Segue decreto ministeriale
ItaliaOggi (di ieri 14 febbraio 2013)
Antiriciclaggio, Russia in off side
GIUSTIZIA E SOCIETA’
Di Cristina Bartelli
La Federazione fuori dalla white list
La Federazione Russa fuori dalla white list antiriciclaggio. Confermata invece la Svizzera. Esclusi illustri Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. È questo il chi sale e chi scende nell’elenco dei paesi cosiddetti equivalenti ai fini della normativa antiriciclaggio che il ministero dell’economia pubblica annualmente come richiesto dalle direttive in materia di antiriciclaggio. Nel decreto del 1° febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 37 di ieri, dunque l’elenco perde un paese, la Federazione Russa, assottigliandosi a 12 paesi invece dei 13 dell’ultimo elenco, pubblicato il 5 ottobre 2011, con il decreto del 28 settembre 2011. I paesi considerati dallo stato italiano equivalenti e cioè che hanno adottato misure ai fini antiriciclaggio compatibili con le regole interne sono: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Singapore, Stati Uniti d’America, Repubblica del Sudafrica e Svizzera. Per quanto riguarda i cosiddetti territori nulla cambia rispetto alla precedente lista che dunque risulta così composta: Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba. Nella lista non entrano perché beneficiano di un riconoscimento automatico, come evidenziato nelle premesse del decreto gli stati appartenenti all’area economica europea: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Ai fini dei controlli antiriciclaggio questo si traduce in una richiesta di adeguata verifica della clientela per gli intermediari che operano con persone proveniente da paesi esclusi dalla lista mentre i controlli per i paesi presenti sono equiparati a quelli previsti per i paesi a cui si applicano le direttive anti riciclaggio. L’elenco di stati extraUe e territori stranieri sarà soggetto a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale (Gafi), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del Gafi, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale.
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2013
Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi. (13A01304) (GU n.37 del 13-2-2013)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’
criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la direttiva 2006/70/CE della commissione del 1° agosto 2006
recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione
di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le
procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per
l’esenzione nel caso di un’attivita’ finanziaria esercitata in modo
occasionale o su scala molto limitata;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della
Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e, in
particolare, l’art. 25, comma 2, nonche’ l’art. 25, comma 1, lettera
c) del medesimo decreto legislativo;
Vista la Sezione IV del Capo I del Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Visto l’accordo tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari e
territori stranieri da considerare equivalenti, raggiunto a margine
della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall’art. 41,
paragrafo 1 della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28
settembre 2011 e la necessita’ di modificarlo come segue a seguito
dell’accordo raggiunto a margine della riunione del 26 giugno 2012
del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo;
Rilevato che l’inclusione nell’elenco degli Stati extracomunitari e
territori stranieri da considerare equivalenti non preclude la
necessita’ di operare in base all’approccio basato sul rischio e
costituisce una presunzione confutabile per l’applicazione delle
misure semplificate di adeguata verifica della clientela nei rapporti
con enti aventi sede in detti Stati e territori;
Considerato altresi’ che, nonostante l’inclusione nell’elenco degli
Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare
equivalenti e’ ribadito l’obbligo di cui all’art. 13 della direttiva
2005/60/CE di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica
della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente,
nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio
piu’ elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nei
rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti Stati
e territori;
Vista la necessita’ di assicurare l’uniformita’ dell’elenco degli
Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare
equivalenti con quello redatto a margine della riunione del 26 giugno
2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo e la rilevanza a tale fine della
concertazione con gli Stati membri e con la Commissione europea anche
nell’ipotesi prevista dal successivo art. 3 del presente decreto;
Viste le informazioni disponibili a livello internazionale, le
informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo adottati dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale
(GAFI), dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal
Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale sulla base
delle raccomandazioni e della metodologia GAFI riviste nel 2003,
nonche’ le ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati
interessati;
Considerato che la lista comune non include gli Stati appartenenti
all’area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che
beneficiano di un riconoscimento automatico di equivalenza basato
sull’obbligo, per tali paesi, di dare applicazione alle misure di cui
alla direttiva 2005/60/CE;
Considerato che la commissione non ha finora adottato alcuna
decisione ai sensi dell’art. 40, paragrafo 4 della citata direttiva
2005/60/CE ove si prevede che la Commissione europea, qualora rilevi
che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all’art. 11,
paragrafo 1 o 2, all’art. 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure
definite a norma del paragrafo 1, lettera b) dell’art. 40 o dell’art.
16, paragrafo 1, lettera b) della direttiva stessa o che la
legislazione di tale paese terzo non consente l’applicazione delle
misure richieste all’art. 31, paragrafo 1, primo comma della
Direttiva, adotti una decisione di accertamento di tale situazione,
secondo la procedura di cui all’art. 41, paragrafo 2 della Direttiva
medesima;
Considerato che l’art. 33 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 prevede che, quando la commissione adotta una decisione a
norma dell’art. 40, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE, i
destinatari del citato decreto non possano ricorrere a soggetti terzi
del paese terzo oggetto della decisione per l’assolvimento degli
obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettere a), b), e c) del
medesimo decreto;
Considerato che l’art. 25, comma 1 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli enti creditizi e finanziari
situati in Stati extracomunitari ritenuti equivalenti saranno
assoggettati a obblighi semplificati di identificazione e che l’art.
25, comma 4 del medesimo decreto legislativo dispone che, anche in
tal caso gli enti e le persone soggetti al decreto raccolgano
comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa
beneficiare di misure semplificate;
Considerato che l’art. 11, comma 4 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 prevede che gli intermediari finanziari di cui
ai commi 1 e 2 dello stesso articolo del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 stabiliscano che le proprie succursali e
filiazioni situate in Stati extracomunitari applichino misure
equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata
verifica e conservazione prevedendo altresi’ l’obbligo, per tali
soggetti, qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non
consenta l’applicazione di misure equivalenti, di darne notizia
all’autorita’ di vigilanza di settore in Italia e di adottare misure
supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
Considerato che l’art. 29 del citato decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, al fine di evitare il ripetersi delle
procedure di adeguata verifica della clientela di cui all’art. 18,
consente ai soggetti destinatari degli obblighi di fare affidamento
sull’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela
effettuato da terzi e che responsabili finali dell’assolvimento di
tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ricorrono a terzi;
Considerato che l’art. 32 del citato decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 stabilisce che per «terzi» devono intendersi
gli enti o le persone enumerati nell’art. 2 della direttiva
2005/60/CE o enti e persone equivalenti situati in uno Stato
extracomunitario, a condizione che siano soggetti a registrazione
professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; che applichino
misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di
conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti
dalla direttiva e che siano soggetti alla sorveglianza intesa a
garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo
V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato
extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti
dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria nella seduta del 15
novembre 2012;
Decreta:
Art. 1
A far data dall’entrata in vigore del presente decreto, gli Stati
extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi
equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del
terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali
obblighi sono:
1. Australia;
2. Brasile;
3. Canada;
4. Hong Kong;
5. India;
6. Giappone;
7. Repubblica di Corea,
8. Messico;
9. Singapore;
10. Stati Uniti d’America;
11. Repubblica del Sudafrica;
12. Svizzera.
Art. 2
L’elenco di cui all’art. 1 include altresi’, con i medesimi effetti
indicati nell’articolo detto, i seguenti territori:
1. Mayotte;
2. Nuova Caledonia;
3. Polinesia francese;
4. Saint-Pierre e Miquelon;
5. Wallis e Futuna;
6. Aruba;
7. Curacao;
8. Sint Maarten;
9. Bonaire;
10. Sint Eustatius;
11. Saba.
Art. 3
L’elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli
articoli 1 e 2 sara’ soggetto a revisione periodicamente, sulla base
delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle
informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo adottati dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale
(GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal
Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonche’ delle
ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.
Art. 4
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Roma, 1° febbraio 2013