Giuseppe Maria Morganti, La Tribuna Sammarinese: La sentenza della Corte di Cassazione del 7 ottobre scorso restringe gli ambiti operativi delle imprese / Iva e Irpeg anche per le sammarinesi se troppo introdotte in Italia
La sentenza della Corte
di Cassazione italiana
emessa il 7 ottobre scorso
segna la linea di demarcazione
fra l’economia
che un’impresa sammarinese
può realizzare
in piena autonomia,
rimanendo assogettata
al fisco dell’antica Repubblica
e quella invece
che, rivolgendosi al mercato
italiano, dovrà sempre
e comunque essere
assogettata al pagamento
delle imposte in Italia.
Dopo aver subito due
gradi di giudizio da parte
delle commissioni tributarie
di Rimini, il caso
di un’azienda sammarinese
che organizza
corsi di recupero per
studenti italiani, è giunto
in Cassazione ed anche
l’alta corte ha condiviso
il fatto che le sedi
italiane che fanno capo
all’azienda sammarinese,
non possono essere
semplicemente considerate
agenzie il cui reddito
deriva esclusivamente
dalle provvigioni incassate
per avere curato
il rapporto con gli studenti,
ma tutto il reddito
prodotto e cioè quello
fatturato dall’azienda
sammarinese agli studenti
paganti, debba essere
sottoposto ad imposizione
diretta e ad Iva.
DI …