La Segreteria Interni sul ‘voto di scambio’

La Segreteria Interni sul ‘voto di scambio’

Richiamo del Segretario AAII all’osservanza delle norme penali
che puniscono le violazioni alla libertà di voto

Nella conferenza stampa odierna

Valeria Ciavatta, Segretario di Stato per gli Affari Interni, fra le altre cose, ha affrontato il tema del cosiddetto “voto di scambio”, che costituisce reato ai sensi dell’art. 394 del codice penale recentemente integrato dalla riforma elettorale. Il codice punisce chiunque offra o prometta “utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino… ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo”.
“Siamo tutti tenuti all’osservanza di tale norma, ogni elettore e prima di tutto le Autorità dello Stato” ha detto il Segretario Ciavatta – “ed anzi c’è il dovere di vigilare, prevenire e contrastare le violazioni a garanzia dei diritti e del sistema democratico”. Ciò spetta in primo luogo a chi ha la responsabilità del corretto svolgimento delle elezioni, alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura, sotto lo sguardo vigile della Reggenza nella sua veste di supremo garante delle istituzioni. Ma anche il Governo nella sua funzione collegiale e cioè nell’adozione degli atti di sua competenza, non deve assumere decisioni che possano destare il sospetto della “ricerca di voti”. A tale principio si deve ispirare anche l’operato di ogni singolo Segretario di Stato per quanto di specifica competenza, così come l’attività dei Partiti, di ogni singolo candidato e di tutti gli organi dello Stato, sia in territorio che all’estero.
L’art. 394 C.p. infatti prevede una pena aggravata se il reato è commesso da chi ricopre incarichi pubblici. I comportamenti volti ad acquisire illecitamente i voti dei cittadini costituiscono reato dal 1974. Successivamente, nel 1997, fra le condotte illecite sono stati inseriti i rimborsi e le sovvenzioni per le spese di viaggio o di soggiorno. Infine, la riforma del 2007 ha introdotto l’esenzione di pena per l’elettore, che avendo accettato “l’utilità non dovuta” renda “confessione spontanea ed utile” e cioè contribuisca all’accertamento dei fatti.
Il Segretario Ciavatta ha inoltre fatto presente di aver raccomandato alle Forze dell’Ordine e all’Autorità Giudiziaria di compiere tutto quanto in loro dovere per contrastare ed eventualmente accertare quei comportamenti che possano configurarsi come “voto di scambio”.

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