L’informazione di San Marino: Condanne definitive di dirigenti bancari, ecco come agisce Bcsm

L’informazione di San Marino: Condanne definitive di dirigenti bancari, ecco come agisce Bcsm

L’informazione di San Marino

Condanne definitive di dirigenti bancari, ecco come agisce Bcsm 

SAN MARINO. E’ della scorsa settimana la notizia di una sentenza definitiva di condanna ad una pena pecuniaria, datata febbraio dello scorso anno ma della quale nulla si era saputo sul Titano, dei vertici di Asset Banca, Direttore Generale e Presidente. 

Condanna per avere omesso, in un caso parallelo alla vicenda Re Nero, di avere comunicato i titolari effettivi di due rapporti che la Banca, tramite Direttore e Presidente, aveva accesi presso due intermediari finanziari italiani a Milano, per conto di terzi. Ma cosa accade in caso di condanne di soggetti che operano in ambito bancario e finanziario? Lo abbiamo chiesto a Banca Centrale, istituto deputato alla vigilanza del settore.

In caso di condanna definitiva
– a San Marino, in Italia o
altro stato – di un funzionario
o dirigente di banca sammarinese,
quali sono le regole a
San Marino?

“Anzitutto preme precisare
che ai sensi dell’art.15 della
Legge n.165/2005, l’Autorità di
Vigilanza è chiamata a stabilire
i requisiti di “onorabilità” (oltre
che di professionalità e di indipendenza)
unicamente per “i
soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione
o controllo”, comunemente definiti
“esponenti aziendali”, nel
cui perimetro rientrano tipicamente
i membri del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio
Sindacale ed il Capo della
Struttura Esecutiva (Direttore
Generale o amministratore a
ciò delegato). Ne consegue per
i casi di condanna definitiva di
un “funzionario o dirigente” di
banca (salvo il caso in cui ne
sia anche “esponente”), occorre
fare assegnamento su altre
fonti giuridiche (di comune
applicazione ad ogni impresa
sammarinese) nonché su quanto
eventualmente previsto dal
rispettivo contratto di lavoro.
Nel caso di esponenti aziendali
di banche, l’art.IV.II.1 del
Reg.2007-07, fatto salvo il
possesso del generale requisito
di idoneità previsto dalla legislazione
societaria, aggiunge,
quale ulteriori requisiti di
onorabilità:


a) non avere mai subito, fatti
salvi gli effetti della riabilitazione,
condanne definitive
a pene detentive per reati
rilevanti;


b) non avere mai subito, fatti
salvi gli effetti della riabilitazione,
condanne definitive per
misfatti rientranti tra i reati
contro l’ordine pubblico, contro
la fede pubblica o dei privati
contro la pubblica amministrazione,
per i quali sia stata
applicata la pena della prigionia
per un tempo non inferiore
ad un anno non sospesa;

c) non avere mai subito, fatti
salvi gli effetti della riabilitazione,
condanne definitive per
misfatti di altra natura per i
quali sia stata applicata la pena
della prigionia per un tempo
non inferiore a due anni non
sospesa;

d) non aver ricoperto incarichi
di esponente in imprese finanziarie
sottoposte negli ultimi
cinque anni a provvedimenti
straordinari di cui alla Parte
II, Titolo II, Capi I e II della
LISF”.

La condanna deve essere
comunicata all’autorità di
vigilanza e in che termini?

“Le vigenti disposizioni di
vigilanza (cfr. Parte IV del
Reg.2007-07) prevedono che
la verifica, anche documentale,
della sussistenza e della
permanenza dei requisiti degli
esponenti aziendali, stabiliti
in sede regolamentare dall’Autorità
di Vigilanza, competa
all’Organo Amministrativo
della banca, salvo comunicazione
a Banca Centrale per un
ulteriore controllo sulla correttezza
della procedura eseguita.
La perdita sopravvenuta del
requisito di onorabilità, anche
a seguito di una condanna definitiva
(cfr. artt.IV.II.1 e IV.IV.1
del Reg.2007-07), comporta
la decadenza dell’esponente
aziendale dalla propria carica
o ufficio, decadenza che, se
rilevata in “via ordinaria”
dall’Organo Amministrativo,
va comunicata all’Autorità di
Vigilanza entro 10 giorni dalla
delibera del CDA ricognitiva
della decadenza stessa (art.
IV.IV.2), e che può essere dichiarata
“in via straordinaria”
anche dalla stessa Autorità di
Vigilanza, in caso di inerzia
da parte del CDA, se venuta
comunque a conoscenza
della perdita del requisito (art.
IV.IV.3)”.

Sono previste sanzioni o
sospensioni o comunque
interventi conseguenti?
“Qualsiasi disposizione di
vigilanza, incluse quelle sopra
menzionate, se violata, è passibile
di provvedimento sanzionatorio
(sanzione pecuniaria
amministrativa ai sensi del
Decreto 76/2006), mentre, per
quanto attiene la sospensione,
questa, sempre nei limiti dei
soggetti rientranti nel perimetro
degli esponenti aziendali,
è regolata dal Capo II, Titolo
IV, Parte IV del Reg.2007-07,
può essere decisa dall’organo
amministrativo, dandone
comunicazione all’Autorità
di Vigilanza, per un periodo
non superiore a 90 giorni,
rimettendo entro il medesimo
termine la decisione finale
sulla sostituzione/riammissione
dell’esponente sospeso all’Assemblea
degli Azionisti. La
sospensione può essere disposta
anche a fronte di sentenze
non definitive, purché aventi
ad oggetto, anche in questo
caso, pene detentive che (per
durata e fattispecie di reato), se
inflitte da sentenza definitiva,
genererebbero la decadenza
dell’esponente; la sospensione
può altresì derivare dall’applicazione
di una misura cautelare
di tipo personale.

Nel caso specifico della dirigenza
di Asset Banca come vi
comporterete?
“Il segreto d’ufficio di cui
all’art.29 della Legge n.96/2005
non consente alla scrivente di
rispondere a questa domanda;
ad ogni modo l’Autorità di Vigilanza
darà applicazione alla
normativa vigente”.

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