Decreto per operazioni a tutela del risparmio

Decreto per operazioni a tutela del risparmio

SEGUE TESTO DEFINITIVO CONSEGUENTE ALLA RATIFICA AVVENUTA IL 27 OTTOBRE 2011 CON DUE IMPORTANTISSIME INTEGRAZIONI.  IMPORTANTISSIMA QUELLA ALL’ART. 1 SULLE AZIONI DI RESPONSABILITA’

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO – LEGGE 11 ottobre 2011 n.169

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all’art. 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’art. 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 ed in particolare la necessità e l’urgenza di garantire l’interesse pubblico alla tutela del risparmio e, di conseguenza, alla stabilità del sistema creditizio sammarinese, attraverso il sostegno di indifferibili operazioni di sistema atte a tutelare i depositanti;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta dell’11 ottobre 2011;

Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DI OPERAZIONI A TUTELA DEL RISPARMIO

Art. 1 Il presente decreto istituisce strumenti a sostegno delle operazioni di sistema a salvaguardia del risparmio e della stabilità del sistema bancario a fronte dell’avvio di procedure di liquidazione coatta amministrative di banche. Gli istituti di credito che, nell’ambito di operazioni autorizzate dalla Banca Centrale, acquisiscono le attività e le passività dei soggetti finanziari sammarinesi posti in liquidazione coatta amministrativa possono accedere ai benefici fiscali di cui al successivo articolo 2 nonché alle facilitazioni creditizie di cui al successivo articolo 4. La misura massima dei benefici fiscali per ogni banca aderente all’operazione è pari all’ammontare dell’eventuale saldo negativo dato dalla differenza fra gli attivi e i passivi acquisiti al momento dell’acquisizione. Il predetto ammontare viene rettificato annualmente in aumento o in diminuzione durante il periodo temporale di cui al successivo articolo 3 in ragione delle perdite accertate in funzione dell’effettivo realizzo delle attività cedute. Ai fini della determinazione della perdita si tiene conto di ogni utilità che dovesse derivare alle banche cessionarie nell’ambito delle operazioni di realizzo ovvero a seguito delle azioni di responsabilità e risarcitorie anche successivamente al termine ultimo di cui all’articolo 3.

Art. 2 Le banche che partecipano alle operazioni di cui al precedente articolo 1, fatto salvo quanto previsto al terzo comma del medesimo articolo, hanno diritto ad uno sgravio fiscale da utilizzare: a) a compensazione del pagamento dell’imposta dovuta dalla banca sul suo reddito; b) a compensazione del versamento allo Stato delle ritenute applicate ai sensi dell’articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni operate dalla banca in qualità di sostituto d’imposta. Dell’applicazione dei predetti benefici è tenuto conto nell’ambito della determinazione delle previsioni di entrata sul Bilancio dello Stato.

Art. 3 Le banche di cui al precedente articolo 1 possono avvalersi indistintamente degli sgravi fiscali di cui all’articolo 2 nelle seguente modalità: – per i primi sei anni fiscali compreso quello in cui ha luogo l’operazione di cui all’articolo 1: sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 15% dell’ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti; – per i successivi due anni fiscali sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 5% dell’ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti. Le quote di cui al comma precedente sono adeguate sulla base delle eventuali rettifiche di cui al precedente articolo 1, terzo comma. L’utilizzo dei benefici deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione del sostituto d’imposta relativa ad ogni esercizio fiscale.

Art. 4 A sostegno delle banche cessionarie di cui all’articolo 1 ed in presenza di eventuali tensioni di liquidità derivanti dai rimborsi che le stesse banche potrebbero sostenere a fronte delle passività acquisite nell’ambito delle operazioni di cui sopra, la Banca Centrale potrà concedere linee di credito commisurate all’effettivo fabbisogno di liquidità e subordinatamente alla presentazione di adeguate garanzie. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente i predetti finanziamenti saranno assistiti da fideiussione dello Stato nella misura massima del 50% delle passività acquisite e comunque non superiore all’ammontare del finanziamento erogato. Le modalità di rilascio della fideiussione di cui al comma precedente saranno previste da apposito regolamento del Congresso di Stato.

Art. 5 Gli atti di cessione degli attivi e dei passivi alle banche, nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 1, nonché gli eventuali successivi atti di trasferimento degli stessi attivi a società veicolo, o fondi comuni di investimento, per agevolare le operazioni di realizzo sono esenti dalle imposte di registro, bollo, trascrizione e voltura. La Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio potrà stabilire, mediante circolare, specifiche disposizioni applicative del presente decreto tenuto conto degli elementi dei contratti di acquisizione degli attivi e dei passivi di cui all’articolo 1.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 ottobre 2011/1711 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

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TESTO DEFINITIVO

REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO LEGGE 27 ottobre 2011 n.174 (Ratifica Decreto Legge 11 ottobre 2011 n.169) Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto Legge 11 ottobre 2011 n.169 – “Misure urgenti a sostegno di operazione a tutela del risparmio”, promulgato: Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all’art. 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’art. 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 ed in particolare la necessità e l’urgenza di garantire l’interesse pubblico alla tutela del risparmio e, di conseguenza, alla stabilità del sistema creditizio sammarinese, attraverso il sostegno di indifferibili operazioni di sistema atte a tutelare i depositanti; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta dell’11 ottobre 2011; Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 ottobre 2011; Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Legge 11 ottobre 2011 n.169 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DI OPERAZIONI A TUTELA DEL RISPARMIO

Art. 1

Il presente decreto istituisce strumenti a sostegno delle operazioni di sistema a salvaguardia del risparmio e della stabilità del sistema bancario a fronte dell’avvio di procedure di liquidazione coatta amministrative di banche.

Gli istituti di credito che, nell’ambito di operazioni autorizzate dalla Banca Centrale, acquisiscono le attività e le passività dei soggetti finanziari sammarinesi posti in liquidazione coatta amministrativa possono accedere ai benefici fiscali di cui al successivo articolo 2 nonché alle facilitazioni creditizie di cui al successivo articolo 4.

La misura massima dei benefici fiscali per ogni banca aderente all’operazione è pari all’ammontare dell’eventuale saldo negativo dato dalla differenza fra gli attivi e i passivi acquisiti al momento dell’acquisizione. Il predetto ammontare viene rettificato annualmente in aumento o in diminuzione durante il periodo temporale di cui al successivo articolo 3 in ragione delle perdite accertate in funzione dell’effettivo realizzo delle attività cedute. Ai fini della determinazione della perdita si tiene conto di ogni utilità che dovesse derivare alle banche cessionarie nell’ambito delle operazioni di realizzo ovvero a seguito delle azioni di responsabilità e risarcitorie anche successivamente al termine ultimo di cui all’articolo 3.

Lo Stato, per il tramite dell’Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, e/o le banche cessionarie, anche disgiuntamente tra loro, ai fini del presente decreto- legge, sono ad ogni effetto equiparate ai creditori sociali ed hanno pertanto facoltà di esercitare l’azione di responsabilità di cui all’articolo 56, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l’ulteriore esperibilità delle azioni, anche di responsabilità di cui alla Legge n.165/2005.

Art. 2

Le banche che partecipano alle operazioni di cui al precedente articolo 1, fatto salvo quanto previsto al terzo comma del medesimo articolo, hanno diritto ad uno sgravio fiscale da utilizzare: a) a compensazione del pagamento dell’imposta dovuta dalla banca sul suo reddito; b) a compensazione del versamento allo Stato delle ritenute applicate ai sensi dell’articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni operate dalla banca in qualità di sostituto d’imposta. Dell’applicazione dei predetti benefici è tenuto conto nell’ambito della determinazione delle previsioni di entrata sul Bilancio dello Stato.

Art. 3

Le banche di cui al precedente articolo 1 possono avvalersi indistintamente degli sgravi fiscali di cui all’articolo 2 nelle seguente modalità: – per i primi sei anni fiscali compreso quello in cui ha luogo l’operazione di cui all’articolo 1: sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 15% dell’ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti; – per i successivi anni fiscali: sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 5% dell’ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti e fino a completo utilizzo degli stessi. Le quote di cui al comma precedente sono adeguate sulla base delle eventuali rettifiche di cui al precedente articolo 1, terzo comma. L’utilizzo dei benefici deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione del sostituto d’imposta relativa ad ogni esercizio fiscale. Art. 4 A sostegno delle banche cessionarie di cui all’articolo 1 ed in presenza di eventuali tensioni di liquidità derivanti dai rimborsi che le stesse banche potrebbero sostenere a fronte delle passività acquisite nell’ambito delle operazioni di cui sopra, la Banca Centrale potrà concedere linee di credito commisurate all’effettivo fabbisogno di liquidità e subordinatamente alla presentazione di adeguate garanzie. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente i predetti finanziamenti saranno assistiti da fideiussione dello Stato nella misura massima del 50% delle passività acquisite e comunque non superiore all’ammontare del finanziamento erogato. Le modalità di rilascio della fideiussione di cui al comma precedente saranno previste da apposito regolamento del Congresso di Stato.

Art. 5

Gli atti di cessione degli attivi e dei passivi alle banche, nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 1, nonché gli eventuali successivi atti di trasferimento degli stessi attivi a società veicolo, o fondi comuni di investimento, per agevolare le operazioni di realizzo sono esenti dalle imposte di registro, bollo, trascrizione e voltura. La Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio potrà stabilire, mediante circolare, specifiche disposizioni applicative del presente decreto tenuto conto degli elementi dei contratti di acquisizione degli attivi e dei passivi di cui all’articolo 1.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 ottobre 2011/1711 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Gabriele Gatti – Matteo Fiorini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta

 

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