Livio Baciocchi ricorre al CEDU contro la Repubblica di San Marino

Livio Baciocchi ricorre al CEDU contro la Repubblica di San Marino

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 9 dicembre u.s., Livio Bacciocchi ha presentato Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro la Repubblica di San Marino per i fatti riguardanti il sindacato di legittimità costituzionale dell’art. 59 della Legge n. 81/1985, da me sollevato in via incidentale nella causa civile d’appello n. 42/2017, ammesso poiché ritenuto fondato e rilevante dall’Ecc.mo Giudice Civile d’Appello con Ordinanza 25.04.2022 e definito con Sentenza 10.08.2022 n. 4 del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme.
Ecco un breve estratto della parte narrativa del ricorso:
 << Immemore delle proprie funzioni, con Sentenza 10.08.2022 n. 4, il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme dichiarava “inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 della Legge 29 ottobre 1981 n. 85 in quanto priva di rilevanza nel procedimento a quo”, ritenendo che “nessun documento (foss’anche registrato e pienamente ammissibile quale mezzo di prova) potrà mai sanare la radicale nullità della citazione, dovuta alla sua intrinseca incomprensibilità e contraddittorietà”. Il Collegio evidenziava che “il difetto di rilevanza delle questioni impedisce a questo Collegio di affrontare il problema della legittimità costituzionale dell’art. 59, ma non di rilevare che le argomentazioni svolte dalla parte attrice e dal giudice a quo denunciano un quadro normativo che, ovviamente restando impregiudicato ogni profilo di legittimità costituzionale, non può non sollecitare l’attenzione del Legislatore ed un suo intervento che sappia coniugare il diritto del soggetto di difendersi producendo atti o documenti alla cui registrazione non abbia potuto provvedere e quello dello Stato di riscuotere le dovute imposte di registro da parte di chi è nella possibilità economica di farvi fronte, scongiurando callide sottrazioni a questo dovere civico”.
Pur ammettendo la dubbia costituzionalità dell’art.59 della Legge n.85/1981, il Collegio Garante non si è pronunciato sulla questione sollevata, adducendo il difetto di rilevanza della stessa nel giudizio a quo: in tal modo, il Collegio Garante ha deliberatamente violato le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la sua funzione ed ha ecceduto la sua competenza senza alcuna spiegazione, nonostante i rilievi effettuati da procura del sottoscritto nella memoria del 5.07.2022, arrogandosi le prerogative del Giudice d’Appello, sia per quel che riguarda il vaglio di ammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale proposto in via incidentale nella C.C. d’Appello n.42/2017, sia per quel che riguarda la decisione di merito nel medesimo giudizio civile di appello.
Dichiarando il difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 della legge n.81/1985 nel giudizio a quo, il Collegio non solo si è sostituito al Giudice d’Appello, ma ha disatteso totalmente quanto affermato dallo stesso Giudice d’Appello nella Ordinanza di rimessione del 25.04.2022 a sostegno della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, ritenendo non condivisibili le sue conclusioni. Così violando l’art. 16 della Carta dei Diritti sammarinese e l’art. 13 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55.
Inoltre, rilevando che “nessun documento (foss’anche registrato e pienamente ammissibile quale mezzo di prova) potrà mai sanare la radicale nullità della citazione, dovuta alla sua intrinseca incomprensibilità e contraddittorietà”, il Collegio si è addirittura sostituito al Giudice d’Appello nella definizione del merito della causa civile d’appello, che verte proprio sulla nullità della citazione in primo grado (l’appello è stato infatti proposto dal sottoscritto avverso la sentenza che dichiarava nulla la citazione). Così violando il principio e le garanzie del doppio grado di giudizio.
[…] Non può che concludersi che il Collegio Garante, violando deliberatamente la legge, oltrepassando i limiti della sua competenza, ha integrato una violazione dell’art.6 CEDU, in virtù del quale ogni persona ha diritto ad un equo processo, e cioè ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge. Per costante giurisprudenza della Corte EDU, infatti, la flagrante violazione di legge e la pronuncia nel merito da parte di un organo incompetente integrano una violazione dell’art.6 CEDU.
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