Iniziato processo a Gatti e Galassi, Antonio Fabbri su L’informazione di San Marino

Iniziato processo a Gatti e Galassi, Antonio Fabbri su L’informazione di San Marino

A tre anni dal rinvio a giudizio è iniziato il processo a carico di Gabriele Gatti e Clelio Galassi

I due ex segretari di Stato sono accusati, a vario titolo, di riciclaggio di denaro ritenuto frutto di tre episodi corruttivi legati, secondo le ricostruzioni dell’accusa, all’operazione della ex Grey &Grey-Centro Uffici dei Tavolucci (definita “la madre delle tangenti”), alla concessione della licenza della EuroCommecialBank e alla vicenda della nuova sede della Wonderfood. Ieri il processo, davanti al Commissario della legge Simon Luca Morsiani, si è aperto con le questioni preliminari.

La costituzione di parte civile L’Avvocatura dello Stato, per conto dell’Eccellentissima Camera ha chiesto di costituirsi parte civile nel processo. Gli avvocati Sabrina Bernardi e Simona Ugolini hanno richiamato le motivazioni dell’istanza, presentata lo scorso 15 novembre, affermando che il reato contestato lederebbe l’amministrazione della giustizia e il tessuto economico, con condotte lesive dello Stato “da parte di persone che hanno rivestito importanti cariche pubbliche. Confermiamo la richiesta di costituzione di parte civile”. Non si è opposta la procura Fiscale rappresentata da Roberto Cesarini e Giorgia Ugolini.

Hanno chiesto il rigetto della richiesta di costituzione di parte civile, invece, le difese. L’avvocato Alberto Selva difensore di Clelio Galassi si è dichia- rato contrario alla costituzione di parte civile dell’avvocatura ritenuta “inammissibile e infondata. Quelle che vengono richiamati sono reati contro l’amministrazione pubblica – ha detto – non c’entrano nulla con l’attività che lei è chiamato a svolgere, perché non sono queste le condotte che vengono contestate. L’associazione per delinquere è stata archiviata già in fase istruttoria. C’è l’imputazione di Galassi separata da quella di Gatti. E allora non si può, solo perché Galassi ha ricoperto ruolo istituzionale vent’anni fa, sostenere che le condotte contestate ledano lo stato. A meno che più che una esigenza di giustizia si voglia sostenere un’esigenza di Piazza. Quindi credo che vadano saggiamente tenute fuori da questa porta le suggestioni di carattere di piazza, popolari, da bar”, ha detto l’avvocato Alberto Selva, non ravvisando il nesso tra reato contestato e danno allo Stato e chiedendo pertanto di rigettare la costituzione di parte civile.

Analogamente l’avvocato di Gabriele Gatti, ieri presente in aula, Gian Nicola Berti. Il legale non ravvisa gli elementi per sostenere che l’Eccellentissima camera “sia soggetto passivo del reato contestato”. “Il fatto dell’imputato dannoso dell’Eccellentissima camera, io non riesco a vederlo da parte di Gabriele Gatti. Non riteniamo che il clamore mediatico, che avrebbe causato danno allo Stato, sia attribuibile al nostro assistito”. Anche l’avvocato Filippo Cocco, difensore sempre di Gatti, ha contestato la costituzione di parte civile: “Ritengo non debba essere autorizzata perché manca il danno diretto e immediato come conseguenza della azione contestata”.

Dopo una breve camera di consiglio il giudice Morsiani, valutata concreta la legittimazione ad agire e fondata la “causa petendi” dell’Avvocatura, ha ammesso la costituzione dell’Eccellentissima Camera come parte civile.

Le questioni preliminari Si è aperta quindi la discussione sulle questioni preliminari. Due, sostanzialmente, quelle poste dagli avvocati difensori di Gabriele Gatti che, per queste, hanno chiesto la remissione degli atti in istruttoria. La prima eccezione riguarda il capo di imputazione che le difese ritengono indeterminato. “Stiamo parlando di riciclaggio o autoriciclaggio? Non ho mai visto un capo di imputazione che, quanto ai reati presupposti, parla genericamente di reati contro la pubblica amministrazione – ha detto l’avvocato Cocco – Il principio di legalità e tassatività deve essere rispettato. Nel momento in cui c’è il rinvio a giudizio mi devi dire quale condotta è stata consumata come reato presupposto. Quindi bisognerebbe che il fascicolo tornasse all’inquirente, per la specificazione del capo di imputazione. Perché noi non abbiamo nessun problema a farlo questo processo, ma nell’ambito della legalità”, ha detto l’avvocato Cocco.

Secondo motivo per il quale è stata richiesta la remissione degli atti in istruttoria, è la sostenuta violazione del diritto di difesa. “Gabriele Gatti è stato messo in carcere per una accusa che poi è decaduta ed è stato scarcerato con delle modalità inaccettabili. Credo che sia l’unica persona che viene scarcerata e impugna la sua scarcerazione. Quando è stato scarcerato – ha detto l’avvocato Cocco – gli è stato impedito di parlare di giustizia e di politica, a cinque mesi dalle elezioni politiche. Con chiunque tranne il suo difensore”.

Poi l’avvocato Cocco contestando duramente l’istruttoria del commissario Buriani parla di eccessiva segretazione degli atti, e contesta che il magistrato non si sia astenuto quando Gatti “era stato arrestato perché erano contestate condotte contro la magistratura. E questa cosa non è sanabile”. Lamenta poi che Gatti non è stato interrogato prima del rinvio a giudizio e ribadisce la necessità che venga “sanato il decreto di citazione, altrimenti non sappiamo da cosa ci dobbiamo difendere”, ha detto sostenendo la violazione del diritto di difesa e ribadendo la richiesta di remissione degli atti in istruttoria, richiamando tra l’altro anche l’ormai nota sentenza dei Garanti sulla fattispecie commissiva del reato di riciclaggio.

Ha insistito sulle stesse richieste l’avvocato Gian Nicola Berti: “Le chiedo di avere il coraggio di applicare la legge”, ha detto, e a sua volta ha sollevato la nullità degli atti e la richiesta regressione alla fase inquirente. Si è associato alle richieste dei colleghi l’avvocato Paride Bugli.

L’avvocato dello Stato, Sabrina Bernardi, ha per contro affermato: “La richiesta di remissione in istruttoria non deve essere accolta, perché la regressione sulla base di giurisprudenza consolidata è circostanza di natura eccezionale. E’ sempre ammissibile la possibilità di assumere la prova, integrarla e colmare eventuali lacune difensive nel processo e nella fase del dibattimento. La stessa giurisprudenza internazionale Cedu ha avuto modo di precisare che l’equità del processo, deve essere parametrica sull’intero processo e non sulle singole fasi”, ha detto l’Avvocatura dello Stato. Diversamente da quanto sostenuto dalle difese il capo di imputazione, per l’avvocatura, “risulta in realtà coerente con la previsione astratta del titolo di reato che è indicato e conforme alle caratteristiche accolte dalla giurisprudenza consolidata”. Ha quindi chiesto di rigettare le istanze difensive.

Anche il Procuratore del fisco Roberto Cesarini ha chiesto di rigettare l’istanza di remissione degli atti in istruttoria. “Nelle accuse sono delineati i fatti che vengono addebitati. Poi discuteremo in questa sede quella sentenza dei garanti, sulla non punibilità ante 2013 per fatti che comunque non possono esser considerati legittimi. Semmai non punibili, ma non leciti. Le tutele dei diritti difensivi, facendo riferimento anche ai principi europei sull’istruttoria debbono essere valutate nell’insieme. Quindi la Procura fiscale ritiene non accoglibile l’istanza di remissione degli atti in istruttoria”.

Il Commissario delle legge Morsiani, con ordinanza, ha nella sostanza condiviso le posizioni di Avvocatura e Procura fiscale e rigettato le eccezioni difensive, disponendo di procedere.

Il processo proseguirà il 7 dicembre. Udienza dedicata alle ulteriori preannunciate eccezioni preliminari.

Da L’informazione di San Marino 20/11/21

 

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