Decreto-Legge n.190, misure urgenti trasparenza e scambio di informazioni settore finanziario

Decreto-Legge n.190, misure urgenti trasparenza e scambio di informazioni settore finanziario

Repubblica di San Marino
UFFICIO STAMPA DEL CONGRESSO DI STATO
Comunicato stampa
In relazione al Decreto-Legge n.190 del 29 novembre 2010, titolato “Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni”, corre l’obbligo di fare alcune precisazioni.
La trasmissione dei dati alla capogruppo estera era già stata disciplinata dal legislatore a gennaio del 2010, con la riforma dell’art.36 comma 6 della Legge n.165/2005 apportata dalla Legge n. 5/2010. Tale trasmissione è consentita, ora come allora, unicamente se finalizzata al rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. Ciò significa che la capogruppo estera (al pari di quella sammarinese) ha diritto di ottenere dalla controllata, ora come allora, unicamente le informazioni attinenti quei rapporti che generano l’assunzione di rischi (ad esempio di credito) a livello di gruppo.
    
Il Congresso di Stato con il summenzionato Decreto-Legge ha quindi esclusivamente esplicitato nella Legge la “non retroattività” della norma che prevede, quale condizione per la trasmissione dei dati (i medesimi già previsti) alla capogruppo estera, la sussistenza di accordi vigenti tra le rispettive Autorità di Vigilanza, chiarendo così l’ammissibilità di tale trasmissione, unicamente con riferimento ai gruppi preesistenti, anche nelle more dei predetti accordi. Tale chiarimento è stato reso non già attraverso una modifica alla disciplina del segreto bancario, ma introducendo all’art.156 un’ulteriore norma transitoria a quelle già in esso previste che “salvaguarda” i rapporti di gruppo preesistenti alla stessa Legge n.165/2005; rapporti che, diversamente, non potrebbero proseguire. Del resto, se la mancanza di tali accordi non è stata storicamente causa impeditiva alla stessa nascita del rapporto di gruppo – pur già in presenza di una severa tutela del segreto bancario sammarinese –  non può oggi diventare causa impeditiva all’osservanza delle disposizioni di vigilanza consolidata da parte della capogruppo estera, tanto più quando esiste già dal 2008 una norma di vigilanza sammarinese (art.XI.VII.3 del Reg.2007-07) emanata dalla Banca Centrale, deputata per legge (art.36 comma 9 della Legge n.165/2005) a vigilare sul “rigoroso rispetto del segreto bancario” che consente, entro limiti ben precisi, la trasmissione di tali informazioni.
Il Congresso di Stato ha utilizzato lo strumento del Decreto-Legge per dirimere in via d’urgenza l’impasse notoriamente generatasi in relazione a un parere formulato dal Garante della Privacy, rimuovendo nell’occasione il rischio di possibili futuri casi di conflitto tra diverse normative, poste entrambe a tutela della riservatezza dei dati.
San Marino, 30 novembre 2010/1710 d.F.R.

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