Italia Oggi, Franco Ricca. Operazioni proprie e della casa madre in contabilita’ distinta

Italia Oggi, Franco Ricca. Operazioni proprie e della casa madre in contabilita’ distinta

Italia Oggi

Dalla circolare 37 dell’Agenzia delle entrate emerge la traccia della prossima dichiarazione

Stabile organizzazione, Iva al bis

Operazioni proprie e della casa madre in contabilità distinta

Franco Ricca

Dichiarazione annuale Iva con moduli contabili distinti per la stabile organizzazione che, oltre alle operazioni proprie, veicola quelle effettuate in Italia dalla casa madre estera. Ma anche per l’impresa italiana che effettua operazioni territorial-mente rilevanti prodotte dalla propria stabile organizzazione all’estero. Sono queste le novità che, con tutta probabilità, troveranno posto nella prossima dichiarazione annuale Iva, alla cui modulistica sono verosimilmente al lavoro i tecnici dell’Agenzia delle entrate.

Novità che possono desumersi dalla circolare n. 37 del 29 luglio 2011, con la quale l’Agenzia ha illustrato la riforma della territorialità scattata nel 2010, ma che, in parte, erano già necessitate da modifiche precedenti.

La stabile organizzazione quale soggetto passivo residente In base all’art. 7 del dpr 633/72, come riformulato dal dlgs n. 18/2010, conformemente alla normativa comunitaria, la stabile organizzazione in Italia di un soggetto passivo estero si considera, ai fini dell’Iva, «soggetto passivo stabilito» relativamente alle operazioni attive da essa stessa poste in essere, nonché alle operazioni passive ricevute e utilizzate, nel territorio dello stato.

Di conseguenza, circoscrivendo il discorso alle sole operazioni attive, la stabile organizzazione, per le operazioni proprie, assume a pieno titolo anche la veste di debitore dell’Iva, al pari degli altri soggetti «residenti» (nel peculiare significato che tale espressione assume agli effetti dell’Iva).

 

L’estensione della qualifica di debitore dell’Iva Fermo quanto sopra, la stabile organizzazione pub assumere la veste di debitore dell’Iva anche quando non è essa stessa protagonista dell’operazione territorialmente rilevante. Questo avviene, nella disciplina armonizzata della direttiva, quando la stabile organizzazione «partecipa» alle operazioni territoriali poste in essere dalla casa madre estera, come si desume dall’art. 192-bis della direttiva 112 del 2006. Sul concetto di partecipazione, pur senza fornire un’espressa definizione positiva, l’art. 53 del regolamento n. 282/2011 offre importanti indicazioni, precisando anzitutto che si presume che la stabile organizzazione non partecipi all’operazione posta in essere dal soggetto estero, a meno che costui utilizzi i mezzi tecnici o umani della stabile organizzazione per operazioni inerenti alla realizzazione dell’operazione effettuata nel territorio dello stato, prima o durante la realizzazione dell’operazione stessa.

La stessa disposizione chiarisce poi che la partecipazione non si realizza se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati solo per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero di crediti; tuttavia, se viene emessa-fattura con il numero identificativo della stabile organizzazione, si presume, salvo prova contraria, che essa abbia partecipato alla realizzazione dell’operazione.

In sintesi, la stabile organizzazione è debitore dell’Iva sulle operazioni territoriali, in ogni caso (e dunque anche quando il destinatario è un soggetto passivo stabilito in Italia), quando effettua essa stessa l’operazione, oppure quando vi partecipa nel senso sopra precisato.

 

Assunzione della qualifica «per necessità» In base alla normativa nazionale, inoltre, la stabile organizzazione è. tenuta ad assolvere gli adempimenti ‘ d’imposta quando l’operazione territoriale è posta in essere dalla casa madre estera nei confronti di un soggetto passivo estero oppure di un privato consumatore. In questa ipotesi, infatti, la stabile organizzazione, pur essendo estranea all’operazione, deve assolvere gli adempimenti per conto della casa madre estera ai sensi dell’art. 17, dpr 633/72, come se fosse un rappresentante fiscale. Si deve ricordare, al riguardo, che già dal 2009, dopo l’emanazione del dl n. 135/2009, è venuta meno la possibilità per il soggetto estero che ha una stabile organizzazione in Italia di identificarsi anche tramite rappresentante fiscale o direttamente, sicché le operazioni poste in essere (o ricevute) dovranno essere veicolate attraverso la stabile organizzazione. Le modifiche introdotte dal dl 135/2009 inducevano a ritenere che si rendesse pertanto necessario, ferma l’unicità della posizione Iva, ricorrere all’applicazione separata dell’imposta, per tenere distinte, anche ai fini del diritto alla detrazione, da un lato, le operazioni proprie della stabile organizzazione e, dall’altro, quelle veicolate per conto della casa madre.

Questa esigenza sembra essere stata colta ora dalla circolare n. 37/2011, che chiarisce infatti che, per le operazioni rese da un soggetto estero nei confronti di privati consumatori, oppure di soggetti passivi esteri, gli obblighi d’imposta dovranno essere assolti dal soggetto stesso tramite il numero di partita Iva attribuito alla sua stabile organizzazione italiana, adottando però una distinta serie di numerazione delle fatture non riferibili alle operazioni poste in essere dalla stabile organizzazione. Sembra corretto dedurne, quindi, che la stabile organizzazione dovrà applicare separatamen te l’imposta, tenendo distinte, da un lato, le operazioni proprie e quelle alle quali abbia partecipato, e, dall’altro, le operazioni veicolate per conto del soggetto estero, e che le due categorie di operazioni dovranno essere indicate in distinti moduli della dichiarazione annuale Iva 2012.

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