Estratto relazione 2009 Uif. Parti su San Marino

Estratto relazione 2009 Uif. Parti su San Marino

UIF (Unità di informazione finanziaria), rapporto anno 2009

Parti riguardanti la Repubblica di San Marino
(in fondo il link per leggere l’intera relazione)

Capitolo1: L’ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Paragrafo: Le iniziative in Europa

Sottotitolo: Moneyval
Nell’ambito del Consiglio d’Europa, il Comitato MoneyVal ha completato il
terzo ciclo di valutazione dei paesi membri sulla base degli standard e della
metodologia del GAFI. È stato avviato un quarto ciclo, focalizzato su aspetti
prioritari attinenti, in particolare, a profili di efficacia.

Alla luce delle recenti vicende, appare rilevante per il nostro paese che il Moneyval, dopo aver completato nel 2008 la valutazione del sistema antiriciclaggio della Repubblica di San Marino, abbia programmato un nuovo intervento nel quarto ciclo per la seconda parte del 2010. Tra gli obiettivi figurano la verifica del completamento del quadro legislativo recentemente configurato e la valutazione del grado di efficacia nell’applicazione. L’evoluzione del sistema antiriciclaggio sammarinese ha formato oggetto di attenzione anche da parte del Fondo Monetario Internazionale, che ha completato di recente una nuova valutazione, e del GAFI, quest’ultimo nell’ambito dell’esercizio volto all’individuazione di paesi esposti a rischi significativi.

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Capitolo 3: ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI SOSPETTE

Capitolo “Attività in materia di operazioni sospette”

Paragrafo “Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria”

Si mette in primo piano la Repubblica di San Marino per quanto riguarda la “Casistica delle segnalazioni”
Sottotitolo Operatività con controparti sammarinesi

Nel 2009, sono pervenute alla UIF numerose segnalazioni (circa 1.200)
concernenti flussi finanziari in contropartita con soggetti e/o intermediari con sede
nella Repubblica di San Marino.

Le operatività anomale segnalate appaiono finalizzate, da un lato, al trasferimento di fondi verso la
Repubblica di San Marino tramite operazioni di natura societaria, dall’altro, al reinvestimento presso banche e altri istituti finanziari italiani dei fondi accumulati all’estero, spesso occultati tramite schermi fiduciari e societari.

L’effettiva applicazione delle nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela con
riguardo, in particolare, all’identificazione del titolare effettivo è stata sovente vanificata dal comportamento degli intermediari sammarinesi. Infatti, a fronte delle richieste di informazioni provenienti dagli intermediari italiani, quelli sammarinesi, al fine di eludere la norma, hanno spesso dichiarato di operare in nome e per conto proprio ovvero hanno disposto il trasferimento dei fondi presso istituti finanziari insediati in paesi off shore senza fornire i dati richiesti.
Per quanto concerne l’adeguata verifica della clientela di istituti finanziari sammarinesi si osserva che, a seguito degli accordi del maggio 2009 intervenuti tra la Banca d’Italia e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le banche italiane che svolgono, per conto di banche sammarinesi, il servizio di tramitazione per il regolamento delle operazioni di pagamento sul sistema dei pagamenti italiano possono accedere a un “Archivio Anagrafico” istituito presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

L’“Archivio Anagrafico” contiene, in particolare, i dati identificativi dei clienti, dei titolari effettivi, ove non coincidenti, e degli eventuali soggetti delegati, che richiedono presso banche sammarinesi servizi di pagamento di importo pari o superiore a 5.000 euro da eseguirsi nel sistema dei pagamenti italiano; ai dati registrati nell’ “Archivio Anagrafico” possono accedere le banche italiane tramitanti che necessitano di tali informazioni per l’assolvimento degli obblighi di verifica della clientela.
La Circolare del MEF del 16 febbraio 2010 sull’operatività connessa con lo scudo fiscale di cui
all’art. 13-bis del decreto legge 10 luglio 2009 n. 78, detta, fra l’altro, specifiche disposizioni concernenti le banche tramitanti.

In particolare, la Circolare evidenzia che la segnalazione di operazioni sospette da parte degli intermediari che forniscono servizi di tramitazione nei confronti di altri intermediari necessita di misure volte a compensare la carenza di conoscenza diretta della clientela ai fini dell’individuazione di profili di anomalia. Gli intermediari tramitanti, pertanto, dovranno adottare procedure informatiche di monitoraggio volte a rilevare transazioni di carattere anomalo per ricorrenza e/o importo delle operazioni, per destinazione e/o provenienza dei flussi ovvero per altre caratteristiche inerenti ai dati dei soggetti che accedono ai servizi di tramitazione.

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Capitolo 5: ANALISI DEI DATI AGGREGATI E ATTIVITÀ DI STUDIO
Paragrafo: Analisi dei dati a fini antiriciclaggio

Con specifico riferimento ai bonifici da e verso paesi e territori non cooperativi
e a fiscalità privilegiata, la tavola 5.5 riporta le principali aree geografiche di origine e
destinazione delle transazioni effettuate nel corso dell’anno. Si tratta di distribuzioni
molto concentrate, che vedono primeggiare la Svizzera (60 per cento circa dei flussi intermediati) e la Repubblica di San Marino. In posizione preminente, anche se a
notevole distanza, emergono alcune piazze localizzate in estremo oriente e vicine alla
Repubblica Popolare Cinese (Hong Kong, Singapore), insieme agli Emirati Arabi
Uniti (Abu Dhabi, Dubai).

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Capitolo 6: I CONTROLLI

Paragrafo: Attività ispettiva

Sottotitolo: Gli interventi ispettivi

La circolazione anomala di banconote in una provincia limitrofa a un paese extracomunitario ha suggerito l’avvio di un accertamento effettuato presso una banca che offre il servizio di cessione di banconote in euro sulla base di specifici accordi contrattuali con controparti bancarie estere. L’accertamento ha consentito di verificare la destinazione degli ingenti approvvigionamenti di banconote di grosso taglio, prevalentemente da 500 euro, che mostravano un notevole incremento a partire dal mese di ottobre 2008.
In altri casi sono state condotte ispezioni in relazione a flussi finanziari anomali tra banche italiane e
intermediari della Repubblica di San Marino. Gli accertamenti hanno posto in evidenza criticità nell’attività di “tramitazione” effettuata da banche italiane, con procedure e prassi operative non idonee a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della normativa antiriciclaggio, specie con riferimento all’obbligo di monitoraggio delle transazioni ai fini della collaborazione attiva e di identificazione del titolare effettivo delle operazioni “tramitate”.
Nell’ambito dell’attività di approfondimento di alcune segnalazioni di operazioni sospette già
all’attenzione degli organi investigativi, la UIF ha rilevato, in sede ispettiva, elementi di criticità nelle prassi operative che regolavano i rapporti intrattenuti dallo IOR con un intermediario italiano. L’ispezione ha determinato un intervento della Banca d’Italia sul piano normativo nei confronti di tutti gli intermediari interessati.

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Capitolo 7: COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE E CON L’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA
Paragrafo: Collaborazione con FIU di altri paesi

Memoranda of
understanding

I rapporti bilaterali con le FIU di altri paesi sono spesso definiti con specifici
protocolli d’intesa (Memoranda of Understanding), volti ad assicurare che le modalità
concrete della collaborazione siano adeguate alle procedure e alle disposizioni
rispettivamente applicabili.
La definizione di protocolli d’intesa bilaterali dipende dalla frequenza degli scambi informativi e dalla rilevanza dei casi trattati. A fronte della consolidata collaborazione con controparti europee, particolare attenzione è stata rivolta nel 2009 allo sviluppo dei rapporti con FIU di paesi terzi, specie quelli caratterizzati da più elevati tassi di rischiosità. Sono attualmente in vigore 23 protocolli d’intesa stipulati fra la UIF e corrispondenti controparti estere.
Stante la rilevanza della piazza sammarinese per lo svolgimento di attività finanziaria relativa a
disponibilità prodotte in Italia o destinate a essere qui trasferite, lo scambio di informazioni con la FIU della Repubblica di San Marino è stato regolato fino al settembre 2008 da un apposito protocollo, poi disdetto dalla UIF per ripetuti casi di mancanza di collaborazione da parte sammarinese. Attualmente, i rapporti sono regolati secondo gli standard internazionali accettati dalle FIU aderenti al Gruppo Egmont. Il persistere di criticità ostacola per il momento la stipula di un nuovo protocollo d’intesa nel quale consolidare i rapporti.

Paragrafo: Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria

Nel corso del 2009 è proseguita la collaborazione con la Procura di Forlì per le
questioni connesse con l’attività finanziaria di soggetti aventi sede nella Repubblica di
San Marino o collegamenti con essa. In tale contesto, la UIF ha svolto diversi
accertamenti ispettivi e ha reso disponibili alla Procura segnalazioni di operazioni
sospette con le relative analisi.

Per leggere il rapporto completo clicca
Uif

UIF. Unità di informazione finanziaria. Dispone di 97 persone.

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