Mandare in pensione i politici forzosamente

Mandare in pensione i politici forzosamente

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA CHE MODIFICA IL SESTO
COMMA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 2005 N. 184 (LEGGE
QUALIFICATA SUL CONGRESSO DI STATO)

Con questo progetto di legge si vogliono introdurre nel nostro ordinamento norme più chiare, nette
e stringenti rispetto a quelle che attualmente regolano la durata massima degli incarichi di governo,
al fine:
· di impedire che le stesse persone, dominanti nei propri partiti, siano identificate per troppo
tempo come unici detentori del potere ed unici referenti per la cittadinanza, in un
meccanismo quasi fideistico di affidamento al singolo politico, anzichè agli organismi
preposti, alle leggi e ai diritti, per la risoluzione dei propri problemi;
· di generare un meccanismo virtuoso di formazione all’interno dei partiti, tale per cui, non
potendo essere sempre la stessa persona o le stesse poche persone a ricoprire incarichi di
Governo, vi sia una maggiore condivisione delle informazioni, una maggiore discussione dei
problemi, un maggior approfondimento interno, affinchè altre persone possano essere
preparate per l’incarico che dovranno eventualmente ricoprire.
Impedire la “sedimentazione nel potere” e quindi l’eccessivo accumulo di influenza e quasi
dominanza in capo a poche persone rappresenta un aspetto fondamentale in un piccolo Paese come
il nostro; allo stesso modo, aumentare la condivisione delle informazioni, la formazione, la
preparazione, la consapevolezza dei problemi all’interno dei partiti, nell’ottica di rendere
potenzialmente preparate un maggior numero di persone ad assumere incarichi di Governo, può
riportare i partiti al loro ruolo, cioè quello, appunto, di interfaccia fra la cittadinanza e le istituzioni,
in un’ottica di democrazia interna, completezza di informazione e confronto aperto.
Accanto a questo, in una fase di cambiamento come quella che stiamo vivendo, dove nuove
attitudini, nuovi comportamenti e soprattutto la capacità di pensare a nuovi progetti e nuove linee di
sviluppo del Paese diventano assolutamente prioritari, il rinnovamento delle persone che tali
progetti devono prima pensare e poi portare avanti rappresenta un obiettivo strategico.
Stante le difficoltà attuali da parte di molte forze politiche di attuare un processo di rinnovamento
che risponda agli obiettivi di cui sopra (impedire la sedimentazione nel potere, generare un
meccanismo virtuoso nei partiti, portare avanti nuove idee e nuovi progetti), e nella consapevolezza
che comunque chi ha servito il Paese ai massimi vertici dello Stato per un lungo periodo,
continuativamente o in tempi diversi, se animato da buone intenzioni conserva la piena possibilità
di dare il proprio contributo alla vita politica, pur se in altre forme e in altri modi, si propone il
presente progetto di legge.

L’articolo 1, modificando quanto attualmente previsto dalla legge qualificata sul Congresso di Stato,
prevede che non possano assumere l’incarico di membri del Congresso di Stato coloro che hanno
già svolto tale incarico, anche se in tempi diversi, per un periodo complessivamente pari o superiore
a dieci anni. Coloro i quali abbiano raggiunto tale termine potranno nuovamente ricoprire il ruolo di
membro del Congresso di Stato trascorso un periodo di tempo pari almeno a dieci anni dalla
cessazione dell’ultimo incarico. Per non intervenire drasticamente, penalizzando l’attività del
governo con l’interruzione di un’azione politica avviata, si prevede la possibilità di portare a
compimento il mandato in corso per chi matura il termine dei 10 anni, anche non continuativi,
durante lo svolgimento del proprio mandato.
L’articolo 2, al fine di evitare qualsiasi impropria penalizzazione all’attività del governo in carica,
rende ininfluente la nuova legge sugli incarichi già assegnati e ne rinvia, in pratica, l’attuazione al
momento della costituzione del prossimo esecutivo.
Si confida che, con l’approvazione del presente progetto di legge, i membri del Consiglio Grande e
Generale vogliano dimostrare nei fatti la volontà di cambiamento più volte espressa a parole.

PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA CHE MODIFICA IL SESTO COMMA
DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 2005 N. 184 (LEGGE QUALIFICATA
SUL CONGRESSO DI STATO)
Articolo 1
Il comma sesto dell’articolo 1 della Legge 15 Dicembre 2005 n. 184 (Legge qualificata sul
Congresso di Stato) è così modificato:
“Non possono essere nominati membri del Congresso di Stato coloro che abbiano ricoperto tale
incarico, dalla loro prima nomina, per un periodo complessivamente pari o superiore a dieci anni. I
Segretari di Stato che maturano tale termine durante l’esercizio del proprio mandato hanno facoltà
di concludere il mandato in corso.

Coloro i quali abbiano raggiunto il termine di cui al comma precedente potranno nuovamente
ricoprire il ruolo di membro del Congresso di Stato trascorso un periodo di tempo pari almeno a
dieci anni dalla cessazione dell’ultimo incarico.”

Articolo 2

I Segretari di Stato che all’entrata in vigore della presente legge hanno superato il termine di cui
all’articolo 1, comma 1, possono concludere il mandato in corso.

Articolo 3

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

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