunque, un vero e proprio bavaglio per i mezzi di informazione.
L’Usgi si impegna pertanto a fare presente questa violazione di un diritto fondamentale non solo alle istituzioni nazionali competenti, ma anche nelle sedi internazionali, alla federazione internazionale della stampa, all’Ordine professionale italiano, nonché alla Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo.
Il Direttivo USGI

Ps: In allegato l’articolo 16 sul “Divieto di pubblicazione” che, se condivisibile nel suo secondo comma che parla della tutela dei minori, pone una censura del tutto ingiustificata negli altri due commi.

Art. 16
(Divieto di pubblicazione)

Al Codice Penale è aggiunto il seguente:

“Art. 192 bis
(Pubblicazione di atti segreti inerenti un procedimento penale)

È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con qualunque mezzo di diffusione, degli atti coperti da segreto istruttorio, o assoggettati ad un regime di segretezza speciale, nonché degli atti istruttori del dibattimento celebrato a porte chiuse e del loro contenuto.
È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni a qualunque titolo coinvolti nel processo penale, fino a quando non siano diventati maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che possano comunque portare all’identificazione dei suddetti minori.
È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di mezzi di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

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