Graduatorie docenti delle scuole di San Marino, risponde la Pa: “È normale che siano affette da vizi sostanziali se sono provvisorie”

Graduatorie docenti delle scuole di San Marino, risponde la Pa: “È normale che siano affette da vizi sostanziali se sono provvisorie”

Arrivano chiarimenti dalla direzione generale della Funzione Pubblica e dall’Ufficio Gestione Personale Pa sulla gestione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e sostituzioni per il personale docente delle scuole sammarinesi.

Le graduatorie, spiegano in una nota congiunta la direzione generale della Funzione Pubblica e l’Ufficio Gestione Personale Pa, sono “formate da apposita commissione, secondo quanto previsto dalla legge n.41/1979, richiamata dalla più recente legge n.188/2011″.

La commissione è composta dal dirigente dell’Ufficio Gestione Personale Pa, o altro funzionario da lui designato, che la presiede; un dirigente scolastico designato dal direttore del dipartimento Istruzione; un membro indicato dal direttore Risorse Umane e Organizzazione; un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali”.

Come accade sin dal 1979, la formazione delle graduatorie “avviene secondo le seguenti fasi: nella prima fase, entro il 20 luglio di ogni anno, vengono elaborate le graduatorie provvisorie; le suddette graduatorie provvisorie sono pubblicate mediante affissione per almeno 10 giorni ad valvas palatii, presso l’albo dell’Ufficio Gestione Personale Pa medesimo, negli albi delle Scuole sammarinesi, mediante trasmissione di copia alle organizzazioni sindacali e attraverso il portale internet della Pubblica amministrazione www.gov.sm; contro le graduatorie provvisorie è ammesso ricorso alla predetta commissione paritetica (i ricorsi, redatti in carte semplice, debbono essere, per legge, depositati all’Ufficio Gestione Personale Pa entro il 31 luglio di ogni anno, debbono contenere i motivi di doglianza e debbono essere comunicati, mediante lettera raccomandata o raccomandata elettronica, almeno al primo di coloro che immediatamente precedono il ricorrente nelle graduatorie provvisorie); entro i dieci giorni successivi, la commissione provvede a esaminare e a decidere con atto motivato i ricorsi nonché a formare le graduatorie definitive contro le quali sono, comunque, esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione in sede amministrativa e/o giurisdizionale”.

Come si evince dalla suddetta descrizione, “è assolutamente fisiologico e ordinario che le graduatorie provvisorie, oggetto delle contestazioni e dei rilievi diffusi e pubblicati sui media, possano essere affette da errori meramente materiali, ovvero da vizi sostanziali”.

A tale fine, “il legislatore ha previsto le suddette due fasi di formazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, proprio per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento teso al perfezionamento delle graduatorie definitive, per cui nessun obbligo per gli interessati di ‘fare una cinquantina di ricorsi’ poiché, come sopra evidenziato, è sufficiente il ricorso ad almeno il primo di coloro che immediatamente precedono il ricorrente, e nessuna ‘anomalia straordinaria’ di cui fare pubblica ammenda, rispetto a quanto ordinariamente avviene da anni, in tema di conferimento di incarichi e sostituzioni in favore dei docenti”.

L’Ufficio competente “è pronto e disponibile a fornire agli interessati i chiarimenti del caso, a fare visionare/estrarre copia della documentazione secondo i dettami della normativa in materia di accesso agli atti e a raccogliere, per iscritto o direttamente allo sportello, e senza necessità di notifica ad almeno un controinteressato, le segnalazioni concernenti mere irregolarità materiali chiaramente riconoscibili che verranno sanate in fase di stesura delle graduatorie definitive”.

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