Depositato progetto di legge di iniziativa popolare per l’adesione della Repubblica all’Unione Europea

Depositato progetto di legge di iniziativa popolare per l’adesione della Repubblica all’Unione Europea

Il 6 ottobre scorso è stato depositato presso la Segreteria Istituzionale il progetto di legge di iniziativa popolare per l’adesione della Repubblica all’Unione Europea.
In pochissimi giorni i promotori hanno raccolto le 60 firme previste dalla legge 30 novembre 1994 n. 101 che disciplina l’iniziativa legislativa popolare.
Tra i 72 firmatari compaiono rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, imprenditori e professionisti, tanti cittadini.
Tra i firmatari anche i rappresentanti della quasi totalità delle Comunità dei Sammarinesi residenti all’estero che, da sempre favorevoli all’adesione di  San Marino all’Unione Europea, non hanno mancato  di condividere con i cittadini residenti questa nuova iniziativa, che va ad aggiungersi alle due precedentemente attivate: il referendum e l’istanza d’arengo, che – come noto – non hanno dato l’esito sperato.
La proposta della legge di iniziativa popolare  nasce dall’esigenza di sollecitare ancora il Consiglio Grande e Generale a riflettere sulla necessità di seguire la strada maestra nel percorso, da tutti riconosciuto come necessario, dell’integrazione di San Marino in Europa.
E’ decisivo – ad avviso dei promotori della legge – che la Repubblica assuma autonomamente  la decisione di avviare il percorso di adesione all’U.E. e si disponga  al negoziato  che dovrà fissare le condizioni della partecipazione di San Marino all’unione politica, economica e monetaria, ricercando la migliore tutela degli interessi sammarinesi, a partire dalle prerogative sovrane della nostra Repubblica, non assimilabili a quelle di altri microStati.

La nuova decisione del Consiglio Grande e Generale sulla richiesta di adesione della Repubblica all’Unione Europea  è attesa entro i prossimi 6 mesi. Infatti il progetto di legge depositato  dovrà essere inserito all’ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale per l’esame in seconda lettura entro 180 giorni a decorrere dal 6 ottobre, data della sua presentazione, così come previsto dal 2° comma dell’articolo 34 della legge n. 101/1994.

I PROMOTORI DEL PROGETTO DI LEGGE

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER L’ADESIONE DELLA REPUBBLICA ALL’UNIONE EUROPEA

Il presente progetto di legge,  redatto a norma degli articoli 33 e 34 della legge 28 novembre 1994 n. 101 “Nuove norme in materia di referendum e iniziativa legislativa popolare”, stabilisce  con l’articolo 1 che la Repubblica persegue il fine dell’integrazione politica, economica, culturale e sociale nell’Unione Europea, a partire dalla considerazione che San Marino è uno Stato europeo non solo per ragioni geografiche, ma anche politiche e culturali.
Sancisce altresì che i principi fissati nel Titolo I° “Disposizioni comuni”  del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, sono compatibili con i principi ed i valori espressi dall’ordinamento sammarinese e che la cittadinanza dell’Unione, prevista e disciplinata all’articolo 9 e seguenti del Trattato dell’Unione, quale condizione aggiuntiva alla cittadinanza di ciascuno Stato membro,   è coerente con l’identità europea che è parte integrante dell’identità sammarinese.
All’articolo 2 il progetto di legge stabilisce l’avvio della procedura, prevista e disciplinata anch’essa dal Trattato dell’Unione, finalizzata all’adesione della Repubblica di San Marino all’Unione Europea.
Si richiamano a tal proposito i cosiddetti “criteri di Copenhagen” del 1993 che stabiliscono i parametri che uno Stato candidato all’adesione all’U.E. deve rispettare.
 Tali criteri, in linea con quanto stabilito agli articoli 6 e 49 del Trattato di Maastricht  e in seguito alla revisione avvenuta nel Consiglio Europeo del dicembre 1995 a Madrid, sono sostanzialmente tre.
Il primo di natura “politica” prevede la presenza, nel Paese che richieda l’adesione, di istituzioni stabili, che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo, il rispetto delle minoranze e la loro protezione.
Un secondo criterio di natura “economica” prevede l’esistenza di una economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alla pressione concorrenziale e alle forze di mercato all’interno dell’U.E.
Infine un terzo criterio,  comunemente definito dell’acquis comunitario,  prevede la capacità del Paese candidato all’adesione di assumere gli obblighi derivanti dall’adesione medesima ed in particolare di sostenere gli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria.
E’ noto che per l’apertura formale dei negoziati di adesione è necessario che nel Paese che richieda l’adesione sia rispettato almeno il criterio politico. Non si ritiene, peraltro,  vi possano essere dubbi sul rispetto di tale criterio  da parte  della Repubblica di San Marino.
Il medesimo articolo 2 del progetto di legge, inoltre,  pone in capo al Governo di espletare le necessarie formalità e di condurre la trattativa con l’Unione per il completamento della procedura nel più breve tempo possibile.
 Indica, altresì,  il termine perentorio di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge per la presentazione della domanda di adesione secondo le modalità previste all’articolo 49 del Trattato dell’Unione, che di fatto attiva la procedura per l’adesione.
La preoccupazione che sottende alla formulazione di tale articolo  è quella di ridurre i tempi di definizione della procedura al minimo indispensabile, almeno per ciò che compete all’iniziativa di parte sammarinese e ciò in considerazione anche del lungo dibattito aperto nel Paese sull’opportunità per San Marino di avviare l’iter di adesione all’U.E.
All’articolo 3 il progetto di legge fissa l’obbligo di acquisire l’approvazione dei cittadini tramite referendum popolare quale condizione per il perfezionamento dell’adesione della Repubblica  all’Unione.
La previsione di tale obbligo si configura come imprescindibile sia per il forte impatto che l’eventuale adesione all’U.E.  avrebbe in ogni ambito della vita del nostro Paese, sia per il significativo aspetto che l’Unione Europea è finalizzata a creare un’unione sempre più stretta tra i popoli d’Europa e non semplicemente tra i rispettivi governi.
L’articolo 4, infine, disciplina nelle forme consuete l’entrata in vigore.
In conclusione si auspica che il Consiglio Grande e Generale voglia accogliere il presente progetto di legge di iniziativa popolare e dare corso ad una aspirazione che è, via via, diventata un progetto di prospettiva per il Paese. Un progetto che, se pur minoritario fino a qualche anno fa, appare ora condiviso da larga parte della popolazione, da numerose organizzazioni politiche, sindacali, imprenditoriali, culturali e dalla stessa Consulta dei Sammarinesi residenti all’estero, che, ripetutamente, anche nell’anno in corso, hanno ufficializzato la loro posizione favorevole alla presentazione della domanda di adesione della Repubblica all’Unione Europea. 

 

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER L’ADESIONE DELLA REPUBBLICA ALL’UNIONE EUROPEA

Art. 1
(Finalità)
La Repubblica favorisce l’integrazione politica, economica, culturale e sociale della popolazione residente sul proprio Territorio nell’Unione Europea, condivide i principi e le finalità del Trattato istitutivo dell’Unione ed aspira ad acquisire  la cittadinanza dell’Unione per i propri cittadini.
Art. 2
(Adesione all’Unione Europea)
La Repubblica,  giudicando il proprio ordinamento conforme  ai requisiti  fissati dal Trattato dell’Unione Europea,  avvia la procedura di adesione all’Unione Europea.
Il Governo in nome e per conto della Repubblica è tenuto ad adempiere alle formalità, previste  dal Trattato dell’Unione, al fine di dare esecuzione nel più breve tempo possibile al completamento della  suddetta procedura per l’adesione.
In particolare la  domanda di adesione, di cui all’articolo 49 del Trattato dell’Unione,   dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Referendum)
L’adesione della Repubblica all’Unione Europea potrà essere perfezionata esclusivamente dopo essere stata  approvata dai cittadini tramite referendum popolare.
Art. 4
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy