Disciplina campagna elettorale

Disciplina campagna elettorale

AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA San Marino, 20 ottobre 2016/1716 d.F.R.

Spett.li Coalizione e Liste partecipanti alle elezioni generali 2016 Spett. li Organi di Informazione

Oggetto: norme per la disciplina della campagna elettorale

La scrivente Segreteria di Stato, in vista dello svolgimento della prossima consultazione elettorale fissata per il giorno di domenica 20 novembre 2016, ritiene opportuno rammentare e precisare le seguenti indicazioni in materia di propaganda elettorale così come prescritte dalla normativa vigente.

La Commissione Elettorale, mio tramite, raccomanda il rispetto delle regole per le comunicazioni di propaganda elettorale da parte di tutti: liste, candidati e anche organi di informazione. La Legge n.36/1997 all’articolo 1, comma 1, fissa la durata della campagna elettorale in venti giorni, pertanto la campagna elettorale, dovendo cessare alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, si apre lunedì 31 ottobre 2016 e termina alle ore 24,00 di venerdì 18 novembre 2016.

La precitata legge all’articolo 1, comma 2, dispone altresì che prima e dopo il termine di apertura e di chiusura della campagna elettorale è vietata ogni forma di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata. Pertanto, al di fuori di tale periodo, (31 ottobre – 18 novembre) le comunicazioni di carattere politico non devono contenere indicazioni di voto dirette o indirette e non devono riportare riferimenti alle prossime consultazioni.

Si porta a conoscenza che, a chi svolge qualsiasi attività di propaganda prima dell’apertura e dopo della chiusura della campagna elettorale ed a chi impedisce e turba una riunione di propaganda, si applica la pena disposta dall’articolo 398 del Codice Penale (articolo 10, comma 3, Legge 14 marzo 1997 n.36).

Si rappresenta, inoltre, che l’affissione del materiale di propaganda può avvenire solo negli appositi spazi stabiliti dalla Commissione Elettorale, attraverso tabelloni collocati nei singoli Castelli.

Di conseguenza è vietata l’affissione o l’esposizione di materiale di propaganda in qualsiasi altro spazio che non sia quello assegnato dalla Commissione Elettorale (art. 2 Legge 36/1997). Il divieto di esporre stampati, manifesti, ecc. “è esteso anche agli spazi privati che consentono una visione esterna pubblica (finestre, vetrine, ecc.), …. , su mezzi mobili ed attrezzature di qualsiasi specie ad eccezione di quelle necessarie per la propaganda e lo svolgimento dei comizi e delle riunioni all’aperto, di cui all’articolo 8 (art. 6, comma 2, Legge 36/1997 – sono escluse dal divieto soltanto le normali e permanenti insegne indicative delle sedi dei partiti e movimenti).”

REPUBBLICA DI SAN MARINO Parva Domus – Piazza della Libertà, 2 – 47890 San Marino segreteria.interni@gov.sm – www.interni.segretcria.sm T +378 (0549) 882 425 F +378 (0549) 885

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