Decreto salva Banca del Titano, 15 ottobre 2007

Decreto salva Banca del Titano, 15 ottobre 2007

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO – LEGGE 15 ottobre 2007 n.112
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 15 ottobre 2007;
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all’articolo 12 della Legge Qualificata 12 dicembre
2005 n.184 ed in particolare la necessità e l’urgenza:
– di contenere gli oneri economici posti a carico dello Stato dalle garanzie già costituite sui
finanziamenti concessi dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in favore di
Banca del Titano S.p.A. con la delibera del Congresso di Stato n.1 del 27 marzo 2006;
– di cogliere tempestivamente la proposta di acquisto di Banca del Titano S.p.A. da parte di nuovi azionisti aventi i necessari requisiti di professionalità ed affidabilità e disponibili ad immettere nuovo capitale che consenta la ricapitalizzazione integrale, il ripianamento di una parte del deficit e la necessaria liquidità per la ripresa dell’attività della Banca;
– di garantire l’interesse pubblico alla tutela del risparmio e, di conseguenza, alla stabilità del
sistema creditizio sammarinese;
– di provvedere con sollecitudine al presente atto allo scopo di consentire tutti gli adempimenti necessari a chiudere in tempo utile l’amministrazione straordinaria, che in base alle norme vigenti non è più prorogabile,
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:
INTERVENTO DELLO STATO A COPERTURA DELLA GARANZIA DATA A BANCA
CENTRALE
Art.1
(Finalità)
1. Il presente decreto è adottato a seguito della garanzia a suo tempo prestata dallo Stato a
favore di Banca Centrale della Repubblica di San Marino a copertura della linea di credito resa
disponibile da quest’ultima a Banca del Titano S.p.A. a sostegno della relativa amministrazione
straordinaria e a tutela del risparmio.
Art.2
(Credito d’imposta)
1. Lo Stato riconosce alla Banca del Titano S.p.A. un credito d’imposta fruibile sull’imposta
dovuta dalla banca sul suo reddito, di ammontare complessivo di 3,5 milioni di euro, utilizzabile
nell’arco di dieci anni a partire dall’esercizio 2008 fino all’esercizio 2017.
2. La sopravvenienza attiva derivante dall’iscrizione in bilancio del valore del credito di
imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.
3. Le plusvalenze o minusvalenze, derivanti dalle rivalutazioni o svalutazioni del valore iscritto
in bilancio del credito di imposta registrate in ciascun successivo esercizio, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
4. Al termine di ciascun esercizio l’ammontare del credito di imposta residuo, cioè al netto
degli utilizzi relativi all’esercizio conclusosi e degli utilizzi relativi agli esercizi precedenti, è
incrementato a un tasso pari al 5% annuo. La plusvalenza derivante dall’incremento del credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.
5. L’eventuale sopravvenienza passiva derivante dal mancato utilizzo del credito di imposta nel termine indicato nel presente decreto non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Art.3
(Operazioni non contabilizzate)
1. Lo Stato si impegna a sollevare la Banca del Titano S.p.A da eventuali perdite che, secondo il giudizio e la valutazione dell’Autorità di Vigilanza, dovessero emergere, entro il 31 dicembre 2008 – in relazione ai rischi connessi ad eventuali operazioni non contabilizzate o erroneamente contabilizzate alla chiusura dell’amministrazione straordinaria – per un ammontare eccedente l’importo di euro 500 mila, fino ad un ammontare massimo di perdite di euro 2 milioni. L’importo delle perdite sollevate dallo Stato non sarà quindi superiore a 1,5 milioni di euro.
2. Il ristoro delle perdite di cui al comma 1 sarà riconosciuto attraverso un incremento del
credito di imposta di cui all’articolo 2, per un importo pari alle perdite ristorate.
3. In relazione all’incremento di cui al comma 2 si riconosce un allungamento del periodo di
usufruibilità del credito di imposta di cui all’articolo 2 per un numero di esercizi, arrotondati per
eccesso all’unità, proporzionale al rapporto tra il valore delle perdite ristorate e 3,5 milioni di euro.
L’allungamento del periodo, come pure l’incremento del credito d’imposta di cui al comma
precedente, sarà comunicato dall’Autorità di Vigilanza all’Ufficio Tributario.
4. Durante gli esercizi di cui al comma 3 del presente articolo si continua ad applicare il comma 4 e il comma 5 di cui all’articolo 2.
5. La sopravvenienza attiva e le successive ed eventuali plusvalenze e minusvalenze relative alle rivalutazioni e svalutazioni del credito di imposta collegato all’accertamento delle perdite di cui al presente articolo non corrono alla formazione del reddito imponibile.
Art. 4
(Accollo del debito di Banca del Titano)
1. Lo Stato si accolla il debito di Banca del Titano S.p.A. per la parte di finanziamento che, alla data del 15 ottobre 2007, risulterà ancora a credito di Banca Centrale, per un importo pari al residuo disavanzo patrimoniale e comunque non superiore a 10, 5 milioni di euro.
2. Ai fini della copertura dell’intervento al precedente comma 1 verrà stipulata con Banca
Centrale un contratto di mutuo decennale con decorrenza dall’esercizio finanziario 2008, alle
condizioni che saranno all’uopo concordate dal Segretario di Stato per le Finanze.
3. Nel Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2008 saranno istituiti gli
appositi capitoli di spesa.
Art.5
(Oneri fiscali accessori)
1. Ogni atto e contratto connesso alla chiusura dell’amministrazione straordinaria di Banca del
Titano S.p.A. sarà esente da qualsiasi onere fiscale su richiesta scritta della Banca Centrale della
Repubblica di San Marino.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 ottobre 2007/1707 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

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