Immobili, colpiti i paradisi fiscali. Francesco Squeo , Italia Oggi

Immobili, colpiti i paradisi fiscali. Francesco Squeo , Italia Oggi

Italia Oggi
E’ quanto emerge dall’analisi della  legge n. 214 del 2011
Immobili, colpiti i paradisi fiscaliDecisiva la mancata applicazione dell’imposta all’estero
Francesco  Squeo
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L’Ivie si abbatte sugli immobili situati nei paradisi fiscali. Ciò perché detti Paesi, in via generale, non applicano un’imposta patrimoniale sugli immobili. E’ quanto emerge dall’analisi dell’art.19, commi da 13 a 17, della manovra Monti (legge 214/2011). Come noto, le convenzioni contro le doppie imposizioni attribuiscono la potestà impositiva sul patrimonio costituito da beni immobili, allo Stato in cui questi sono localizzati. Detto principio è stato puntualmente considerato dal legislatore italiano, in sede d’introduzione dell’Ivie: ai fini della determinazione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, il comma 16 dispone un meccanismo di credito d’imposta. Questo è finalizzato a eliminare la doppia imposizione giuridica internazionale che sorge quando (anche) lo Stato in cui è localizzato l’immobile applica un’imposta patrimoniale su tale bene: ‘Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile”. Soggetto inciso dall’Ivie è la persona fisica residente fiscale in Italia, sui beni immobili esteri di cui esprima il possesso mediante la proprietà ovvero la titolarità di diritti reali immobiliari, limitatamente al periodo di possesso. In buona sostanza potranno verificarsi i casi di seguito esaminati. L’ammontare della patrimoniale applicata nello Stato estero è superiore o uguale all’Ivie: nessuna imposta sarà dovuta in Italia, per via del meccanismo del credito d’imposta. Invero la modalità di cui all’art.19, comma 16, salvo diversa interpretazione di cui all’emanando decreto direttoriale, consentirà di dedurre pienamente dall’imposta italiana (Ivie) quella già assolta all’estero. Ove l’imposta patrimoniale estera corrisposta fosse inferiore all’Ivie, sarà da versarsi la differenza. Ai sensi dell’art.19, comma 15, il valore da assumere quale base imponibile su cui applicare l’aliquota dello 0,76%: -È costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile… La modalità di valorizzazione è conforme a quella prevista in sede di scudo fiscale (si veda la circolare 43/E del 2009 ). Emersione che mediante la dichiarazione riservata prodotta all’Agenzia delle entrate vincolerà anche ai fini dell’assolvimento dell’Ivie. Si pensi ai molteplici immobili situati in Paesi da cui non era possibile attuare la regolarizzazione (si veda la lista dei Paesi da cui era consentito regolarizzare, di cui alla circolare 43/E del 2009), che sono stati scudati mediante il rimpatrio giuridico, perfezionato tramite il conferimento di un mandato di amministrazione fiduciaria (dell’immobile) a una società fiduciaria residente. Trattasi di beni situati in paradisi fiscali ovvero in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni a fini fiscali con l’Italia. Con detta modalità, si ricorda, il bene permane nella proprietà e titolarità esclusiva del contribuente, in modo che le conseguenze fiscali del possesso dell’immobile si realizzano direttamente in capo a questi, consentendogli comunque l’esonero dalla compilazione del modulo RW, in costanza di rapporto fiduciario. In costanza di mandato ad amministrare-il bene necessiterà per la fiduciaria ricevere dal contribuente la provvista finanziaria per il pagamento dell’Ivie, considerato il rapporto di segretazione che permea il rimpatrio e i sottesi obblighi derivanti. Cosa accadrà qualora il contribuente non provveda alla fornitura della provvista? L’art.19 nulla dice in merito, differentemente dall’obbligo di segnalazione che incombe invece sugli intermediari finanziari, di cui all’art.19, comma 8, con riferimento all’applicazione dell’imposta di bollo speciale’ sulle attività finanziarie segretate. Si ricorderà che anche le quote di Sci monegasca (la società semplice di matrice francese che detiene immobili) erano state fatte oggetto di rimpatrio giuridico con la predetta modalità. È interessante osservare che, a mente della circolare 49/E del 2009, quesito 2.5, era consentita l’iscrizione in dichiarazione riservata delle quote tra le altre attività finanziarie (rigo B2) ovvero tra i beni immobili e diritti immobiliari (rigo B3). Nel primo caso dovrà essere versata l’imposta di bollo speciale (trattandosi di attività finanziarie segretate) in misura dell’1% nel 2012; nel secondo caso potrebbe invece derivare un indebito vantaggio con assenza di tassazione (ai fini dell’Ivie), laddove si guardasse all’immobile riferendone la proprietà a fini fiscali alla Sci anziché alla persona fisica. Altra disparità di trattamento si verificherà, tra l’altro, nel caso in cui si siano regolarizzate le quote di una società che detenga un immobile, che non dovrebbe quindi assolvere all’Ivie perché diversa dalla persona fisica, mentre le quote concorreranno ai fini del versamento dell’imposta patrimoniale dello 0,1% per il 2011 e il 2012, in quanto trattasi di attività finanziarie (non segretate) detenute all’estero.

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