Emendamenti alla legge di Bilancio 2008 presentati dal Pdcs (o Dc)

Emendamenti alla legge di Bilancio 2008 presentati dal Pdcs (o Dc)

Emendamento modificativo


Art. 22 è aggiunto il seguente secondo comma:


Si da mandato al Congresso di Stato di presentare al Consiglio Grande e Generale, entro il 31 marzo 2008, apposito Progetto di Legge in tema di Edilizia Sovvenzionata con i seguenti obiettivi: I) revisione dei criteri di assegnazione; II) rivalutazione degli importi del finanziamento; III) revisione delle garanzie prestate.


Emendamento aggiuntivo


Art. 31 bis
(Mobilità e inabilità al lavoro)

Alla Legge 8 novembre 2005 n. 157 è aggiunto il seguente articolo 3-ter:

Articolo 3-ter (misura delle prestazioni in presenza di mobilità e inabilità al lavoro)

1. Al momento della determinazione dell’importo di pensione da erogare, nel caso in cui il lavoratore abbia, nei dieci anni precedenti usufruito di un periodo di mobilità o gli sia stata riconosciuta una inabilità al lavoro certificata dalle Commissioni mediche dell’ISS pari ad almeno il 50%, e che a seguito di ciò vi sia stato un cambio di lavoro, allo stesso, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 di cui sopra (ex penultimo comma dell’articolo 32 della Legge 11 febbraio 1984 n. 15) viene riconosciuto, se più favorevole, il diritto alla retribuzione percepita prima del cambio di attività.

2. La retribuzione di cui sopra viene calcolata adeguandola in base alla variazione dell’indice annuo del costo della vita ed al netto delle contribuzioni previdenziali ed assicurative.

3. Qualora il cambio di attività sia intervenuto prima del periodo indicato al superiore punto 1 e a seguito del verificarsi delle medesime condizioni, al lavoratore è comunque garantito l’importo della pensione maturata in base alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 di cui sopra.

Emendamento aggiuntivo


Art. 31 ter
(Contributi figurativi)


Alla Legge 8 novembre 2005 n. 157 è aggiunto il seguente articolo 4-bis:

Articolo 4-bis (contributi figurativi)

1. Per ogni periodo di aspettativa, usufruito a norma delle Leggi 25 maggio 1981 n. 40, 13 marzo 1984 n. 30, 16 dicembre 1994 n. 111, 29 ottobre 2003 n. 137, 30 luglio 2007 n. 92, viene riconosciuto l’accreditamento, fino ad un massimo di dodici mesi, dei contributi figurativi.

L’accreditamento decorre dall’inizio dell’aspettativa ed è valido sia per il diritto che per la misura della pensione.

2. I periodi di astensione dal lavoro previsti dal primo comma dell’articolo 5 della Legge del 29 ottobre 2003 n. 137, sostituito dalla Legge 30 luglio 2007 n. 92, sono riconosciuti ai fini pensionistici, attraverso l’accreditamento dei contributi figurativi e validi sia per il diritto che per la misura della pensione.

3. La retribuzione dei contributi figurativi di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora tali periodi siano compresi negli anni presi a base per il calcolo della pensione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 di cui sopra, viene determinata sulla base della retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell’industria di cui all’articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15.

4. L’ISS provvederà, entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente Legge, ad aggiornare le posizioni assicurative dei lavoratori che abbiano usufruito di periodi di aspettativa post-partum prima dell’entrata in vigore della presente Legge.

A coloro che abbiano riscattato i periodi di aspettativa post-partum secondo le norme previste dalla Legge del 29 ottobre 2003 n. 137, l’ISS provvederà, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, a rimborsare le somme versate.


Emendamento modificativo


Il primo comma dell’Art. 32 è modificato come segue:


Ai sensi del Decreto Legge del 15 ottobre 2007 n.112 il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, per l’importo di € 10.500.000,00, mutuo decennale finalizzato ad un intervento nell’ambito di un quadro di provvedimenti a sostegno del Sistema Bancario Sammarinese.


Emendamento modificativo


Art. 32 è aggiunto il seguente terzo comma:


Si da inoltre mandato al Congresso di Stato di emanare entro il 30 giugno 2008 apposito Decreto Delegato che preveda di destinare il 10% annuale del fondo di garanzia, di cui al comma precedente, a ripianamento dell’esborso che lo Stato ha sostenuto per Banca del Titano S.p.A. sino alla sua totale copertura.


Emendamento aggiuntivo


Art. 40 bis
(Vendita e somministrazioni di farmaci al dettaglio da parte di privati)


In deroga all’art. 65 della Legge 22/12/1955 n. 42 è consentita la vendita e somministrazione di farmaci al dettaglio da parte di privati.
È dato mandato al Congresso di Stato di emanare, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, un apposito Decreto che disciplinerà e individuerà le categorie di farmaci, parafarmaci e prodotti sanitari in genere, nonché i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della vendita e la somministrazione di tali prodotti al dettaglio da parte di privati.


Emendamento aggiuntivo


Art. 40 ter
(Aliquota ordinaria dell’Imposta sulle importazioni)


L’aliquota ordinaria di cui all’art. 4 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni è diminuita al 15% a decorrere dal 01 gennaio 2008.

Emendamento aggiuntivo


Art. 40 quater
(Convenzionamento servizio mensa con pubblici esercizi)

Si da mandato al Congresso di Stato di stipulare apposito accordo con il Fondo Servizi Sociali per lo sviluppo e la razionalizzazione del servizio mensa sul territorio, realizzando forme di convenzionamento con pubblici esercizi anche attraverso l’uso degli stessi sistemi di pagamento utilizzati per il servizio mensa.


Emendamento aggiuntivo


Art. 40 quinques
(Sostituzione Art. 3 del Decreto Delegato 20 settembre 2006 n. 99)


L’articolo 3 del Decreto Delegato 20 settembre 2006 n. 99 è sostituito dal seguente:

1. Con il presente Decreto si consente la costituzione di uno o più consorzi fra operatori economici titolari di licenza per l’esercizio del commercio al dettaglio dei generi di privativa comprensiva della voce tabacchi.

2. La rivendita dei tabacchi è, invece, autorizzata esclusivamente in capo agli operatori economici che operano nel settore della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché agli operatori economici che, al momento dell’entrata in vigore del presente Decreto, siano già autorizzati alla rivendita dei tabacchi.

Gli operatori economici autorizzati alla rivendita dei tabacchi possono partecipare ai consorzi di cui al precedente comma 1.

3. I consorzi di cui al precedente comma 1 sono gli unici soggetti abilitati alla vendita dei tabacchi agli operatori economici individuati al precedente comma 2.

4. L’autorizzazione per l’installazione di un distributore automatico di tabacchi avviene a norma dell’articolo 30 della Legge 25 Luglio 2000 n. 65 e successive modifiche. Il rifornimento del distributore automatico di tabacchi deve essere effettuato da uno dei consorzi di cui al precedente comma 1.

5. I consorzi di cui al precedente comma 1 devono promuovere la più ampia offerta dei generi di monopolio.


Emendamento abrogativo


È abrogato l’Art. 44

Emendamento modificativo in subordine al precedente.


L’ultimo comma dell’art. 44 è modificato come segue:


Ad eccezione dei redditi prodotti all’estero tramite stabile organizzazione, il credito d’imposta, di cui ai commi precedenti, è determinato applicando una riduzione del 5% sul credito stesso.

Emendamento aggiuntivo

Art. 44 bis
(Aliquota proporzionale Imposta Generale sui Redditi)


Con decorrenza 01 gennaio 2008 l’aliquota proporzionale di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche ed integrazioni è stabilita nella misura del 16%.


Emendamento aggiuntivo


Art- 44 ter
(Aliquote progressive dell’Imposta Generale sui Redditi)


Con decorrenza 01 gennaio 2008 la Tabella con le aliquote progressive per scaglioni dell’imposta generale sui redditi allegata alla Legge 22 gennaio 1993 n. 9 è modificata e sostituita dalla seguente:
Reddito Imposta

fino ad Euro 10.000,00 12% sull’intero importo

da Euro 10.000,00 ad Euro 20.000,00 +16% sulla parte eccedente i 10.000,00

da Euro 20.000,00 ad Euro 40.000,00 +20% sulla parte eccedente i 20.000,00

da Euro 40.000,00 ad Euro 90.000,00 +27% sulla parte eccedente i 40.000,00

da Euro 90.000,00 ad Euro 150.000,00 +34% sulla parte eccedente i 90.000,00

oltre Euro 150.000,00 +40% sulla parte eccedente i 150.000,00


Emendamento aggiuntivo


Art. 48 bis
(Regolamento dei Servizi Pubblici di Telecomunicazioni)

È dato mandato al Congresso di Stato di adottare mediante Decreto Delegato apposita disciplina per lo scorporo degli impianti, delle antenne, delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi dalle concessioni per i servizi pubblici di telecomunicazioni e l’affidamento delle stesse all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

Il Decreto Delegato, che dovrà essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, indicherà: I) i criteri per la separazione della proprietà degli impianti e delle reti dalla erogazione dei servizi, affermando il diritto di accesso da parte di tutti gli operatori alle infrastrutture; II) come determinare il prezzo di accesso alle infrastrutture.


Emendamento aggiuntivo


Art. 48 ter
(Provvedimenti in materia fiscale)


Con decorrenza 01 gennaio 2008 è abrogato il Decreto 7 giugno 2001 n. 70.

È dato mandato al Congresso di Stato di adottare mediante Decreto apposita disciplina e modulistica per il monitoraggio ed il controllo nell’interscambio dei servizi di telecomunicazione.

Emendamento aggiuntivo


Art. 50 bis
(Importo assegni famigliari)


A decorrere dal 1 gennaio 2008 la misura degli assegni familiari in favore dei capi famiglia di cui al 1 comma ed alle lettere a), b) e c) del 3 comma dell’art.2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15, viene così modificata:

1) Euro 130,00 per la prima persona a carico;

2) Euro 250,00 per la seconda persona a carico;

3) Euro 300,00 per la terza persona a carico;

4) Euro 500,00 per le successive persone a carico.


Emendamento aggiuntivo

Art. 50 ter
(Passività deducibili)


A decorrere dal periodo d’imposta 2008, il primo comma dell’articolo 6 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 è integrato come segue:

r) la retta corrisposta per la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui alla Legge del 25/05/2004 n. 68, a strutture private autorizzate, in misura non superiore ad euro 4.000,00 annui per bambino.

Emendamento aggiuntivo

Art. 50 quarter
(Fiscalità A.A.S.S.)


È abrogato l’articolo 48 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165.
Si da mandato al Congresso di Stato di emanare entro 45 giorni dalla approvazione della presente Legge un apposito Decreto che destini annualmente l’importo che l’AASS ha quale costo di bilancio, alla data del 31/12/2007, per effetto dell’art. 48 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165, con i seguenti obiettivi: I) calmierare, con una apposita politica tariffaria, l’aumento del costo della vita; II) predisporre particolari piani tariffari per i soggetti in condizioni socialmente svantaggiate su base famigliare secondo i criteri previsti dall’articolo 50 della presente Legge; III) predisporre particolari piani tariffari per le imprese che investono in ricerca ed innovazione tecnologica.

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