Giampaolo Giuliani, Sole 24 Ore, Rebus sulla territorialità per i servizi bancari

Giampaolo Giuliani, Sole 24 Ore, Rebus sulla territorialità per i servizi bancari

Sole 24 Ore

Rebus sulla territorialità per i servizi bancari

Giampaolo Giuliani

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Esonero parziale dalla comunicazione telematica, il cui obbligo è stato rinviato al 2 novembre prossimo, per i soggetti passivi nazionali che realizzano operazioni esenti e si avvalgono della dispensa degli adempimenti contabili in base all’articolo 36 bis del Dpr 633/72.

Il decreto del 5agosto prevede, infatti, per questi soggetti, che l’esonero dall’emissione e registrazione delle fatture sia esteso anche all’invio della comunicazione telematica, nel caso in cui realizzino operazioni esenti ai sensi dell’articolo io, tranne quelle indicate ai numeri 11 (cessioni di oro da investimento), 18 (prestazioni sanitarie) e 19 (ricovero e cura) dello stesso articolo.

Ad ogni modo, si tratta di una dispensa che, per come è formulata la norma, interessa soltanto le operazioni attive esenti, realizzate da soggetti che si avvalgono dèlla dispensa dell’articolo 36 bis, mentre per quel che concerne le operazioni passive, i soggetti in questione devono presentare la comunicazione telematica al pari degli altri operatori nazionali.

Non solo, se realizzate da soggettinonresidenti,le operazioni passive richiedono sempre l’autofatturazione.

Chiara in questo senso la circolare 12/E/2010, punto 3.1:
‘nell’ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di cessionario committenti nazionali, questi ultimi devono provvedere all’autofatturazione indicando in fattura, anziché l’Iva dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta non imponibile o esente. Il documento deve essere annotato nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto (articoli 23 e 25, Dpr 633/72), ma non deve essere riportato nel quadro VJ’.

Questo significa, ad esempio, che le prestazioni bancarie, quali gli interessi pagati da una banca svizzera, sammarinese o lussemburghese a operatori italiani (a nulla influisce il fatto che si avvalgano dell’opzione di cui all’articolo 36 bis), richiedono sempre la predisposizione dell’autofattura e la doppia annotazione del documento nei registri delle fatture emesse e degli acquisiti oltre al- la comunicazione telematica.

Parlando di operazioni bancarie esenti è opportuno rammentare il problema della corretta individuazione della territorialità ai fini Iva delle cessioni di azioni, quote, eccetera, che determina una situazione oltre modo articolata per quanto attiene la predisposizione della comunicazione telematica. Fino al 31 dicembre 2009 queste operazioni erano considerate, o meglio assimilate, alle prestazioni di servizi. Le modifiche introdotte all’articolo 7, Dpr 633, non consentono pi di fare questa assimilazione, perlomeno in termini così immediati, sicché ci si deve interrogare come debbano essere considerate oggi queste operazioni.

Infatti, se le cessioni di azioni e quote fossero considerate beni mobili, le cessioni fisicamente realizzate in Italia (titoli depositati in Italia) da parte di operatori nazionali in favore di operatori residenti in paesi black list andrebbero inserite nella comunicazione, salvo che per gli operatori che hanno chiesto la dispensa di cui all’articolo 36 bis. Le operazioni passive, invece andrebbero sempre indicate.

Diversamente se le cessioni fossero materialmente effettuate fuori dallo stato italiano, andrebbero comunque escluse dalla comunicazione, in quanto cessioni di beni territorialmente non rilevanti ai fini lva.

Infine, nel caso in cui le cessioni di azioni e quote fossero considerate come prestazioni di servizi, soltanto le operazioni attive realizzate da operatori italiani in 36 bis sarebbero escluse, mentre dovrebbero essere in ogni modo inserite nella comunicazione le operazioni passive.

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