lArticolo 1 della legge ‘Disciplina dell’Editoria e della professione degli operatori dell’informazione

lArticolo 1 della legge ‘Disciplina dell’Editoria e della professione degli operatori dell’informazione

Si allega, di seguito, nella prima stesura sottoposta al confronto e nella seconda stesura, come entrerà il Consiglio. Si evidenzia che se al confronto fosse stato sottoposto l’articolo sulle finalità come previsto nella seconda stesura, il confronto stesso sarebbe stato addirittura improponibile, perché l’articolo mina alla base i principi cui si deve ispirare la professione giornalistica, ed ha il vago sapore di una norma che intenda imbrigliare l’informazione citando ermetiche frasi in politichese che tutto significano fuorché il riferimento alle carte dei diritti che tutelano la libertà di espressione come diritto fondamentale.

STESURA SULLA QUALE E’ STATO FATTO IL PRIMO CONFRONTO:

Art. 1

(Finalità)

1. La disciplina in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell’Informazione inteso sia come libertà di manifestazione del pensiero, come riconosciuto dall’articolo 6 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, che come libertà di informare e diritto ad essere informati, come sancito dall’articolo 10 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà Fondamentali.
2. La presente disciplina ha come obiettivo:

– l’arricchimento della produzione e della circolazione dei prodotti editoriali;

– lo sviluppo delle imprese editrici in base al principio della concorrenza e del pluralismo;

– il sostegno dell’innovazione e dell’occupazione;

– il riconoscimento della qualità del sistema informativo e delle professioni ad esso connesse;

– la trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

STESURA MODIFICATA IN SEGUITO E CHE SARÀ SOTTOPOSTA ALLA PRIMA LETTURA:

Art. 1

(Finalità)


1. La disciplina in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha la finalità generale di tutelare e promuovere il pluralismo dell’Informazione, inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati, quale strumento basilare per la crescita ed il sostegno di una democrazia matura, di un buon governo e per l’evoluzione sociale, culturale ed economica del Paese.

2. Nell’intento di realizzare lo scopo di cui al precedente comma la presente legge si pone quali obiettivi:

– l’arricchimento della produzione e della circolazione dei prodotti editoriali;

– lo sviluppo delle imprese editrici in base al principio della concorrenza e del pluralismo;

– il monitoraggio di interventi miranti a pregiudicare sotto qualsiasi forma il diritto di cronaca e la libertà di manifestazione del pensiero;

– il sostegno dell’innovazione e dell’occupazione;

– il riconoscimento della qualità del sistema informativo e delle professioni ad esso connesse;

– la trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

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