Da un articolo di Primo Ceppellini e Roberto Lugano di IlSole24Ore

Da un articolo di Primo Ceppellini e Roberto Lugano di IlSole24Ore

Da un articolo di Primo Ceppellini e Roberto Lugano di IlSole24Ore del 20 luglio 2008
“Il nuovo scudo fiscale riparte dal passato …. Rimpatrio d’obbligo per le attività detenute in paesi extra -Ue”

Le attività detenute all’estero


L’emersione delle attività riguarda attività finanziarie epatrimoniali. In analogia al passato (circolare 85/E del 1°ottobre 2001) sono quindi interessate:

– le somme di denaro;

– le altre attività finanziarie quali azioni quotate e non quotate, le quote di _ società non rappresentate da titoli;

– i titoli obbligazionari;

– i certificati di massa;

– le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;

– gli immobili;

– le quote di diritti reali;

– le multiproprietà

– gli oggetti preziosi;

– le opere d’arte.

Per quanto concerne gli immobili detenuti all’estero, è evidente che il contribuente potrà esperire unicamente la procedura di regolarizzazione, e quindi sembrano sanabili solo le situazioni relative a paesi Ue.

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Attività in paesi extra Ue

Se invece le attività sono in essere al di fuori dell’Unione, l’unica modalità prevista è quella del rimpatrio. Si tratta della misura di contrasto più drastica ai paradisi fiscali, dato che impone lo spostamento fisico delle attività e il loro rientro nel territorio dello Stato.

Rimpatrio

Con il rimpatrio, i soggetti interessati alla procedura di emersione possono far rientrare in Italia, attraverso gli intermediari, il denaro e le attività di natura finanziaria detenute all’estero. Si tratta peraltro, come ricordato, dell’unica modalità possibile per sanare le posizioni relativi a paesi che non appartengono all’Unione europea.

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