Il Sole 24 Ore, Pierpaolo Ceroli – Mauro Baldassarri, L’operazione reale dibbla le black list

Il Sole 24 Ore, Pierpaolo Ceroli – Mauro Baldassarri, L’operazione reale dibbla le black list

Il Sole 24 Ore
Norme e Tributi, L’operazione reale dibbla le black list
Pierpaolo Ceroli – Mauro Baldassarri
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La reale concretizzazione di un’operazione commmerciale, non palesemente in perdita, è il requisito sufficiente a dimostrare l’assenza dell’intento elusivo contenuta nei commi 10 e 11 dell’articolo 110 del Tuir. E quanto ha stabilito la sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona con la sentenza n. 5/3/2010 che, per la prima volta, conferma la decisione di prima istanza e l’orientamento dei precedenti giurisprudenziali delle Ctp di Roma (n.454/53/o9 del 9 ottobre 2009) e Napoli (n. 6 del 6 ottobre 2009).
Il contenzioso, scaturito a seguito di un accertamento dell’agenzia delle Entrate, si basa sulla presunta mancata dimostrazione da parte del contribuente, nello specifico società operante nel settore dell’elettronica industriale con primaria clientela multinazionale, dei presupposti volti al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti nei Paesi black list contenuti nel citato articolo 110, ossia che il fornitore estero svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero, che le operazioni poste in essere rispondano a un effettivo interesse economico e che le La portata innovativa della sentenza consta di due aspetti.

1- Con riferimento alla prima esimente, pur non avendo la società ottemperato a fornire per tutti gli elementi probatori (iscrizione registro imprese, contratti, utenze) adeguata documentazione, i giudici hanno giustificato questa mancanza sostenendo che tale prova «può talvolta essere difficilmente palesata dall’operatore residente che non abbia rapporti stabili e duraturi con il fornitore black list, tali da consentire la raccolta di una copiosa documentazione necessaria» e pregiudicandone pertanto la sua reale applicabiità.

2- Passando al secondo presupposto, premesso che la ricorrente ha dimostrato:
– come non fosse in grado di scegliere da quale Stato importare la merce, non potendo condizionare l’ordine emesso al fornitore con la conseguenza che la stessa possa provenire anche da Paesi black list;
– la regolarità degli adempimenti di sdoganamento ed i riscontri bancari, l’organo giudicante, sposando la tesi difensiva, si è spinta oltre le argomentazioni addotte dalla società.

La Commissione, ha “declassato” il requisito che l’acquirente abbia un effettivo interesse economico sostenendo che quest’ultimo non può essere limitato «alla sussistenza di migliori condizioni, nella transazione, di quelli rinvenibili nel mercato italiano o in quello dei paesi a fiscalità ordinaria come asserisce l’ufficio» e pertanto, «un’operazione commerciale, non palesemente in perdita, se effettivamente compiuta» è più che idonea ad integrare «il requisito richiesto dall’amministrazione finanziaria».
Inoltre i giudici, facendo propria la risoluzione 127/03, affermano che sia possibile individuare specifiche operazioni afferenti l’esercizio (di impresa, «per le quali si ritiene invia generale ed astratta soddisfatto il requisito, in ragione del loro obiettivo collegamento con l’oggetto dell’impresa che le pone in essere».
Viene così meno il presupposto che gli acquisti da Paesi black list debbano avvenire a costi inferiori per gli stessi beni che potrebbero essere reperiti in altri mercati privilegiando, correttamente, le scelte imprenditoriali spesso dettate da logiche aziendali del fornitore.
Da ultimo, a riprova della corretta applicazione del precetto costituzionale dell’articolo 53, l’assunto è che ogni impresa può scegliere i fornitori più idonei ai propri fini commerciali e fini quando le operazioni siano realizzate a condizioni di mercato ed effettivamente svolte, «non può avere fondamento il divieto alla deduzioni dei relativi oneri. Sussiste sempre un effettivo interesse economico dell’impresa quando pone in essere un’operazione in grado di produrre profitto, nell’ambito della specifica natura dell’attività esercitata, a prescindere dalla dimostrata maggiore convenienza».

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