Nuove imposizioni a italiani che hanno investito a San Marino. Fabrizio Vedana, Italia Oggi

Nuove imposizioni a italiani che hanno investito a San Marino. Fabrizio Vedana, Italia Oggi

Italia Oggi

LE MISURE SULL’IVIE E L’IVAFE

Conti correnti esteri, il bollo è di 34,20 euro

Fabrizio Vedana

La detenzione di un conto corrente
in Svizzera sarà tassata come se
il conto fosse in Italia. Lo prevede
il ddl Stabilità, approdato ieri in
aula alla Camera, modifi cando l’articolo
19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modifi cazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Nessuna disparità di trattamento,
quanto a imposta di bollo fi ssa applicabile,
tra i conti correnti e i libretti di
risparmio detenuti in Paesi dell’Unione
europea e quelli detenuti in Paesi extra
Ue.L’attuale articolo 19, comma 20, del decreto
Salva Italia (dl 201/2011) prevede
invece che il bollo fi sso di 34,20 euro sia
applicabile ai soli conti correnti e libretti
detenuti dai contribuenti italiani in Stati
Ue prevedendo quindi una diversa e
maggiore tassazione per quelli detenuti
in Paesi extra Ue come, per esempio,
Svizzera, San Marino, Montecarlo o Singapore.
Trattasi di una novità attesa dagli
operatori bancari esteri, ed in particolare
da quelli localizzati in determinati
Stati, presso i quali molti Italiani hanno
deciso di aprire un conto corrente vuoi
per motivi di diversifi cazione del rischio
Paese, vuoi per timori di rischio default
del sistema bancario, vuoi per semplici
ragioni emotive.
Il ddl Stabilità prevede, inoltre, che
l’imposta sulle attività fi nanziarie detenute
all’estero (cosiddetta Ivafe) così
come l’imposta di bollo fi ssa di 34,20 euro
sui conti correnti e sui libretti detenuti
all’estero, trovino applicazione solo a partire
dall’anno 2012, eliminando quindi il
riferimento all’anno 2011 che tanti dubbi
aveva generato nell’applicazione della
nuova imposta.
Alla luce delle modifi che apportate dal
ddl Stabilità il nuovo tenore dell’articolo
19, comma 20, del decreto legge 201 del
2011 sarà pertanto il seguente:
L’imposta di cui al comma 18 (ndr trattasi
della nuova imposta sulle attività fi –
nanziarie detenute all’estero detta anche
Ivafe) è stabilita nella misura dell’1 per
mille annuo, per il 2012, e dell’1,5 per
mille, a decorrere dal 2013, del valore
delle attività fi nanziarie. Per i conti correnti
e i libretti di risparmio l’imposta
è stabilita in misura fi ssa pari a quella
prevista dall’articolo 13, comma 2-bis,
lettera a), della tariffa, parte I, allegata
al dpr 26 ottobre 1972, n. 642. Il valore
è costituito dal valore di mercato, rilevato
al termine di ciascun anno solare
nel luogo in cui sono detenute le attività
fi nanziarie, anche utilizzando la documentazione
dell’intermediario estero di
riferimento per le singole attività e, in
mancanza, secondo il valore nominale o
di rimborso.
Il ddl Stabilità, ancora una volta modifi
cando l’articolo 19 del decreto Salva
Italia del dicembre scorso, ha poi previsto
importanti modifi che alla neo istituita
Imposta sul valore degli immobili
all’estero (trattasi della cosiddetta Ivie).
Con le modifi che introdotte dal ddl Stabilità
si prevede che l’Ivie sia pari allo
0,4% (anziché lo 0,76%) nel caso in cui
l’immobile sia adibito, anche se detenuto
all’estero, ad abitazione principale.
Tale agevolazione (applicazione dell’imposta
nella misura dello 0,4% anziché
nella misura ordinaria dello 0,76%) non
viene quindi più limitata ai soli soggetti
che prestano lavoro all’estero per lo Stato
italiano, per una sua suddivisione politica
o amministrativa o per un suo ente locale
e alle persone fi siche che lavorano all’estero
presso organizzazioni internazionali
cui aderisce l’Italia la cui residenza fi scale
in Italia sia determinata, in deroga agli
ordinari criteri previsti dal Testo Unico
delle imposte sui redditi, in base ad accordi
internazionali ratifi cati.
Con la nuova disposizione non è più
richiesto al contribuente italiano di avere
un tale requisito soggettivo ma semplicemente
di aver deciso di eleggere
all’estero, in qualsiasi Stato, la propria
residenza principale.
Anche in tal caso, inoltre, il ddl Stabilità
prevede che l’Ivie trovi applicazione
solo a partire dall’anno 2012, eliminando
quindi il riferimento all’anno 2011 che
tanti dubbi aveva generato nell’applicazione
della nuova tassa.
Alla luce delle modifi che apportate dal
ddl Stabilità il nuovo tenore dell’articolo
19, comma 15-bis, del decreto legge 201
del 2011 sarà pertanto il seguente:
L’imposta di cui al comma 13 (trattasi
dell’imposta sul valore degli immobili
situati all’estero, ndr) è stabilita nella
misura ridotta dello 0,4% per l’immobile
adibito ad abitazione principale e per le
relative pertinenze. Dall’imposta dovuta
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze si detraggono,
fi no a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportati al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale destinazione;
se l’unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti
passivi la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifi –
ca. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione
prevista dal periodo precedente è maggiorata
di 50 euro per ciascun fi glio di
età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagrafi
camente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale. L’importo
complessivo della maggiorazione, al netto
della detrazione di base, non può superare
l’importo massimo di 400 euro.
Con una norma di non semplice applicazione
il ddl Stabilità prevede, infi ne,
che i versamenti relativi all’imposta sul
valore degli immobili situati all’estero
(Ivie) e all’imposta sul valore delle attività
fi nanziarie detenute all’estero (Ivafe)
effettuati per l’anno 2011 in conformità al
provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano
eseguiti in acconto per l’anno 2012,
ai sensi, rispettivamente, dei commi 17
e 22 dell’articolo 19 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come da ultimo modifi cati
dal comma 31 del presente articolo.
Tale norma mira, pertanto, ad assicurare
che i versamenti già effettuati dai
contribuenti nel corso del corrente anno
non debbano essere restituiti dallo Stato
ma trattenuti, appunto, a titolo di acconto
in quanto relativi al versamento delle
nuove imposte per l’anno 2012.

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