Delibera del comune di Santarcangelo sull’Ici

Delibera del comune di Santarcangelo sull’Ici

Oggetto :   MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, NONCHE’ ALLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO 2011

 

.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il
D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto l’art. 1
comma 4-ter del D.L. 23/01/1993, n. 16 che prevede che “ai fini dell’applicazione [….] dell’articolo 8 comma 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”

 

Visto l’art. 1
del D.L. 27/05/2008, n. 93, convertito con modificazioni nella L. 24/07/2008,
n. 126, che stabilisce a decorrere dall’anno 2008 l’esenzione I.C.I. per
l’abitazione principale dei soggetti passivi, intendendosi per tale quella
considerata tale dal D.Lgs. 504/1992 nonché quelle ad esse assimilate dal
Comune con regolamento o delibera vigente alla data di entrata in vigore del
decreto stesso;

 

Visto il
Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, modificato
per ultimo dalla Delibera di Consiglio n. 5 del 01/02/2011, che prevede che sia
considerata abitazione principale anche “l’abitazione
posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non
risulti locata”

 

                     Viste le seguenti
Deliberazioni del Consiglio Comunale:

                    
n. 13 del 29/02/2008 avente ad oggetto
“Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2008”;

                    
n. 71 del 19/12/2008 avente ad oggetto
“Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2009”,
confermata tacitamente anche per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 1 comma 169
della Legge 296/2006;

                    
n. 6 del 01/02/2011, avente ad oggetto
“Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2011”;

 

Vista la
comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione
Federalismo Fiscale, prot. 5149/2011 del 25/03/2011, con la quale viene contestato
a questo Ente la suddetta disposizione regolamentare – che consente ai
cittadini italiani residenti all’estero di usufruire dell’esenzione I.C.I. di
cui al D.L. 93/2008 – chiarendo l’impossibilità di assimilare all’abitazione
principale con regolamento comunale questa fattispecie di immobili (a tal
proposito si veda la risoluzione ministeriale n. 1/DF del 04/03/2009);

 

Vista altresì
la delibera n. 243/2009/PAR, con la quale la Corte dei Conti – Sezione
Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna osserva, per il caso in questione,
che:

                    
“non si
rinviene nella normativa statale [….] una disposizione che abbia conferito ai
Comuni, per le abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero, il
potere di assimilarle con regolamento all’abitazione principale”;

                    
“a parte i
due casi di esenzione direttamente previsti dal legislatore statale all’art. 1,
comma 3 del D.L. 93/2008, si deve quindi ammettere che le ipotesi di
assimilazione alla abitazione principale [….] sono quelle previste a favore
degli anziani disabili residenti in Istituti di ricovero e quelle contemplate
per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterali. Ipotesi queste ultime, che possono avere vigore solo se previste
in regolamenti o delibere vigenti alla data di entrata in vigore del D.L.
93/2008”;

                    
“Per altre
fattispecie di abitazioni assimilate ex lege, deve escludersi il beneficio
dell’esenzione, salvo ad applicarsi le originarie ipotesi agevolative, purché
vigenti”;

 

Osservato che
tale disposizione regolamentare è stata introdotta dal Comune di Santarcangelo
già nella prima stesura del Regolamento I.C.I. (Delibera di C.C. n. 96 del
13/11/1998), come mero recepimento di una precedente disposizione normativa
(art. 9 comma 4-ter del D.L. 16/1993), e quindi in periodo antecedente
all’introduzione dell’esenzione I.C.I. di cui al D.L. 93/2008;

 

Ritenuto
comunque opportuno adeguarsi ai rilievi della Corte dei Conti e del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che devono a tutti gli effetti essere
considerati quale “interpretazione autentica” della disposizione di
esenzione di cui all’art. 1 del D.L. 93/2008, e quindi con valenza “ex tunc”, e conseguentemente:

a)                 
modificare il Regolamento per l’Applicazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

b)                 
modificare la Delibera di approvazione delle aliquote e
detrazioni I.C.I. per l’anno 2011, non prevedendo più per tale tipologia di
fabbricati l’esenzione I.C.I., ma solamente l’aliquota agevolata e la
detrazione previste per le abitazioni principali non soggette ad esenzione;

c)                 
revocare il beneficio della esenzione per la tipologia
di immobili in oggetto anche per gli anni 2008, 2009 e 2010, e consentire agli
interessati di regolarizzare spontaneamente la propria posizione per le
annualità arretrate;

 

Richiamata la
Legge 27/07/2000, n. 212 (c.d. “Statuto dei diritti del
contribuente”), ed in particolare l’art. 10 che prevede che “non sono irrogate sanzioni né
richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché
successivamente modificate dall’amministrazione medesima”

 

DELIBERA

 

1)                 
di modificare l’art. 9 del Regolamento Comunale per
l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili così come specificato
nell’allegato sub. “A”, dividendo le tipologie di abitazioni
principali per le quali è applicabile l’esenzione I.C.I. prevista dall’art. 1
del D.L. 93/2008 dalle tipologie per le quali l’esenzione è invece esclusa,
così come previsto dalla normativa citata in premessa;

 

2)                 
di dare atto che, per effetto delle modifiche di cui al
punto 1), il Regolamento in parola risulta come da allegato sub. “B”;

 

3)                 
di modificare altresì le “Aliquote e Detrazioni
I.C.I. per l’anno 2011”, precedentemente stabilite dalla Delibera di C.C.
n. 6 del 01/02/2011, meglio dettagliando i casi per i quali è applicabile
l’esenzione I.C.I. e quelli per i quali sono applicabili solamente la aliquota
agevolata del 5,3 per mille e la detrazione ordinaria di € 103,29 (allegato
sub. “C”);

 

4)                 
di consentire ai cittadini italiani residenti
all’estero, proprietari di un’abitazione nel Comune di Santarcangelo di
Romagna, che abbiano considerato il proprio immobile esente ai fini I.C.I. a
causa della errata disposizione regolamentare, di regolarizzare spontaneamente
la propria posizione tributaria per gli anni 2008, 2009 e 2010, senza
applicazione di sanzioni e di interessi;

 

5)                 
di trasmettere copia del Regolamento I.C.I. modificato
come da allegato sub. “B”, entro trenta giorni dalla data in cui è
diventato esecutivo, al Ministro delle Finanze, e di darne avviso nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

 

6)                 
di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile;

ALLEGATO
“A”:

Modifiche da apportare all’art. 9 del
Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili

 

 

Testo vigente

 

Articolo 9

 Abitazione
principale

 

1. E’ considerata abitazione
principale per espressa disposizione legislativa :

a)      
l’abitazione nella quale il contribuente che la
possiede (a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di
godimento), ed i propri familiari hanno la propria dimora abituale e la
residenza anagrafica;

b)      
l’abitazione appartenente a cooperativa edilizia a
proprietà indivisa, adibita a residenza anagrafica del socio  assegnatario;

c)      
l’alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto
Autonomo Case Popolari, nel quale il soggetto utilizzatore ha posto la
propria residenza anagrafica;

d)      
l’abitazione posseduta da cittadino italiano
residente all’estero, a condizione che non risulti locata.

 

2.  Sono equiparate all’abitazione
principale:

a)    l’abitazione posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, oppure in maniera permanente presso l’abitazione di parenti che
forniscono loro assistenza, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)    abitazione di residenza anagrafica del
contribuente costituita da due o più unità 
contigue,  a condizione che
venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di
variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale
caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in
cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

c)    l’abitazione posseduta da un soggetto che
la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora
l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai
familiari del possessore.

 

3. L’equiparazione
di cui al comma 2 comporta l’applicazione del beneficio dell’aliquota ridotta
deliberata per le abitazioni principali e della detrazione di imposta.

 

4. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle
condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione,
mediante le modalità disposte dall’articolo 4, comma 3 del Regolamento
generale delle entrate tributarie.

 

Testo
modificato

 

Articolo 9

 Abitazione
principale – Casi di esenzione

 

1.      E’ considerata abitazione principale per espressa disposizione
normativa l’abitazione nella quale il contribuente che la possiede (a titolo
di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento), ed i propri
familiari, hanno la propria dimora abituale e la residenza anagrafica.

 

2.      E’ altresì equiparata all’abitazione principale:

a)   l’abitazione
adibita a casa coniugale, posseduta da soggetto che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della stessa, a
condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione sito nel
Comune di Santarcangelo di Romagna;

b)  l’abitazione appartenente a cooperativa
edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza anagrafica del socio  assegnatario;

c)   l’alloggio regolarmente assegnato
dall’Istituto Autonomo Case Popolari, nel quale il soggetto utilizzatore ha
posto la propria residenza anagrafica;

d)  l’abitazione principale del contribuente,
con le caratteristiche previste al comma 1, 
costituita da due o più unità contigue, a condizione che venga
comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai
fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso,
l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui
risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

e)       
l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, oppure in
maniera permanente presso l’abitazione di parenti che forniscono loro
assistenza, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

3.      Alle abitazioni di cui ai commi precedenti si applica
l’esenzione prevista dall’art. 1 del D.L. 93/2008, ad esclusione delle unità
immobiliari classificate nelle categorie catastali di lusso A1, A8 ed A9;

 

4.      Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle
condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della
agevolazione, mediante le modalità disposte dall’articolo 4, comma 3 del
Regolamento generale delle entrate tributarie.

 

 

Articolo 9bis

 Abitazione
principale – Casi di esclusione dall’esenzione

 

1.      Sono escluse dal beneficio d

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