Interpellanza Civico10 su redditi da capitale all’estero

Interpellanza Civico10 su redditi da capitale all’estero

I sottoscritti consiglieri
•    analizzato l’articolo 13, comma 1, lettere g) e h), della “Riforma Fiscale” (legge 166/2013) la quale prevede la possibilità, su opzione del contribuente, di sottoporre a tassazione separata a San Marino “gli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni” e “gli interessi derivanti da rapporti di conto corrente accesi presso istituti finanziari esteri”;

•    considerato l’articolo 13, comma 2, punti vi e vii, della “Riforma Fiscale” che prevede una tassazione, nel primo caso, dell’8% sul netto frontiera e, nel secondo caso, dell’11% sul netto frontiera, intendendo con netto frontiera “l’ammontare della componente di reddito estero così come percepito dal soggetto passivo al netto di eventuali imposte assolte nello stato della fonte”;
•    valutato l’articolo 103, comma 3, della “Riforma Fiscale” che prevede “Con riferimento al regime di tassazione separata degli interessi, premi ed altri frutti generati da titoli obbligazionari esteri o da altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera g), quando questi siano realizzati per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l’imposta sostitutiva di cui al comma 2, lettera vi, del medesimo articolo è riscossa mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Su opzione del contribuente la predetta ritenuta può essere considerata a titolo d’acconto e i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente secondo il proprio regime di tassazione.”
richiedono chiarimenti circa le modalità con cui un contribuente che detenga conti correnti all’estero di cui all’art.13, comma 1, lettera h) e che percepisca redditi da interesse in questa forma oppure che, per il tramite di istituzioni finanziarie estere, percepisca redditi da capitale provenienti da obbligazioni e altri titoli di credito esteri diversi dalle azioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera g), possa esercitare l’opzione prevista dalla legge. 
In questi casi non è contemplata dalla legge (per ovvie ragioni) la possibilità di avvalersi di istituzioni finanziarie sammarinesi che possano agire come sostituti di imposta, ma la legge stessa ovviamente prescrive comunque l’obbligo di dichiarazione di questi redditi percepiti e, su opzione del contribuente, la possibilità di sottoporli a tassazione separata anziché di aggiungerli al reddito sottoposto a tassazione progressiva” e considerato che lo stesso quesito vale anche per i redditi da capitale sotto forma di capital gain sulle azioni o di dividendi, sempre percepiti per il tramite di istituti finanziari esteri,
chiedono al Governo
come deve operare un soggetto che abbia redditi da capitale all’estero e/o li percepisca tramite soggetti finanziari esteri per effettuare la dichiarazione a San Marino?
San Marino, lì 1 luglio 2014

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