San Marino. I chiarimenti della Segreteria per il Territorio sul Servizio Idrico Integrato

San Marino. I chiarimenti della Segreteria per il Territorio sul Servizio Idrico Integrato

Una nota firmata dal Segretario di Stato Augusto Michelotti vuole spiegare i motivi per cui gli emendamenti proposti dall’opposizione non sono stati accolti nel dibattito sul Decreto Legge 28 dicembre 2018 n.181.

“La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo”, si legge nella nota, “Intende fare chiarezza riguardo ai contenuti del dibattito consiliare tenutosi in data 19 febbraio u.s. in merito alla ratifica del Decreto Legge 28 dicembre 2018 n.181, “Proroga dei termini di cui al comma 5 bis dell’articolo 5 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 introdotto dall’articolo 4 del Decreto Delegato n. 16/2017”.

Si rileva che il Regolamento di Gestione del Servizio Idrico Integrato n. 1 del 22 gennaio 2019, è stato emesso ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell’art. 13 della Legge Qualificata n.186/2005. L’emissione di tale Regolamento è prevista dal Decreto Delegato n.44/2012, “Codice Ambientale”, e solo grazie all’impegno profuso  dalla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo e dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è stato possibile elaborarlo e portarlo a compimento. Si evidenzia inoltre come il precedente regolamento per la Gestione del Servizio Idrico, oggi superato, risalisse al 1982 per cui, non si è potuto impostare il lavoro del nuovo regolamento basandosi su una base consolidata essendo stato completamente trasformato ex novo l’impianto normativo vigente da considerarsi ormai obsoleto. Si tratta pertanto di un obiettivo raggiunto della massima importanza”.

Inoltre il Segretario Michelotti specifica che “Il Decreto Legge n.181/2018 appena ratificato, consiste esclusivamente in 2 articoli aventi l’unico obiettivo di prorogare i termini previsti dal Codice Ambientale per l’adozione del nuovo regolamento di Gestione del Servizio Idrico Integrato e di conseguenza abrogare il vecchio. Per quanto attiene alla tariffa ambientale si rileva che essa è stata istituita dall’art.95 del Decreto Delegato n.44/2012, “Codice Ambientale” e che le relative entità nonché le maggiorazioni sulla tariffa base possono essere deliberate esclusivamente dall’Autorità di Regolazione per il Servizi Pubblici e l’Energia. Tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione propria ai sensi dell’art.7 della legge 20 novembre 2001 n.120 e del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.99”.

Leggi il comunicato integrale

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